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Estradizione di chi non è più in Italia: è possibile?

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Cass. pen., sez. VI, 12/07/2024 (ud. 12/07/2024, dep. 08/08/2024), n. 32368 (Pres. Giordano, Rel. Pacilli)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se colui, che non si trova più in Italia, possa essere estradato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Venezia dichiarava sussistenti le condizioni per l’estradizione a fini processuali verso la Moldavia.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’estradando.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La sentenza impugnata era annullata senza rinvio alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui: la presenza nel territorio italiano della persona della quale si richiede l’estradizione è il presupposto essenziale che legittima la domanda dello Stato estero. Ne consegue che, qualora sia dimostrato che l’estradando non si trovi più nel territorio italiano, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione di estradabilità (Sez. 6, n. 8601 dell’8/02/2022; Sez. 6, n. 30726 del 24/06/2016; Sez. 6, n. 20133 del 30/01/2004).

L’estradando, quindi, non si trovava più in Italia e ciò, per i giudici di piazza Cavour, determinava l’annullamento senza rinvio del provvedimento oggetto del suo vaglio giudiziale, perché la persona richiesta in estradizione non era più presente nel territorio dello Stato.

I risvolti applicativi

Per autorizzare l’estradizione è essenziale che la persona si trovi nel territorio italiano.

Se l’estradando non è più in Italia, non sussistono infatti le condizioni per la sua estradizione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 32368 Anno 2024

Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA

Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

Data Udienza: 12/07/2024

Data Deposito: 08/08/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da

B. I., nato in … il …

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 26/1/2024

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 gennaio 2024 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’estradizione di I. B. a fini processuali verso la Moldavia, giusta mandato di cattura internazionale a fini estradizionali, emesso dal Tribunale di Chisinau il 2 dicembre 2019 in relazione

alla detenzione preventiva per un periodo di 30 giorni.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Ion B., che ha dedotto i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione dell’art. 705 cod. proc. pen.:

a) assenza di garanzie sulla compatibilità della detenzione con i principi fondamentali del nostro ordinamento e violazione dell’art. 705 cit., apparendo in contrasto con i menzionati principi una misura cautelare di custodia per un tempo di 30 giorni, dettata solo dall’esigenza di contestazione del procedimento penale, in assenza dell’accertamento della penale responsabilità e dei pericoli di fuga o di reiterazione del reato. Nel caso in esame, l’esigenza, dichiarata dalla Repubblica moldava, sarebbe meramente procedurale e perfezionabile attraverso una richiesta di rogatoria. Non vi sarebbero poi garanzie sul limite temporale della misura e sul punto le informazioni, pervenute dalla Moldavia, sarebbero vaghe, come riconosciuto dalla Corte di appello nella sentenza impugnata;

b) carenza di quesiti nella richiesta di informativa e violazione dell’art. 705 cit. Le richieste da parte della Corte d’appello di Venezia non sarebbero state sufficienti a esaurire l’istruttoria circa la conformità della richiesta rispetto ai principi fondamentali del nostro ordinamento, non essendo state richieste, in contrasto con gli artt. 13 e 111 Cost., informazioni circa la sussistenza di un’esigenza cautelare tale da giustificare la misura detentiva. La Corte di appello non avrebbe chiesto, inoltre, se la durata della misura cautelare, subita in Italia ai fini dell’estradizione, sarà computata come presofferto e non avrebbe acquisito informazioni individualizzate sul regime di detenzione riservato all’estradando;

c) assenza del provvedimento presupposto: non sarebbe stato allegato il provvedimento restrittivo della libertà personale, oltre a una relazione sui fatti addebitati, e ciò comporterebbe la nullità assoluta della richiesta di estradizione, poiché impedirebbe il vaglio da parte dello Stato sia del principio di doppia punibilità sia della presenza di condizioni ostative;

d) violazione dei limiti temporali per lo svolgimento del procedimento di estradizione presso la Corte di appello. Sarebbero stati violati tutti i termini disposti dalla L. n. 69/2005 per lo svolgimento del procedimento e, nonostante la giurisprudenza abbia stabilito che la loro inosservanza non esplica alcun effetto sulla validità della decisione sulla consegna o sulla caducazione della misura cautelare, tuttavia, si è disposto che è compito del giudice valutare, nel caso concreto, la rilevanza delle tempistiche, le esigenze alla base dei superamenti dei termini e la necessità della permanenza della misura cautelare. Il ricorrente ha evidenziato altresì che sulla base degli atti condivisi in rogatoria risulterebbe che egli si era sottratto alla giustizia, ma, in realtà, non gli sarebbe stato notificato alcun atto, pur essendo egli facilmente reperibile, in quanto regolarmente residente in Francia;

