Cass. pen., sez. IV, 13/05/2026 (ud. 13/05/2026, dep. 25/06/2026), n. 23455 (Pres. Di Salvo, Rel. Lauro)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia ammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si deduca esclusivamente l’illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Cagliari confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Oristano, con cui l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2 -sexies, cod. strada e, per l’effetto, condannato alla pena di mesi 7 di arresto ed euro 2.400 di ammenda.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso, pur ritenendo il ricorso suesposto infondato, lo reputava però ammissibile, perlomeno alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale deve ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si deduca esclusivamente l’illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione (Sez. 6, n. 25005 del 07/05/2024; Sez. 6, n. 37996 del 08/04/2020).
I risvolti applicativi
È ammissibile il ricorso per Cassazione fondato esclusivamente sulla dedotta illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, poiché tale deduzione integra una censura di violazione di legge avverso la sentenza impugnata, sempreché la questione di legittimità costituzionale sia rilevante ai fini della decisione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23455 Anno 2026
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: LAURO DAVIDE
Data Udienza: 13/05/2026
Data Deposito: 25/06/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da M. G., nato a … il …,
avverso la sentenza del 25 settembre 2025 della Corte d’appello di Cagliari;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa il 4 marzo 2024 dal Tribunale di Oristano, con cui G. M. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2 -sexies, cod. strada, ed è stato condannato alla pena. di mesi 7 di arresto ed euro 2.400 di ammenda.
1.1. Più in particolare, il 26 ottobre 2019 G. M. si pose alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica: all’esito di un controllo veniva infatti rilevato il tasso alcolemico di 2,11 g/I alla prima prova e 1,97 g/I alla seconda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. M., a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con un unico motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale, in quanto la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta estinzione del reato, previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Il ricorrente prende le mosse dal recente intervento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 288175 – 01), che costituisce a tutti gli effetti “diritto vivente” secondo il quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (come quello per cui si procede).
Deduce, quindi, che tale interpretazione – senza la quale il reato per cui si procede sarebbe prescritto (con quel che ne consegue in punto di rilevanza) – si pone in aperto contrasto con l’art. 3 Cost. e con il principio di legalità penale di cui all’art. 25, comma 2, Cost.
Secondo il ricorrente, l’interpretazione delle Sezioni Unite finisce per introdurre un regime transitorio non previsto dalla legge e produttivo di effetti in malam partem per l’imputato, in quanto impedisce l’efficacia retroattiva di una norma di favore.
Invero, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 viene fatta rivivere, in via interpretativa, l’intera disciplina della sospensione del termine di prescrizione prevista dall’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge c.d. Orlando e questo nonostante i commi 3 e 4 siano stati espressamente abrogati dalla legge c.d. Bonafede, e il comma 2 sia stato prima modificato dalla legge cd. Bonafede e poi espressamente abrogato dalla legge c.d. Cartabia.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Osserva innanzitutto il Collegio che deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamente l’illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione (Sez. 6, n. 25005 del 07/05/2024, omissis, Rv. 286713 – 02; Sez. 6, n. 37996 del 08/04/2020, omissis, Rv. 280961 – 01).
2.1. Ciò posto, il ricorrente lamenta che per effetto dell’interpretazione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 288175 – 01), la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (come quello per cui si procede).
Deduce il ricorrente, quindi, che tale interpretazione – senza la quale il reato per cui si procede, come si ammette anche in ricorso, sarebbe prescritto (con quel che ne consegue in punto di rilevanza) – si pone in aperto contrasto con l’art. 3 Cost. e con il principio di legalità penale di cui all’art. 25, comma 2, Cost.
2.2. Ciò posto, poiché il reato è stato commesso successivamente al 3 agosto 2017, e prima del 31 dicembre 2019, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite, condiviso da questo Collegio, trova applicazione la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, con le relative cause di sospensione (Sez. U., omissis, cit.; conf., Sez. 4, n. 24579 del 21/05/2024, omissis, non mass.; Sez. 4, n. 20764 del 29/02/2024, omissis, non mass.; Sez. 1, n. 23526 del 20/02/2024, omissis, non mass.; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 285724 – 01).
Le stesse Sezioni Unite hanno inoltre escluso che tale interpretazione presenti concreti profili di illegittimità costituzionale (pp. 29 – 37 motivazione), anche sotto il profilo della ragionevolezza delle disposizioni contenute nella legge 27 settembre 2021 n. 134.
2.3. Chiamata a pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, la Corte costituzionale le ha dichiarate non fondate (sentenza n. 38 del 10/02/2026).
Pur ribadendo che la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale e, come tale, è soggetta al principio di legalità, la Corte costituzionale ha escluso che quella che … diritto vivente rappresenti un’interpretazione incompatibile con la lettera della legge e, per tale ragione, in contrasto con il principio di legalità in materia penale: la legge 27 settembre 2021, n. 134, infatti, nulla prevede quanto al regime relativo ai fatti commessi prima del 10 gennaio 2020.
I giudici della Consulta hanno inoltre escluso che con tale interpretazione sia stato violato il principio della retroattività della legge più favorevole per l’imputato.
Dopo aver precisato che l’abrogazione di una norma non ne comporta la scomparsa se questa è più favorevole di quella successiva, è stato evidenziato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 prevede la sospensione della prescrizione per un tempo limitato (massimo un anno e mezzo per grado di impugnazione), mentre le leggi successive hanno previsto la definitiva sospensione, o comunque – nel caso della legge del 2021 – la definitiva cessazione del corso della prescrizione una volta che sia stata pronunciata una sentenza di primo grado, tanto di condanna quanto di assoluzione.
Conseguentemente, per i reati commessi successivamente al 3 agosto 2017 e prima del 1° gennaio 2020, la legge del tempo rimane la più favorevole rispetto a quelle successive e, pertanto, la sua applicazione a tali fatti di reato non è stata ritenuta irragionevole.
3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026





