Cass. pen., sez. VI, 17/07/2026 (ud. 17/07/2026, dep. 19/08/2026), n. 31594 (Pres. Giordano, Rel. D’Arcangelo)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione che si risolva nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Catanzaro rigettava una richiesta di riesame, confermando un’ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari che, a sua volta, aveva disposto nei confronti di un indagato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e di quattro delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolve nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (ex plurimis: Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016).
I risvolti applicativi
È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per Cassazione meramente assertivo, fondato sulla sola enunciazione di principi giurisprudenziali.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31594 Anno 2026
Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO
Data Udienza: 17/07/2026
Data Deposito: 19/08/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
M. G., nato a … il …
avverso l’ordinanza emessa in data 17/03/2026 dal Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da G. M. e ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, che in data 24 febbraio 2026 ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Isola di Capo Rizzuto da gennaio 2024 con condotta perdurante (capo 1 dell’imputazione cautelare), e di quattro delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commessi a Isola di Capo Rizzuto il 27 maggio 2024 (capo 22), il 23 luglio 2024 (capo 26), il 7 maggio 2024 (capo 29) e il 22 giugno 2024 (capo 30).
Secondo l’ipotesi di accusa, G. M. sarebbe stato partecipe dell’associazione a delinquere dedita al narcotraffico diretta da R. G., in quanto, su indicazione dello stesso, riceveva dai fornitori partite di sostanza stupefacente, che poi consegnava al G. per la cessione a terzi, o, sempre secondo le disposizioni di G., provvedeva alla cessione a terzi assuntori.
2. L’avvocato R. C., difensore di M., ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e, segnatamente, all’elemento della messa a disposizione del ricorrente in favore del sodalizio contestato al capo 1) dell’imputazione cautelare.
Il Tribunale del riesame ha fondato il giudizio di gravità indiziaria, quanto al ruolo di associato del sodalizio, valorizzando solo il concorso del ricorrente nella commissione di alcuni episodici reati fine.
Dagli elementi acquisiti, tuttavia, non potrebbe desumersi, neppure sotto il profilo indiziario, che M. abbia consapevolmente e permanentemente messo a disposizione la propria attività delittuosa in favore dell’associazione unitariamente intesa.
I giudici del riesame non avrebbero svolto una coerente argomentazione per superare le censure difensive relative all’assenza dell’organico inserimento del ricorrente in una stabile organizzazione e della consapevolezza di dare un contributo al sodalizio.
Il Tribunale del riesame ha rilevato che il ricorrente si sarebbe occupato del trasporto della sostanza stupefacente, sotto le direttive di R. G., e avrebbe svolto il ruolo di trait d’union tra i fornitori e G. stesso.
Questa motivazione sarebbe, tuttavia, inidonea a dimostrare l’affectio societatis e la partecipazione al sodalizio criminoso del ricorrente, proprio in quanto la condotta del ricorrente si sarebbe risolta in una messa a disposizione del proprio contributo solo in favore di G..
Lo svolgimento dell’attività di corriere di sostanza stupefacente per conto di un sodalizio non costituisce di per sé prova della partecipazione al reato associativo. Non potrebbe, dunque, essere inferita la responsabilità del ricorrente per il reato associativo nel mero coinvolgimento dell’indagato in alcune operazioni di trasporto e di consegna della sostanza stupefacente, eseguite in favore di R. G. nell’arco di pochi mesi.
La condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non è integrata dalla mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di un singolo associato, quant’anche di livello apicale, ma dalla realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione.
I reati fine contestati al ricorrente sarebbero, peraltro, riconducibili all’attività di spaccio di G. e sono numericamente limitati (capi 22, 2 e 29).
2.2. Il difensore, con il secondo motivo, ha eccepito la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di recidiva e all’inidoneità a tutelare le stesse di misure cautelari meno afflittive di quella applicata.
La concretezza e l’attualità del pericolo di recidiva, anche in relazione alla personalità dell’indagato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.
Il difensore ha rilevato che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza (e ha citato sul punto Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, omissis, Rv. 280243 – 01).
3. Con istanza depositata in data 26 giugno 2026 l’avvocato R. C. ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 1 luglio 2026, il Procuratore generale, Giulio Monferini, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.
2. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto contestato al capo 1) dell’imputazione cautelare e, segnatamente, alla messa a disposizione del ricorrente in favore del sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti.
3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata; i motivi proposti, peraltro, sollecitano una lettura alternativa delle risultanze indiziarie, non consentita nel giudizio di legittimità.
Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, omissis, Rv. 265482).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, l’elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e quella del concorso di persone nel reato prevista agli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell’elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un quid pluris rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, omissis, Rv. 286738 – 01; Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, omissis, Rv. 270396 – 01).
La condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è integrata dalla mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di un singolo associato, quand’anche di livello apicale, né dalla condivisione ideale o di intenti, essendo, invece, indispensabile la volontaria, consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 27605 del 17/04/2012, omissis, Rv. 253021 – 01).
Il Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato si è conformato a questi principi di diritto e, dapprima, ha motivato, nei limiti delibatori propri del giudizio di gravità indiziaria, la sussistenza dell’associazione contestata, delineando i compiti e i ruoli dei partecipi, con individuazione delle dinamiche operative, del territorio di riferimento, delle modalità operative e del linguaggio convenzionale condiviso fra i sodali.
Il Tribunale del riesame ha poi svolto un’analitica disamina dei quattro capi di imputazione che vedono coinvolto il ricorrente in contestazioni di detenzione e cessione di stupefacente, evidenziando il suo ruolo di soggetto a disposizione del capo del sodalizio, di trasportatore e distributore della sostanza ricevuta dai fornitori e consegnata al capo. Da ultimo, il Tribunale ha evidenziato una serie di episodi e circostanze, con le quali il motivo non si confronta, da cui si desume che oltre agli specifici reati fine il ricorrente è stato partecipe del sodalizio criminoso.
Dalle intercettazioni richiamate, nella valutazione non illogica del Tribunale del riesame, risulta che il ricorrente era a disposizione del capo, su sua richiesta, per ogni occasione di trasporto e di trasferimento della sostanza stupefacente, che andava anche a recuperare dal fornitore. Il ricorrente è anche risultato coinvolto nella distribuzione al dettaglio dello stupefacente, su specifica direttiva del capo del sodalizio e «per conto del gruppo».
Queste attività illecite erano commesse coordinatamente con gli altri sodali e dimostrano, dunque, nei limiti delibatori propri della fase cautelare, che il ricorrente era organicamente inserito in un cornice associativa; queste valutazioni sono state motivate dal Tribunale del riesame in modo non contraddittorio, né manifestamente illogico e, dunque, si sottraggono al sindacato di legittimità.
4. Il difensore, con il secondo motivo, ha eccepito la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di recidiva e all’inidoneità a neutralizzare le stesse di misure cautelari meno afflittive di quella applicata.
5. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si limita alla mera citazione di massime della giurisprudenza di legittimità, prive di specifico riferimento alla motivazione dell’ordinanza impugnata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, tuttavia, inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolve nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (ex plurimis: Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, omissis, Rv. 267611).
Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha, peraltro, fatto corretta applicazione della doppia presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alle risultanze probatorie emerse in sede cautelare, rilevando come la difesa non abbia addotto elementi idonei a superarla.
6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2026.





