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Giudice, minore e non luogo a procedere: necessità di udienza preliminare e informazione al genitore

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Cass. pen., sez. III, 17/01/2023 (ud. 17/01/2023, dep. 22/03/2023), n. 12003 (Pres. Sarno, Rel. Zunica)

(Riferimento normativo: d. P. R., 22/09/1988, n. 448, art. 26)

Indice

La questione giuridica

Fermo restando che, come è noto, l’art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988 stabilisce che, in “ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l’imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile”, una delle questioni giuridiche, che doveva affrontare la Cassazione nella decisione qui in esame, riguardava il seguente quesito: Nel caso di non luogo a procedere per mancanza di imputabilità del minore sotto i quattordici anni, è necessario che il giudice convochi un’udienza preliminare e informi il genitore esercente la potestà genitoriale?

Difatti, nel procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento, a fronte del fatto che la Corte di appello di Brescia, Sezione Minorenni, confermava una decisione del G.I.P. del Tribunale per i minorenni della medesima città che, a sua volta, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato,trattandosi di persona non imputabile, avverso questo provvedimento il difensore dell’accusato proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, deduceva inosservanza degli art. 3, 10, 24 comma 2 e 111 della Costituzione, nonché dell’art. 6 della C.E.D.U. e dell’art. 40 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, evidenziando che la sentenza pronuncia dal G.I.P. dovesse ritenersi nulla, in quanto assunta de plano, in mancanza cioè di contraddittorio.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, il giudice deve fissare l’udienza preliminare e darne avviso all’esercente la potestà genitoriale (cfr. in termini Sez. 4, n. 11541 del 30/01/2020, Sez. 3, Sentenza n. 45441 del 20/09/2016, e Sez. 5, n. 35189 del 22/06/2011).

Erano dunque annullate senza rinvio, sia la sentenza impugnata, che quella emessa dal giudice di primo, e gli atti erano trasmessi al G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Brescia.

I risvolti applicativi

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, il giudice deve fissare l’udienza preliminare e darne avviso all’esercente la potestà genitoriale.

Ove ciò non avvenga, ben si potrà contestare un provvedimento di questo tipo, come avvenuto nel caso di specie, ricorrendo in Cassazione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 12003 Anno 2023

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: ZUNICA FABIO

Data Udienza: 17/01/2023

Data Deposito: 22/03/2023

SENTENZA

avverso la sentenza del 08-07-2022 della Corte di appello, Sezione Minorenni, di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Brescia;

lette le conclusioni rassegnate dall’avvocato P. S., che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 8 luglio 2022, la Corte di appello di Brescia, Sezione Minorenni, confermava la decisione del G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Brescia del 6 maggio 2022, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.E.trattandosi di persona non imputabile, in ordine al reato di cui all’art. 609 bis cod. pen., reato che gli era stato contestato per aver costretto’ B.R.a subire atti sessuali, …; fatto commesso in omissis tra il gennaio e il febbraio 2021.

2. Avverso la pronuncia della Corte di appello lombarda,’ B.E. itramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa deduce l’inosservanza degli art. 3, 10, 24 comma 2 e 111 della Costituzione, nonché dell’art. 6 della C.E.D.U. e dell’art. 40 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, evidenziando che la sentenza pronuncia dal G.I.P. deve ritenersi nulla, in quanto assunta de plano, in

mancanza cioè di contraddittorio, non potendosi considerare l’udienza svoltasi il 6 maggio 2022 idonea a integrare le garanzie processuali previste per il giudizio di un minore infraquattordicenne, difettando la composizione collegiale mista tra membri togati e onorari nell’udienza preliminare tipica del rito minorile.

Con il secondo motivo, oggetto di censura è la conferma dell’ascrivibilità del fatto al ricorrente, avendo i giudici di merito omessa un’adeguata valutazione della capacità a testimoniare del minore’ B.R.di anni 5 all’epoca del fatto, non essendosi considerato che questi era seguito a causa di un disturbo specifico del linguaggio presente anche da aprile 2021, apparendo inverosimile peraltro che il minore possa aver usato termini come “…” o “…”.

A ciò si aggiunge, peraltro, che i genitori del minore, B.P.e l, hanno raccontato fatti diversi da quelli riferiti dal figlio, ad esempio rispetto alla presunta e inverosimile presenza dei nonni al momento del fatto, per cui la ricostruzione del fatto non poteva affatto essere ritenuta attendibile.

