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Il domicilio dichiarato per il patrocinio a spese dello Stato vale anche nel procedimento principale?

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Cass. pen., sez. V, 13/12/2023 (ud. 13/12/2023, dep. 01/02/2024), n. 4594 (Pres. Miccoli, Rel. Belmonte)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Cassazione nella pronuncia in esame, afferiva al se l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato operi anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto.

Difatti, nel procedimento in occasione del quale è stata emessa la decisione in oggetto, in un ricorso per Cassazione, proposto avverso una sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato a lui ascritto e, ritenuta non intervenuta la prescrizione, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, tra i motivi ivi addotti, si deduceva la nullità della sentenza per omessa citazione dell’imputato per il giudizio di appello, che era stata eseguita presso il difensore di fiducia, ad avviso del legale, erroneamente indicato quale domiciliatario, laddove l’imputato aveva eletto domicilio presso la sua abitazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte, una volta preso atto che l’imputato aveva chiesto l’ammissione al gratuito patrocinio ed eletto domicilio presso il difensore di fiducia, reputava infondato il motivo suesposto sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l’espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell’ambito di uno stesso procedimento, (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018).

I risvolti applicativi

Il domicilio dichiarato per il patrocinio a spese dello Stato vale anche nel procedimento principale, pure nell’eventualità in cui l’imputato abbia dichiarato di volerne limitare gli effetti solo in relazione al procedimento incidentale.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 4594 Anno 2024

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

Relatore: BELMONTE MARIA TERESA

Data Udienza: 13/12/2023

Data Deposito: 01/02/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P. S. nato a … il …

avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

(…) in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, decidendo su gravame del Pubblico Ministero e sull’appello incidentale dell’imputato, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città – che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di S. P. per il delitto di furto di imprecisati quantitativi di acqua di cui si impossessava sottraendoli alla società erogatrice, aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento e dall’aver commesso il fatto su cose destinate alla pubblica utilità – ha dichiarato l’imputato colpevole del reato a lui ascritto, e ritenuta non intervenuta la prescrizione, lo ha condannato alla pena di giustizia.

2. Ricorre per cassazione l’imputato con il ministero del difensore di fiducia, avvocato M. T., che si affida a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, è dedotta nullità della sentenza per omessa citazione dell’imputato per il giudizio di appello, che è stata eseguita presso il difensore di fiducia, erroneamente indicato quale domiciliatario, laddove l’imputato aveva eletto domicilio presso la sua abitazione; l’omessa notificazione ha impedito all’imputato di assistere all’audizione del teste, anche privandolo della possibilità di indicare al difensore elementi fattuali che sì sarebbero

potuti rivelare preziosi.

2.2. Con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza, derivata della testimonianza resa dal maresciallo M. all’udienza del 17 aprile 2023 circa l’attività espletata in fase investigativa. La difesa deduce l’inutilizzabilità degli accertamenti svolti in loco dalla polizia giudiziaria, unitamente al tecnico dell’azienda erogatrice del servizio, in quanto effettuati senza la somministrazione degli avvisi e in assenza del difensore. Invero, sostiene la Difesa che detta attività investigativa, se ricondotta all’articolo 354 co. 2 cod. proc. pen., è affetta da nullità per non essere stati dati gli avvertimenti sul diritto di far partecipare un difensore all’atto dell’accertamento; se, invece, viene in rilievo un’ispezione non delegata ed effettuata senza preavviso, essa risulterebbe parimenti nulla ai sensi degli articoli 364 e 375 cod. proc. pen.. Deduce, inoltre, che la nullità del verbale ispettivo non può essere superata dalla testimonianza di chi quell’atto ha compiuto.

2.3. Con un ultimo motivo è denunciata erronea applicazione delle circostanze aggravanti contestate.

3.L’avvocato M. T., difensore del ricorrente, ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, concludendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

1.Non ha pregio il primo motivo.

Rileva il Collegio che, effettivamente, dalla consultazione dell’incarto processuale – consentita al Giudice di legittimità in ragione del vizio procedurale dedotto (Sez.U, n.42792 del31/10/2001, omissis, Rv. 220092) – risulta presente in atti una dichiarazione di domicilio, effettuata dall’imputato nel 2014 e ribadita nel 2015, presso la sua residenza, dove sono stati notificati tutti gli atti del giudizio.

