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Il decreto legislativo n. 31 del 2024 riformula l’art. 545-bis, co. 1, c.p.p.: vediamo come

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Premessa

Il 20 marzo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, 19 marzo 2024, n. 31, con cui il Governo ha modificato e integrato la riforma Cartabia.

Orbene, verrà esaminato in questo scritto la modifica apposta all’art. 545-bis, co. 1, c.p.p. che, come è noto, è stata introdotta dalla riforma Cartabia, e regolamenta la condanna a pena sostitutiva.

Il “nuovo” comma primo dell’art. 545-bis c.p.p.

L’art. 2, co. 1, lett. u), d.lgs, 19 marzo 2024, n. 31 prevede quanto segue: “all’articolo 545-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell’imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.» e, al comma 3, le parole: «; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689» sono soppresse;”.

Ebbene, la ragione di una formulazione di questo genere discende dalla volontà del legislatore di “chiarire nel codice di rito che il giudice quando, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, valuta che, in concreto, non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, non debba attivare il c.d. meccanismo di sentencing (…), pronunciando, dunque, un dispositivo di condanna “provvisorio” e dando un avviso alle parti (che sarebbe, in questo caso, inutiliter dato), ma possa pronunciare direttamente il dispositivo di condanna a pena detentiva non sostituita”[1].

Di conseguenza, per effetto di questo novum normativo, si semplifica il meccanismo procedurale congegnato in tale disposizione codicistica in quanto, adesso, “se il giudice già dispone degli elementi necessari per la sostituzione, ivi compreso il consenso dell’imputato – che in ipotesi lo abbia espresso in una fase antecedente o nel corso dell’udienza di discussione, – [costui potrà] direttamente sostituire la pena detentiva, senza necessariamente attivare il meccanismo di sentencing”[2].

“Tale meccanismo permane comunque quando non sia possibile decidere immediatamente perché il giudice abbia necessità di acquisire ulteriori elementi; in tal caso fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente ed il processo è sospeso” [3], fermo restando che la “modifica in commento comporta altresì che il giudice, nell’operare la sostituzione, integri il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e ne dia lettura in udienza”[4].

Ad ogni modo, il meccanismo de quo “verrà invece attivato solo quando il giudice, pur ritenendo sussistenti i presupposti per la sostituzione, non abbia elementi sufficienti per procedervi, o perché debba acquisire il consenso dell’imputato o ritenga il consenso espresso non attuale (per esempio, in considerazione del tempo trascorso dalla manifestazione del consenso stesso) ovvero perché ritenga necessario effettuare gli ulteriori accertamenti e approfondimenti di cui al comma 2 della norma[5]”[6].

Chiarito ciò, va infine segnalato che sono stati soppressi “al comma 3, i riferimenti agli articoli 57 e 61 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689 (considerati ridondanti nell’analisi tecnico-normativa)”[7].

[1]Relazione illustrativa del Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in camera.it, p. 35.

[2]Ibidem, p. 35.

[3]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Scheda di lettura avente ad oggetto le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale) (A.G. 102), 12 dicembre 2023, in camera.it, p. 67.

[4]Ibidem, p. 67.

[5]Ai sensi del quale: “Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all’ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, possono presentare memorie in cancelleria”.

[6]Relazione illustrativa del Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in camera.it, p. 35.

[7]Servizio del bilancio del Senato della Repubblica, Nota di lettura n. 116 avente ad oggetto le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale) (A.G. 102), gennaio 2024, in senato.it, p. 10.

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