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Gli oneri di cui all’art. 581, co. 1-quater, c.p.p.: a quali provvedimenti si riferiscono?

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Cass. pen., sez. VI, 14/11/2023 (ud. 14/11/2023, dep. 05/12/2023), n. 48473 (Pres. Capozzi, Rel. Di Geronimo)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 581, co. 1-quater)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, che la Cassazione ha affrontato nella pronuncia qui in commento, riguardava a quale provvedimento fa riferimento l’art. 581, co. 1-quater, c.p.p. che, come è noto, dispone che, nel “caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.

Orbene, prima di vedere come la Suprema Corte ha affrontato siffatta tematica giuridica, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata adottata la decisione in oggetto.

La Corte di Appello de L’Aquila dichiarava l’inammissibilità di un appello proposto sul presupposto che il difensore non avesse provveduto a depositare specifico mandato ad impugnare, contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputata, come richiesto dal novellato art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen.

Ciò posto, avverso tale ordinanza, l’appellante proponeva ricorso per Cassazione, formulando un unico motivo per violazione di legge, e segnatamente l’erronea applicazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. in quanto, secondo il ricorrente, tale norma, in base alla disciplina transitoria contenuta all’art. 89, d.lgs. n.150 del 2022, è applicabile alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore della “riforma Cartabia” e, quindi, dopo il 30 dicembre 2022.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

A prescindere dalla fondatezza del motivo e, quindi, all’individuazione del regime intertemporale applicabile all’appello proposto nell’interesse dell’imputata, la Corte di legittimità riteneva prima opportuno necessario rilevare la sicura applicabilità dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. al ricorso per Cassazione posto che l’ordinanza impugnata era stata pronunciata il 22 giugno 2023 dato che la nuova causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica anche al ricorso per Cassazione, attesa l’esigenza – desumibile anche dalla legge delega – di assicurare la celebrazione del giudizio nei confronti dell’imputato assente “consapevole” anche nel grado di legittimità, con conseguente onere di far dotare il difensore di specifico mandato ad impugnare per cassazione rilasciato dopo la pronuncia di appello (Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023).

Pertanto, anche nella proposizione del ricorso per Cassazione nell’interesse dell’imputato assente, trova applicazione il disposto dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen..

Orbene, a fronte di ciò, se potrebbe obiettarsi che gli oneri aggiuntivi previsti dalla suddetta norma riguardano il caso in cui oggetto di impugnazione è una sentenza, mentre nella fattispecie in esame il ricorso aveva ad oggetto l’ordinanza che aveva dichiarato l’inammissibilità, per la Corte di legittimità, si trattava di un dubbio che, invero, deve essere agevolmente fugato, posto che l’intero art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la proposizione delle impugnazioni, fa riferimento a tutti i provvedimenti suscettibili di appello o ricorso per Cassazione, come si evince anche dal primo comma, lì dove si richiede l’indicazione del “provvedimento” impugnato.

Dunque, ad avviso degli Ermellini, quanto detto consente di ritenere che il successivo comma 1-quater, nel far riferimento al mandato ad impugnare rilasciato “dopo la pronuncia della sentenza” contiene una mera imprecisione formale, evidentemente richiamando la sola “sentenza”, ma in concreto disciplinando l’impugnazione di qualsivoglia provvedimento ultimativo della fase di giudizio e, quindi, anche l’ordinanza che dichiari l’inammissibilità.

Ciò posto, alla luce di tali considerazioni, il ricorso proposto era dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, dovendosi tener conto della determinazione di tale imposto dell’obiettiva novità della questione oggetto di giudizio.

I risvolti applicativi

L’articolo 581, comma 1-quater, c.p.p., menziona il mandato di impugnazione emesso “dopo la pronuncia della sentenza”, ma in realtà si applica a qualsiasi provvedimento conclusivo della fase di giudizio, compresa l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 48473 Anno 2023

Presidente: CAPOZZI ANGELO

Relatore: DI GERONIMO PAOLO

Data Udienza: 14/11/2023

Data Deposito: 05/12/2023

SENTENZA

sul ricorso proposto da

R. R., nata a … il …

avverso l’ordinanza del 22/6/2023 emessa dalla Corte di appello di L’Aquila

visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di L’Aquila dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di R. R., sul presupposto che il difensore non avesse provveduto a depositare specifico mandato ad impugnare, contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputata, come richiesto dal novellato art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen.

