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È nulla la sentenza emessa subito dopo il rigetto dell’accordo proposto dalle parti senza disporre la prosecuzione del dibattimento?

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Cass. pen., sez. V, 05/06/2024 (ud. 05/06/2024, dep. 28/08/2024), n. 33226 (Pres. Catena, Rel. Giordano)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se è nulla la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell’accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma confermava una pronuncia di condanna di primo grado emessa dal GUP della medesima città che, riqualificando l’originaria prospettazione accusatoria, aveva ritenuto l’imputato responsabile del delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione dell’art. 599-bis, comma 3, c.p.p..

In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale capitolina aveva rigettato la proposta di concordato per illegalità della pena senza ordinare la citazione a comparire al dibattimento, così violando le prerogative difensive, e, in particolare, impedendo di emendare l’errore commesso nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che avevano indotto i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell’accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall’art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, è impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019).

I risvolti applicativi

È nulla la sentenza emessa subito dopo il rigetto dell’accordo tra le parti senza disporre la prosecuzione del dibattimento, poiché ciò impedisce alle parti di discutere e formulare conclusioni nel merito, violandosi in tal modo gli articoli 178 e 180 del codice di procedura penale.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 33226 Anno 2024

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: GIORDANO ROSARIA

Data Udienza: 05/06/2024

Data Deposito: 28/08/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B. R. nato il …

avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente emessa dal GUP di Roma che, riqualificando l’originaria prospettazione accusatoria, aveva ritenuto lo stesso responsabile del delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. A. C., lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 599-bis, comma 3, del medesimo codice.

A fondamento del motivo, il ricorrente espone che la Corte territoriale ha rigettato la proposta di concordato per illegalità della pena senza ordinare la citazione a comparire al dibattimento, così violando le prerogative difensive, e, in particolare, impedendo di emendare l’errore commesso nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 motivo è fondato.

Occorre premettere che la censura attiene al rispetto della sequenza procedurale a seguito del menzionato rigetto.

E, invero, a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen. il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta di concordato sulla pena, ordina la citazione a comparire per il dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma possono essere riproposte nel dibattimento. L’art. 602 n. 1 bis cod. proc. pen. dispone che, se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen., il giudice, quando ritiene che la richiesta va accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento.

Dalle indicate disposizioni si evince che, se la richiesta di concordato è formulata prima della fissazione dell’udienza, ove il giudice ritenga la proposta accoglibile, deve essere adottata la procedura camerale di cui all’articolo 599 bis, comma uno, cod. proc. pen.

Se il giudice ritiene, invece, allo stato, la proposta non accoglibile, ordina la citazione a comparire al dibattimento e la richiesta, in questo secondo caso, perde effetto, ma la parte ha la facoltà di riproporre un nuovo accordo in dibattimento. L’accordo può direttamente intervenire in dibattimento a norma dell’art. 602, comma uno bis, cod. proc. pen. e, se il giudice ritiene accoglibile la richiesta, emette immediatamente sentenza nel cui ambito recepisce l’oggetto dell’accordo; in caso contrario dispone la prosecuzione del dibattimento e l’eventuale rinuncia parziale resta priva di effetti. In quest’ultima ipotesi è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell’accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall’art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, è impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019 – dep. 22/11/2019, Rv. 277546 – 01).

Ma – allora – è evidente che il legislatore ha previsto la possibilità di reiterare l’accordo, a seguito del suo mancato accoglimento. Invero, se la proposta è formulata prima del dibattimento, il terzo comma dell’art. 599 bis cod. proc. pen. prevede la facoltà di proporre un nuovo accordo in dibattimento. Del pari, se la proposta è fatta in dibattimento e viene rigettata, la necessità di proseguire il dibattimento garantisce anche la possibilità di presentare una nuova proposta di concordato. Ciò trova la sua ragione nell’esigenza di favorire l’applicazione dell’istituto in questione, reintrodotto con la legge n. 103 del 2017, nell’ottica complessiva di semplificazione procedurale e di auspicabile riduzione dei tempi di definizione del contenzioso pendente presso le Corti di appello.

Considerato che la sentenza impugnata è stata emessa all’esito di contraddittorio solo cartolare, a fronte della proposta di concordato dell’imputato con rinuncia ai motivi di appello cui il Procuratore Generale aveva aderito, la Corte territoriale non avrebbe, come è avvenuto, potuto disattendere sic et

simpliciter tale richiesta pronunciandosi nel merito, bensì disporre rinvio al fine di consentire alle parti di riproporre l’accordo (Sez. 2, n. 43198 del 16/09/2022, omissis, Rv. 283853 – 01) ovvero, al più, di concludere nel merito (Sez. 6, n. 37981 del 12/07/2023, omissis, Rv. 285182 – 01).

Ne deriva che, decidendo il processo senza disporre un rinvio finalizzato a consentire all’imputato di proporre un altro accordo, la Corte territoriale è incorsa nella violazione dell’art. 599 bis, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen.

La sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell’accordo proposto dalle parti è stata emessa, dunque, in violazione del diritto di difesa dell’imputato, ossia del diritto di quest’ultimo di esprimere tutte le facoltà e i poteri che l’ordinamento gli riconosce. Si tratta di una nullità generale a regime intermedio, deducibile per la prima volta con ricorso per cassazione, in considerazione del fatto che proprio l’evento causativo della nullità, ha impedito di dedurla entro la pronuncia della sentenza.

2. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per quanto di competenza.

Così deciso in Roma il 5 giugno 2024.

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