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Il divieto di estradizione nei casi di rischio di persecuzione o violazione dei diritti fondamentali: quando ricorre?

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Cass. pen., sez. VI, 30/01/2024 (ud. 30/01/2024, dep. 30/04/2024), n. 17500 (Pres. De Amicis, Rel. Riccio)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando opera il divieto di pronuncia favorevole all’estradizione, per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l’estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori, o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Torino dichiarava sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica Serba in relazione alla condanna emessa dal Tribunale di quel Paese, alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, per un caso di furto continuato.

Ciò posto, avverso questa decisione la difesa dell’estradando proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., stante l’omessa valutazione dei rischi per l’incolumità personale del ricorrente qualora fosse data esecuzione alla pronuncia, in ragione dei trattamenti disumani e degradanti frequentemente inflitti ai detenuti negli istituti di pena serbi.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, per quanto concerne l’assunto difensivo secondo il quale vi sarebbe stato il rischio di ritorsioni personali che il ricorrente assumeva essere correlato alla sua protratta assenza dalla Serbia, per gli Ermellini, esso era formulato in termini assolutamente indeterminati mentre, invece, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il divieto di pronuncia favorevole all’estradizione, per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l’estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori, o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui detta situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque una tutela legale (tra le molte, cfr. Sez. 6, n. 4977 del 15/12/2015; Sez. 6, n. 45476 del 15/09/2015; Sez. 6, n. 9082 del 05/02/2010).

I risvolti applicativi

Il divieto di estradizione si applica solo se il rischio di persecuzione o violazione dei diritti fondamentali è causato da scelte deliberate o situazioni create dallo Stato richiedente, e non da eventi esterni, non controllabili dalle istituzioni.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 17500 Anno 2024

Presidente: DE AMICIS GAETANO

Relatore: RICCIO STEFANIA

Data Udienza: 30/01/2024

Data Deposito: 30/04/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da

U. M., nato in … il …

avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino il 09/11/2023

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di estradizione di M. U., avanzata dalla Repubblica Serba in relazione alla condanna emessa dal Tribunale di Stara Pazova in data 1 febbraio 2021, definitiva il 6

aprile 2021, alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di furto continuato.

Il ricorrente, nei cui confronti era stata disposta la custodia cautelare in carcere con ordinanza della Corte di appello di Torino del 24 agosto 2023, è attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta in sostituzione dalla medesima Corte territoriale in data 15 settembre 2023.

La sentenza estradizionale ha dato atto della garanzia, offerta dal Governo dello Stato richiedente, del riconoscimento del diritto del condannato di ottenere il riesame del merito della decisione, che risulta essere stata emessa all’esito di un giudizio pronunciato “in absentia”.

2. Ricorre l’estradando, a mezzo del suo difensore, il quale ha proposto un unico motivo di ricorso con cui deduce la violazione dell’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., stante l’omessa valutazione dei rischi per l’incolumità personale del ricorrente qualora fosse data esecuzione alla pronuncia, in ragione dei trattamenti disumani e degradanti frequentemente inflitti ai detenuti negli istituti di pena serbi.

Lo stesso potrebbe, inoltre, essere sottoposto a trattamenti persecutori o discriminatori in ragione del fatto che non vive in Serbia da almeno dieci anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile perché l’unico motivo proposto – non devoluto alla Corte di merito – è generico e formulato in termini meramente esplorativi.

2. In relazione al dedotto rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, correlato alle condizioni detentive che saranno assicurate nel paese richiedente l’estradizione, incombeva sull’estradando un onere di allegazione di elementi oggettivi, precisi ed aggiornati in merito alle condizioni dette; onere che, nel caso al vaglio, non è stato assolto (si veda quanto affermato, con riguardo al mandato di arresto europeo, da Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, omissis, Rv. 282120 – 01, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto prive dell’indicata attendibilità notizie riportate dal “blog” di un quotidiano e da un documento di un’associazione politico-culturale nazionale).

Di contro, alcuna fonte internazionale affidabile, proveniente da accreditati organismi internazionali, è stata citata dal ricorrente, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., sicché non ricorrono i presupposti per demandare alla Corte di merito di richiedere informazioni integrative, tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l’estradando, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione Europea di Estradizione (Sez. 6, n. 1812.6 del 06/05/2021, omissis, Rv. 281305).

Più di recente, sempre con riguardo a mandato di arresto europeo esecutivo, si è affermato che l’omesso accertamento del rischio paventato dal ricorrente è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano fatto notorio o abbiano costituito oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità, trattandosi di verifica che la Corte di appello è tenuta a compiere anche d’ufficio, anche prescindendo da puntuali allegazioni difensive (Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024 Cc., omissis).

3. Anche il rischio di ritorsioni personali, che il ricorrente assume essere correlato alla sua protratta assenza dalla Serbia, è dedotto in termini assolutamente indeterminati.

In ogni caso, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale cui deve darsi continuità, il divieto di pronuncia favorevole all’estradizione, per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l’estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori, o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui detta situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque una tutela legale (tra le molte, cfr. Sez. 6, n. 4977 del 15/12/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 265899; Sez. 6, n. 45476 del 15/09/2015, omissis, Rv. 265455; Sez. 6, n. 9082 del 05/02/2010, omissis, Rv. 246285).

In applicazione di tale principio, più volte sono state disattese le deduzioni difensive circa la rilevanza della c.d. regola dr Kanun (tra le pronunce più recenti v. Sez. 6 n. 19392 del 25/06/2020, omissis non mass.; Sez. 6, n. 14418 del 10/01/2020, omissis, non mass.), trattandosi di pratiche private non direttamente riferibili allo Stato albanese.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in E. 3000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

5. Alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

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