Cass. pen., sez. II, 1/10/2026 (ud. 1/10/2026, dep. 22/10/2026), n. 37189 (Pres. Pellegrino, Rel. Coscioni)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il provvedimento con cui il Tribunale, “inaudita altera parte“, integri un proprio precedente decreto con cui era stata irrogata la misura di prevenzione, qualora non introduca elementi nuovi di valutazione, sia un atto abnorme.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
In un procedimento di prevenzione relativo a una confisca avente ad oggetto beni immobili, la Corte di Appello di Bari, Sez. IV penale, aveva deciso sull’impugnazione proposta avverso un decreto del Tribunale di Bari, Ufficio misure di prevenzione.
Ebbene, avverso siffatta ordinanza aveva proposto ricorso per cassazione l’Agenzia Nazionale dei Beni sequestrati, fermo restando che, nelle more della pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per Cassazione, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aveva formulato una istanza di chiarimenti alla Corte territoriale, alla quale la stessa aveva risposto con l’ordinanza di chiarimenti n. 13/19, con la quale precisava l’esclusione di un bene immobile (già restituito) con riferimento allo specifico cespite oggetto della richiesta di chiarimenti considerato oltre tutto che, dopo la pronuncia con cui gli Ermellini avevano dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi per Cassazione, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata formulava una ulteriore istanza di chiarimenti, alla quale rispondeva il Presidente della IV Sezione penale della Corte di Appello di Bari, con la quale forniva l’interpretazione dei plurimi provvedimenti emessi dalla Corte.
Ciò posto, avverso siffatte ordinanze di chiarimenti proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’erronea applicazione degli artt. 10 e 27 del D. Lgs. n. 159/2011, nonché dei principi processuali richiamati dal codice di rito, e segnatamente l’illegittima formazione di un provvedimento integrativo/modificativo fuori dai casi consentiti e senza forme di legge.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il provvedimento con cui il Tribunale, “inaudita altera parte“, integri un proprio precedente decreto con cui era stata irrogata la misura di prevenzione, qualora non introduca elementi nuovi di valutazione, non è un atto abnorme (Sez. 1, n. 15240 del 10/01/2012, in cui si afferma che il provvedimento con cui il tribunale, “inaudita altera parte“, integri un proprio precedente decreto con cui era stata irrogata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, senza indicare le relative prescrizioni ed era stata disposta la confisca di un conto corrente, senza indicare che il provvedimento ablativo si riferiva ai prodotti bancari ad esso collegati, non è abnorme in quanto non introduce un “novum” rispetto alla valutazione e alla decisione del tribunale esplicitate nel provvedimento corretto, né determina alcuna violazione delle regole processuali relative alla partecipazione delle parti al procedimento di prevenzione).
I risvolti applicativi
Non configura un atto abnorme il provvedimento con cui il Tribunale integra “inaudita altera parte” un proprio precedente decreto applicativo di una misura di prevenzione, qualora tale statuizione non introduca elementi nuovi di valutazione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2
Num. 37189
Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE
Data Udienza: 01/10/2026
Data Deposito: 22/10/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.S. F. nato a … il …
2.M. C. nata a … il …
avverso l’ordinanza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto di dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di F. S. e C. M. ricorre per cassazione avverso le ordinanze di chiarimenti n. 13/19 e n. 11/19 entrambe emesse dalla Corte di appello di Bari, rispettivamente in data 15/02/2019 e in data 16/02/2024.
Al riguardo, il difensore premette che nel procedimento di prevenzione relativo a confisca avente ad oggetto beni immobili, la Corte di appello di Bari – Sez. IV penale, con ordinanza n. 11/18 del 27 settembre 2018, aveva deciso sull’impugnazione proposta avverso il decreto del Tribunale di Bari, Ufficio misure di prevenzione, reso il 18 ottobre 2017; avverso l’ordinanza n. 11/18 avevano proposto ricorso per cassazione l’Agenzia Nazionale dei Beni sequestrati e S. e M., rigettato da questa Corte; nelle more della pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aveva formulato una istanza di chiarimenti alla Corte di appello, alla quale la stessa aveva risposto con l’ordinanza di chiarimenti n. 13/19, con la quale precisava l’esclusione di un bene immobile (già restituito) con riferimento allo specifico cespite oggetto della richiesta di chiarimenti; dopo la pronuncia di questa Corte che dichiarava l’inammissibilità dei ricorsi per cassazione, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata formulava una ulteriore istanza di chiarimenti, alla quale rispondeva il Presidente della IV Sezione penale della Corte di appello di Bari con ordinanza n. 11/19, con la quale forniva l’interpretazione dei plurimi provvedimenti emessi dalla Corte.