e) violazione del diritto di difesa, garantito dalle norme nazionali e sovranazionali all’imputato, sia nel corso delle indagini sia in fase di svolgimento del procedimento penale. Non sarebbe presente alcuna prova delle notifiche effettuate all’estradando, che vive da diversi anni in Francia, ove ha stabilito la propria residenza e svolge la propria attività lavorativa, così che sarebbe stato facilmente rintracciabile dalle autorità con l’utilizzo della minima diligenza.

2.2. Vizi della motivazione. La Corte d’appello avrebbe dovuto indagare sulla sussistenza del presupposto di cui all’art. 700 cod. proc. pen., ovvero del provvedimento di restrizione della libertà, che risulterebbe, invece, assente. La Corte territoriale, poi, sarebbe caduta in contraddizione poiché, da una parte, ha affermato che la risposta dello Stato sulla durata della misura non era stata chiara, dall’altra, ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’estradizione.

Inoltre, l’avvocato moldavo del ricorrente avrebbe rilevato una grave violazione del diritto alla libera circolazione, atteso che il 23 agosto 2019 sono stati sequestrati al ricorrente i passaporti, rilasciati dalle autorità della Repubblica di Moldavia e della Romania, nonostante la procedura contempli tale misura solo in caso di violazione della misura cautelare.

3. L’8 luglio 2024 è pervenuta una nota a firma dell’Avv. S. G., che ha dichiarato di rinunciare al mandato difensivo e rappresentato che il ricorrente, con molta probabilità, non si trova più in Italia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la misura cautelare deve essere revocata per le ragioni di seguito indicate.

2. Costituisce principio consolidato, già affermato da questa Corte di cassazione, che la presenza nel territorio italiano della persona della quale si richiede l’estradizione è il presupposto essenziale che legittima la domanda dello Stato estero. Ne consegue che, qualora sia dimostrato che l’estradando non si trovi più nel territorio italiano, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione di estradabilità (Sez. 6, n. 8601 dell’8/02/2022, omissis, Rv. 282912 – 01; Sez. 6, n. 30726 del 24/06/2016, omissis, Rv. 267682 – 01; Sez. 6, n. 20133 del 30/01/2004, omissis, Rv. 229306 – 01).

3. Nel caso in esame, dalle informazioni acquisite dal Ministero dell’Interno a seguito della nota dell’Avv. S. G., di cui si è dato innanzi atto, è emerso che I. B. è stato tratto in arresto il 22 giugno 2024 dalla Polizia di frontiera di Moldane ed è detenuto nel carcere di Chambéry in vista della sua estradizione.

L’estradando, quindi, non si trova più in Italia e ciò determina che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché la persona richiesta in estradizione non è più presente nel territorio dello Stato.

4. L’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata impone la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare disposta a carico di I. B., in quanto adottata in vista della pronuncia sulla estradizione, che, oramai, non potrà avere corso.

La cautela personale, adottata nell’ambito della procedura di estradizione passiva, è finalizzata essenzialmente a soddisfare l’esigenza di scongiurare il pericolo di fuga dell’estradando, per garantirne la consegna allo Stato richiedente (art. 704, comma 2, cod. proc. pen.), con la conseguenza che l’esaurimento del procedimento di estradizione, conclusosi con sentenza di non luogo a provvedere, comporta la mancanza, ex post, delle “condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione” e la dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare.

Si è osservato, infatti, che l’art. 300, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui le misure disposte in relazione a un determinato fatto, perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l’archiviazione, ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere, enuncia una regola di carattere generale, applicabile anche alla materia dell’estradizione in forza del rinvio alle norme di cui al Titolo I del libro IV, previsto dall’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49331 del 16/11/2023, omissis, Rv. 285651 – 02).

5. All’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché I. B. non è più presente nel territorio dello Stato e alla revoca della misura, emessa a suo carico, conseguono gli adempimenti di cui agli artt. 626 cod. proc. pen. e 203, disp. att. cod. proc. pen., con mandato alla Cancelleria, come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché la persona richiesta in estradizione non è più presente nel territorio dello Stato. Revoca la misura cautelare emessa a suo carico e manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. e per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 12/7/2024

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