Tuttavia, risulta, anche, che, con istanza del 27.3.2019, l’imputato ha chiesto l’ammissione al gratuito patrocinio ed eletto domicilio presso il difensore di fiducia.

Non assume alcun rilievo la circostanza che, nella predetta istanza, vi sia specifica precisazione che l’elezione debba intendersi effettuata esclusivamente per tale procedura, dal momento che l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l’espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell’ambito di uno stesso procedimento, (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Rv. 272246).

2. E’ infondato anche il secondo motivo, che deduce la nullità della sentenza derivata dalla inutilizzabilità della testimonianza del teste di polizia giudiziaria M., resa alla udienza del 17 aprile 2023, dinanzi alla Corte di appello, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. La dedotta

inutilizzabilità delle verifiche effettuate presso l’immobile in uso al ricorrente compiute da un servizio interforze composto da personale di polizia giudiziaria, e da personale specializzato dell’ente erogatore) fonderebbe sul rilievo che esse sarebbero state svolte in violazione di legge, senza la somministrazione degli avvisi, donde la nullità derivata della sentenza che si è fondata su dichiarazioni inutilizzabili in violazione del diritto di difesa.

2.1. Certamente è causa di inutilizzabilità dei risultati probatori la violazione delle disposizioni del codice di procedura penale la cui osservanza, nell’ambito di attività ispettive o di vigilanza, è prevista per assicurare le fonti di prova in presenza di indizi di reato (Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Rv. 246599).

2.2. Nondimeno, dalla consultazione degli atti, emerge che la querela venne presentata il 3 aprile 2013, mentre il fatto è contestato come commesso il 20 marzo 2013. Ne discende, in primo luogo, la inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, per omessa allegazione del verbale di sopralluogo che si assume avvenuto dopo la presentazione della querela, non presente negli atti del fascicolo di legittimità.

2.3. Sulla base degli atti a disposizione del Collegio, appare anche del tutto destituita di fondamento la deduzione della difesa, in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria, che avrebbe effettuato il sopralluogo dopo la presentazione della querela, e, dunque, quando già esisteva una notitia criminis, proprio perchè non vi è alcun riscontro in merito alla tesi che l’accesso ispettivo sarebbe avvenuto a distanza di tempo  dalla presentazione della denuncia-querela da parte dell’ente di gestione del servizio, ovvero, quando vi era già una notizia di reato. Stando ai dati a disposizione del Collegio, il sopralluogo a cui si riferisce la Difesa ha, piuttosto, costituito il punto di partenza dell’inchiesta amministrativa, cosicchè, in quel momento, non vi era alcun elemento indicativo di un illecito penale che imponesse il rispetto delle norme del codice di rito.

2.4. La norma di riferimento per valutare il regime di utilizzabilità degli atti in questione – posto che, nella sentenza impugnata, si afferma che il maresciallo M. si è limitato a  identificare l’imputato quale soggetto occupante dell’immobile che usufruiva dell’erogazione dell’acqua, mentre l’attività prettamente ispettiva relativa sia alle modalità dell’allaccio abusivo alla condotta idrica che alla individuazione dell’immobile interessato, è stata effettuata dal dipendente di A. s.p.a., che ne ha riferito in dibattimento – è l’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che, come è noto, estende la applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell’avvio del procedimento penale. La sentenza

della Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 269299 ha chiarito i rapporti tra l’attività ispettiva e quella procedimentale.

Secondo tale condiviso orientamento, l’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è norma di raccordo tra l’attività ispettiva e quella investigativa i, e segna il confine tra l’attività ispettiva e l’attività di indagine preliminare, superato il quale, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni codicistiche ( conf. Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278423 – 01). Tale confine è individuato, pacificamente, nella possibilità di attribuire, comunque, rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla mera circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2001, n. 45477, omissis, Rv. 220291). Il momento in cui sorge l’obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è, dunque, quello nel quale emergono tutti gli elementi costitutivi di un illecito penale, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata (Sez. 3 – n. 31223 del 04/06/2019 Rv. 276679).

Sul punto, la Difesa si limita a formulare una generica deduzione che non consente di ritenere che, nel caso di specie, detto confine risulti essere stato oltrepassato.