2. Con il ricorso per cassazione proposto la difesa eccepisce:
-l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, la violazione del contraddittorio del diritto di intervento/assistenza e della necessaria comunicazione/notificazioni agli interessati in quanto entrambe le ordinanze di chiarimenti erano state emesse all’esito di una interlocuzione tra la parte interessata (l’Agenzia) e la Corte di appello, pur avendo inciso su interessi sostanziali dei ricorrenti senza previa instaurazione del contraddittorio e senza comunicazione e/o notificazione dei provvedimenti a questi ultimi; i chiarimenti forniti irritualmente e illegittimamente avevano determinato l’assetto finale degli effetti della misura su uno specifico cespite incidente direttamente sulla posizione dei ricorrenti e sul perimetro della confisca; la mancata notificazione delle ordinanze di chiarimenti impediva la definitività nei confronti dei soggetti cui era stata pretermessa la notifica, per cui i provvedimenti non erano mai divenuti definitivi con conseguente piena ammissibilità del ricorso per cassazione;
-l’erronea applicazione degli artt. 10 e 27 del D. Lgs. n. 159/2011 nonché dei principi processuali richiamati dal codice di rito, e segnatamente l’illegittima formazione di un provvedimento integrativo/modificativo fuori dai casi consentiti e senza forme di legge; si osserva, in particolare che, l’Agenzia, nella prima istanza di chiarimenti, rilevava discrasie tra la parte motiva e la decisione assunta dalla Corte di appello mentre pendevano ancora i termini per la proposizione del ricorso per cassazione, nel quale nulla era stato osservato su tale presunta discrasia, sicché una eventuale doglianza avrebbe dovuto essere proposta in quella sede; ciò aveva determinato una sostanziale elusione delle forme tipiche previste dalla legge per la decisione, ovvero la fissazione dell’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen., con facoltà per le parti interessate di esercitare il proprio diritto di difesa nel contraddittorio; le ordinanze impugnate costituivano quindi atti abnormi, in quanto emessi in violazione dei principi fondamentali e l’ordinamento processuale. La Corte di appello con un atto evidentemente abnorme aveva sanato i propri vizi decisionali in maniera postuma ed irrituale senza un confronto dialettico con i ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.1. Le ordinanze impugnate non hanno mutato in alcun modo quella che era stata la statuizione della Corte di appello, e cioè che oggetto della restituzione era soltanto il fondo situato in Santo Spirito, ma non l’abitazione che era stata costruita su quel fondo; ciò si evince anche dalla sentenza di questa Corte n. 37105/2019 (conosciuta dai ricorrenti) nella quale, dopo aver premesso che la Corte di appello “disponeva la restituzione di quattro terreni in proprietà del proposto”, si precisava che la “Corte rigettava, invece, la richiesta di revoca quanto alla deduzione della liceità della provvista utilizzata per l’acquisto della abitazione in …, lungomare …; al riguardo, osservava che, pur essendovi la prova “nuova” dell’attività imprenditoriale della M. C., desunta da un verbale dell’ ispettorato del lavoro, non risultava affatto dimostrata una adeguata consistenza di tale attività né, comunque, una sua adeguata redditività tale da giustificare gli acquisti” (pag. 2 sentenza).
Si deve inoltre ribadire che il provvedimento con cui il tribunale, “inaudita altera parte“, integri un proprio precedente decreto con cui era stata irrogata la misura di prevenzione, qualora – come nella fattispecie – non introduca elementi nuovi di valutazione, non è un atto abnorme (Sez. 1, n. 15240 del 10/01/2012, omissis, Rv. 252256-01, in cui si afferma che il provvedimento con cui il tribunale, “inaudita altera parte“, integri un proprio precedente decreto con cui era stata irrogata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, senza indicare le relative prescrizioni ed era stata disposta la confisca di un conto corrente, senza indicare che il provvedimento ablativo si riferiva ai prodotti bancari ad esso collegati, non è abnorme in quanto non introduce un “novum” rispetto alla valutazione e alla decisione del tribunale esplicitate nel provvedimento corretto, né determina alcuna violazione delle regole processuali relative alla partecipazione delle parti al procedimento di prevenzione).
Pertanto, non vertendosi in materia di abnormità, ma potendosi tutt’al più ipotizzare un’ipotesi di nullità assoluta di ordine generale per la mancata instaurazione del contraddittorio, essendo stata prospettata la mancata notifica del provvedimento da impugnarsi, si determinerebbe la necessità di presentare un’istanza di restituzione in termini ai fini dell’impugnazione dei provvedimenti, stante la casuale acquisizione della conoscenza degli stessi da parte del difensore (all. 8 del ricorso).
1.2. Tuttavia, come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, tale ultimo rimedio non è stato attivato dai ricorrenti, in base al convincimento che non ne sussisterebbero i presupposti a fronte di prospettata abnormità dei provvedimenti. Peraltro, secondo l’insegnamento consolidato della Suprema corte, “… la qualificazione di abnormità dell’atto non lo sottrae, infatti, al rispetto dei termini processuali per impugnare. Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell’impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi; con la sola eccezione delle ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da un’anomalia genetica così radicale che, determinandone l’inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, omissis, Rv. 208221)” (successivamente, nello stesso senso, Sez. 4, n. 21295 del 07/05/2026, omissis, non mass.).
Non essendo le ordinanze impugnate affette da abnormità e rientrando in astratto nei poteri del giudice dell’esecuzione l’accertamento della sussistenza dei presupposti per ritenere configurabile una confisca persistente sull’abitazione, i ricorsi devono considerarsi tardivi – e, come tali, inammissibili – in quanto proposti oltre i termini di cui all’art. 585 cod. proc. pen.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peni., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 a carico di ciascuna pari, somma così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1/10/2026