2.1. In data 9 gennaio 2023, il difensore di fiducia dell’imputato ha trasmesso una memoria, con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.

1. Occorre innanzitutto premettere che è pacifico il presupposto fattuale della eccezione difensiva, evincendosi dagli atti che la decisione impugnata, con cui è stata dichiarata l’impromovibilità dell’azione penale per difetto di imputabilità di B.E.,è stata assunta dal G.I.P. monocratico e non dal G.U.P. nella composizione collegiale mista, come previsto per il rito minorile.

Invero, Il proscioglimento è avvenuto a seguito di richiesta del P.M. e di fissazione di udienza camerale, nella quale, sentito l’imputato, la difesa si è associata alla richiesta del P.M. e Il G.I.P. monocratico ha dichiarato non doversi promuovere l’azione penale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n, 448 del 1988, norma in forza della quale “in ogni stato e grado del procedimento, il giudice, quando accerta che l’imputato è minore degli anni 14, pronuncia, anche d’ufficio, sentenza di non luogo a procedere, trattandosi di persona non imputabile”.

2. Ciò posto, la decisione assunta dal G.I.P. non può ritenersi processualmente corretta, essendo la stessa scaturita non dalla rituale fissazione dell’udienza preliminare, ma dalla convocazione delle parti avvenuta senza la presenza della composizione collegiale dell’organo giudicante, con conseguente violazione dell’art. 50 bis dell’ordinamento giudiziario (introdotto dall’art. 14 del d. Igs. n. 449 del 1988), secondo cui l’udienza preliminare è celebrata da un magistrato togato e da due giudici onorari esperti della medesima Sezione.

Sul punto, deve richiamarsi la condivisa affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 18292 del 27/02/2014, Rv. 258573), secondo cui, anche se la rubrica del citato art. 50 bis è intitolata “Giudice per le indagini preliminari”, nel corpo dell’articolo si distinguono chiaramente, in ragione delle peculiarità funzionali e strutturali del processo minorile, le funzioni del G.I.P. monocratico da quelle del G.U.P. collegiale, quest’ultimo, tra l’altro, fatto rientrare nella dizione “Tribunale per i minorenni”, tanto è vero che dette  funzioni in via generale sono state nettamente separate a livello tabellare a partire quanto meno dal d.lgs. n, 51 del 1998, sicché non può affermarsi che il giudice dell’udienza preliminare minorile si identifichi nel “giudice per le indagini preliminari”, al pari di quanto vale per il Tribunale ordinario, fermo restando che entrambi sono “organi” dello stesso Tribunale per i minorenni.

Deve pertanto ritenersi, in sintonia con le considerazioni del Procuratore generale, cheintegra una violazione di legge la decisione assunta con il mancato rispetto della competenza funzionale prevista dall’ordinamento processuale minorile, ovvero nel caso in cui la decisione che spetta al G.U.P. nella

composizione collegiale mista sia stata assunta dal G.I.P. monocratico.

A ciò deve solo aggiungersi che, avuto riguardo all’epilogo decisiorio, la celebrazione dell’udienza preliminare era necessaria, avendo questa Corte precisato (cfr. in termini Sez. 4, n. 11541 del 30/01/2020, Rv. 278675, Sez. 3, Sentenza n. 45441 del 20/09/2016, Rv. 267836 e Sez. 5, n. 35189 del 22/06/2011, Rv. 251200) che, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, il giudice deve fissare l’udienza preliminare e darne avviso all’esercente la potestà genitoriale, essendosi precisato al riguardo che tale interpretazione dell’art. 26 del d.P.R. 22 settembre 1988, n, 448 ne garantisce la compatibilità con il

disposto dell’art. 224 cod. pen., che consente l’applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso, nonché con l’ulteriore effetto sfavorevole della iscrizione nel casellario giudiziale ex art. 3, comma 1, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313, iscrizione che viene cancellata solo al raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

3. Dunque, alla stregua delle considerazioni svolte, si impone l’annullamento non solo della sentenza impugnata, ma anche della pronuncia del G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Brescia del 6 maggio 2022 emesse nei confronti diB.E.con conseguente trasmissione degli atti al G.I.P. dei Tribunale per i minorenni di Brescia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella del Tribunale per i minorenni di Brescia del 6 maggio 2022 nei confronti di B.E.e dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Brescia.

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