2. Avverso tale ordinanza, la ricorrente ha formulato un unico motivo per violazione di legge, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in quanto tale norma, in base alla disciplina transitoria contenuta all’art. 89, d.lgs. n.150 del 2022, è applicabile alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore della “riforma Cartabia” e, quindi, dopo il 30 dicembre 2022.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata depositata in data 25 novembre 2022, sicchè l’appello non era soggetto al nuovo regime.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. A prescindere dalla fondatezza del motivo e, quindi, all’individuazione del regime intertemporale applicabile all’appello proposto nell’interesse dell’imputata, occorre rilevare la sicura applicabilità dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. al ricorso per cassazione, posto che l’ordinanza impugnata è stata pronunciata il 22 giugno 2023.

Come recentemente statuito da questa Corte, la nuova causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica anche al ricorso per cassazione, attesa l’esigenza – desumibile anche dalla legge delega – di assicurare la celebrazione del giudizio nei confronti dell’imputato assente “consapevole” anche nel grado di legittimità, con conseguente onere di far dotare il difensore di specifico mandato ad impugnare per cassazione rilasciato dopo la pronuncia di appello (Sez. 6, n. 41309 del 20/9/2023).

In favore di tale soluzione, depone il fatto che la disposizione è formulata in termini generali per tutte le “impugnazioni” avanzate da imputati giudicati in assenza ed è collocata nell’ambito di una norma, a sua volta, destinata a disciplinare la “forma dell’impugnazione” in via generale (art. 581), nel cui contesto il legislatore delegato, ove ha ritenuto di dettare disposizioni specifiche per il solo appello (si veda il comma 1-bis), ha espressamente delimitato l’ambito della norma.

La soluzione che propende per l’applicabilità dell’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. al ricorso per cassazione, risulta conforme anche alla ratio cui si è ispirata la legge delega che, come emerge anche dai lavori preparatori, mirava ad riformare il giudizio dì assenza con riferimento ai singoli gradi di impugnazione, per evitarne la celebrazione nell’inconsapevole assenza dell’imputato, imponendo non solo il mandato specifico ad impugnare, ma anche l’elezione o la dichiarazione di domicilio.

Quanto detto consente di affermare che l’esigenza di assicurare la celebrazione del giudizio nei confronti dell’imputato assente “consapevole” mantenga la sua concretezza anche per il grado di cassazione, con la conseguente applicabilità dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. in tutti i casi in cui l’imputato è rimasto assente nelle fasi precedenti.

Né può dubitarsi del fatto che l’imputato debba ritenersi assente nelle frasi pregresse del giudizio, posto che tale era in primo grado e, nel giudizio di appello, ha mantenuto tale qualifica, posto che l’impugnazione è stata ritenuta inammissibile, quindi non si è dato ingresso alla fase del giudizio, nella quale l’imputato sarebbe potuto eventualmente comparire.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, deve ribadirsi il principio per cui anche nella proposizione del ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato assente, trova applicazione il disposto dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

Potrebbe obiettarsi che gli oneri aggiuntivi previsti dalla suddetta norma riguardano il caso in cui oggetto di impugnazione è una sentenza, mentre nella fattispecie in esame il ricorso ha ad oggetto l’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità.

Si tratta di un dubbio che, invero, deve essere agevolmente fugato, posto che l’intero art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la proposizione delle impugnazioni, fa riferimento a tutti i provvedimenti suscettibili di appello o ricorso per cassazione, come si evince anche dal primo comma, lì dove si richiede l’indicazione del “provvedimento” impugnato. Quanto detto consente di ritenere che il successivo comma 1-quater, nel far riferimento al mandato ad impugnare rilasciato “dopo la pronuncia della sentenza” contiene una mera imprecisione formale, evidentemente richiamando la sola “sentenza”, ma in concreto disciplinando l’impugnazione di qualsivoglia provvedimento ultimativo della fase di giudizio e, quindi, anche l’ordinanza che dichiari l’inammissibilità.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, dovendosi tener conto della determinazione di tale imposto dell’obiettiva novità della questione oggetto di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

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