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E’ necessaria la firma del cassazionista nel ricorso contro l’archiviazione a tutela della parte lesa?

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Cass. pen., sez. VI, 06/03/2024 (ud. 06/03/2024, dep. 11/04/2024), n. 15085 (Pres. Ricciarelli, Rel. Giordano)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia necessaria la firma del cassazionista nel ricorso contro l’archiviazione a tutela della parte lesa.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri dichiarava non doversi procedere nei confronti di talune persone, indagati per il reato di calunnia (artt. 110 e 368 cod. pen.), perché il fatto non sussiste, e nei confronti di un altro soggetto, indagato in ordine al reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Ciò posto, avverso questo provvedimento i difensori delle persone offese proponevano ricorso per Cassazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto inammissibile alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in relazione all’ordinanza di archiviazione, il ricorso per Cassazione, proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore di procura speciale “ad hoc” ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen. (così S.U., n. 47473 del 27.09.2007), trattandosi di un principio rispetto al quale la successiva giurisprudenza di legittimità si è sempre attenuta e applicabile, per identità di ratio, a qualunque tipologia di procedimento in Cassazione nella quale rilevino la qualità e la posizione della persona offesa dal reato che non è parte del processo in senso tecnico.

I risvolti applicativi

In caso di ricorso per Cassazione contro un’ordinanza di archiviazione nell’interesse della parte lesa, è essenziale che il ricorso sia firmato da un difensore iscritto all’albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori dato che questo requisito è necessario per evitare l’inammissibilità del ricorso, fermo restando che la nomina del difensore può avvenire tramite dichiarazione consegnata direttamente all’autorità procedente o inviata tramite raccomandata, senza la necessità di conferire al difensore una procura speciale “ad hoc” ai sensi dell’art. 122 del codice di procedura penale[1].

[1]Ai sensi del quale: “1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti. 2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell’ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell’ufficio. 2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall’articolo 111-bis, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria. 3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 15085 Anno 2024

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO

Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

Data Udienza: 06/03/2024

Data Deposito: 11/04/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla persona offesa:

L. P., nato a …i il …

nel procedimento a carico di:

1. T. G., nato a … il …

2. Z. D., nata a … il …

3. D. A. M., nato a … il …

avverso la sentenza del 15/02/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;

letta la memoria presentata dall’avvocato M. C. F. nell’interesse del ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso;

letta la memoria difensiva proposta dall’avvocato M. S.  nell’interesse di D. Z. e M D. A., che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso congiuntamente sottoscritto dall’avvocato A. B. e dall’avvocato P. L., persona offesa da: reati, si chiede l’annullamento della sentenza emessa il 15 aprile 2023 dal giudice le indagini preliminari del Tribunale di Velletri con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di G. T. e D. Z., in ordine al reato di calunnia (artt. 110 e 368 cod. pen.) loro ascritto, perché il fatto non sussiste, e nei confronti di M. D. A., in ordine al reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Con articolati motivi, qui sintetizzati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, si chiede l’annullamento della sentenza, per vizi in rito e erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente esamina l’iter di un complesso rapporto professionale intercorso tra l’avvocato P. L. e la società P. s.r.l., di cui era amministratore il predetto D. A. e gli avvocati G. T. e D. Z., difensori della predetta società, in un giudizio che aveva opposto la P. s.r.l. all’avvocato L. per il pagamento di spettanze professionali, contesto in cui vanno collocati i reati di calunnia e uso di atto falso che, secondo la persona offesa, erano ravvisabili nelle dichiarazioni dei predetti professionisti sull’accesso al fascicolo processuale da parte dell’avvocato L. e sulla creazione e uso di una quietanza di pagamento delle spettanze del predetto.