2.5. Ancora, deve osservarsi che la dedotta inutilizzabilità risulta anche afflitta da aspecificità, non risultando risolta la prova di resistenza, dal momento che la prova della responsabilità emerge, già, dalle dichiarazioni del teste L., che ha riferito anche in merito alla circostanza che l’allaccio abusivo servisse l’abitazione del P. (pg. 5 della sentenza impugnata).

2.6. In ogni caso, si osserva che il diritto all’assistenza del difensore, disciplinato dall’art. 356 in relazione all’attività di cui all’art. 354 cod. proc. pen., non contempla, come sostenuto dal ricorrente, anche il diritto del difensore di essere preventivamente avvisato, solo essendogli consentito di presenziare all’attività di polizia giudiziaria. L’art. 356 prevede soltanto la facoltà del difensore di assistere alla perquisizione e agli accertamenti urgenti ed all’eventuale sequestro, “senza diritto di essere preventivamente avvisato”. E l’art. 114 disp. att. c.p.p., a sua volta, impone alla Polizia giudiziaria, nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 c.p.p., soltanto l’obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non pone alcun obbligo di avviso per il difensore ne’ l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio nel caso l’indagato non intenda farsi assistere da chicchessia. Non costituisce, pertanto, violazione dei diritti di difesa dell’indagato, ne’ il mancato avviso al difensore, ne’ l’aver proceduto da parte della Polizia giudiziaria senza attendere l’arrivo del difensore, anche qualora questi abbia comunque avuto notizia dell’imminente perquisizione e intenda parteciparvi (Sez. 4, n. 7967 del 06/12/2013 (dep. 2014) Rv. 258614).

3. Non ha pregio neppure il terzo motivo, che ha riguardo alla valutazione delle circostanze aggravanti. Risulta acclarato nel giudizio di merito che il ricorrente ha usufruito nel proprio immobile dell’acqua, attraverso un allaccio abusivo, e che, quindi, egli fosse consapevole, in assenza di un contratto di fornitura per l’acqua, dell’illecito prelievo.

3.1. L’allacciamento abusivo alla rete idrica mediante innesto di derivazioni integra certamente la circostanza aggravante del mezzo fraudolento (Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016 tdep. 2017). Rv. 269013; Sez. 5 n. 7208 del 01/12/2020 (dep. 2021) Rv. 280472). Sul piano generale, infatti, ai fini della distinzione fra il delitto di truffa e quello di furto aggravato dal mezzo fraudolento ciò che rileva é la presenza o meno del consenso della persona offesa all’impossessamento della res da parte del soggetto attivo: in sostanza, nella truffa il trasferimento del possesso della cosa avviene con la collaborazione del soggetto passivo, ottenuta mediante frode, mentre nel reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento l’impossessamento viene realizzato mediante sottrazione invito domino (cfr. Sez. 5, n. 16315 del 14/02/2006, omissis, Rv. 234425; Sez. 2, n. 47680 del 04/11/2003, omissis, Rv. 227995). Coerentemente con tale assunto, si afferma che ciò che distingue il furto con uso di mezzo fraudolento dalla truffa, nel caso di sottrazione abusiva di energia elettrica, é l’alterazione del sistema della misurazione dei consumi, in base alla quale l’energia abusivamente consumata viene erogata contro la volontà dell’ente erogatore (cfr. in terminis Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, omissis, Rv. 206174; Sez. 2, n. 2349 del 21/12/2004, dep. 2005, omissis, Rv. 230696). Non é lecito dubitare che, nella specie, si sia verificata tale ultima ipotesi, atteso che, da un lato, l’erogazione in favore dell’imputato dell’energia elettrica non contabilizzata non era in alcun modo assentita dall’ente erogatore e che, del resto, quanto accertato in atti in ordine alla riferibilità soggettiva della condotta conclama che fu l’abitazione del ricorrente a beneficiare di tale allaccio abusivo.

3.2. Ricorre anche l’aggravante di cui all’articolo 625 n. 7 cod. pen., in ragione della natura del bene sottratto, sul punto dovendo ricordarsi che, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l’allacciamento abusivo alla rete esterna, rilevando, non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta (Sez. 5 n. 1094 del 03/11/2021 (dep. 2022) Rv. 282543).

3.3. Il convincimento della Corte territoriale circa la sussistenza del reato contestato e la non intervenuta prescrizione risulta, dunque, del tutto corretto,4irigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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