In particolare, il ricorrente denuncia: la nullità del procedimento, ai sensi degli articoli 419 commi 1 e 7 cod. proc. pen. e per l’effetto anche della sentenza emessa ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., poiché a seguito della presentazione di opposizione avverso decreto penale di condanna emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri e in seguito a fissazione dell’udienza, il giudice aveva emesso sentenza di non doversi procedere omettendo qualunque avviso di fissazione dell’udienza alla parte offesa che non aveva, peraltro, mai ricevuto avviso della emissione del decreto penale di condanna. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 507, 101 e 419 cod. proc. pen. per l’omessa assunzione della prova documentale costituita dall’esposto prodotto dal L. in merito alla calunnia in suo danno. I successivi motivi, dal terzo al decimo, denunciano vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, anche per omissione, sulle ragioni di inattendibilità delle prove allegate dal L. e, in particolare, bilanci, scritture contabili, tabulati telefonici del periodo in cui sarebbe intervenuta la sottoscrizione della falsa quietanza prodotta in relazione al reato di cui all’art. 489 cod. pen. e sulla mancata acquisizione degli atti dei procedimenti in cui l’avvocato L. aveva patrocinato la P.. s.r.l.; sul contenuto, grafico e concettuale, di tale atto; sull’uso dello scanner per compilarla; sulle PEC intercorse tra le parti; sulle modalità di pagamento   n contanti, mediante acquisizione di estratti conto bancari scritture contabili e bilanci della P. s.r.l.

e, infine, sulla valenza giuridica della cd. quietanza di pagamento.

3.In data 15 febbraio 2024 il ricorrente, previa revoca dell’avvocato A. B., ha depositato nuova nomina dell’avvocato M. C. F. che, successivamente, ha presentato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni ma, in primo luogo, perché sottoscritto da soggetto non legittimato, ovvero P. L., ancorché avvocato e cassazionista e dall’avvocato A. B. che, invece, non risulta abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.

E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, resa in relazione all’ordinanza di archiviazione che il ricorso per cassazione, proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore di procura speciale “ad hoc” ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen.” (così S.U., n. 47473 del 27.09.2007, omissis, Rv. 237854), principio al quale la successiva giurisprudenza di legittimità si è sempre attenuta e applicabile, per identità di ratio, a qualunque tipologia di procedimento in cassazione nella quale rilevino la qualità e la posizione della persona offesa dal reato che non è parte del processo in senso tecnico.

Non rileva che il ricorso sia stato sottoscritto personalmente dalla persona offesa che assommi su di sé la qualifica di avvocato legittimato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, come appunto nel caso di specie.

Anche con riferimento a detta peculiare ipotesi la giurisprudenza ha ribadito la validità del principio generale testé richiamato (Sez. 6, n. 8995 del 04.02.2015, Rv. 262457).

Ciò in applicazione della regola cristallizzata nell’art. 613 cod. proc. pen., a mente della quale, fatta eccezione delle parti processuali in senso tecnico, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’apposito albo, non valendo in ambito penale, in ragione della natura degli interessi coinvolti, il disposto dettato dall’art. 86 cod. proc. civ., che legittima l’esercizio dello ius postulandi da parte di colui che abbia “la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore”; il che si correla, del resto, all’ulteriore principio di ordine generale, in forza del quale le regole dettate dal codice cli rito civile in tema di rappresentanza processuale rilevano unicamente nei limiti in cui sono specificamente richiamate da una norma processuale penale o comunque di legge ordinaria (cfr., in parte motiva, Cass. Sez. Un., sent. n. 47239 del 30.10.2014, omissis, Rv. 260894).

Come anticipato, nel caso in esame il ricorso proposto è stato sottoscritto dalla persona offesa P. L., che è avvocato cassazionista, ma che in proprio non può sottoscriverlo, per le ragioni innanzi illustrate, e dall’avvocato A. B. che, come rilevato nella memoria prodotta nell’interesse di D. Z. e M. D. A., riscontrata dal Collegio, non è iscritto all’Albo dei difensori cassazionisti.

Si tratta di una mancanza che attiene all’atto introduttivo in sé, quindi al momento genetico dell’impugnazione, e che non può essere superata dalla intervenuta nomina dell’avvocato M. C. F., abilitato al patrocinio in cassazione.

2.Conclusivamente, va, inoltre, rilevato che non sussiste la legittimazione della persona offesa a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato ai sensi degli artt. 459, comma 3, e 129 cod. proc. pen., a seguito di rigetto della richiesta di emissione di decreto penale, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo tale facoltà riconosciuta

da alcuna disposizione di legge, né alla restituzione nel termine per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 175, comma 2 cod. proc. pen., non essendo “parte” del processo in senso tecnico (Sez. 5, n. 32546 del 27/10/2020, omissis, Rv. 279832).

3.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

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