Cerca
Close this search box.

Decreto che dispone il giudizio senza motivazione sulla eccezione di competenza: non è abnorme

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. II, 23/02/2023 (ud. 23/02/2023, dep. 12/06/2023), n. 25278 (Pres. Agostinacchio, Rel. Cersosimo)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, su cui era chiamata la Cassazione a decidere, era la seguente: è abnorme il decreto che dispone il giudizio, emesso dal Giudice dell’udienza preliminare, in assenza di motivazione in ordine all’eccezione di competenza avanzata dalla difesa?

Nel procedimento, in occasione del quale è stata emessa la decisione qui in commento, a seguito di un rinvio a giudizio, la difesa dell’imputato, ricorrendo per Cassazione avverso questo provvedimento, deduceva, con un unico motivo, la violazione degli artt. 21, 423, 429 e 586 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Roma.

In particolare, tra le doglianze addotte nel ricorso, si contestava l’operato del Giudice dell’udienza preliminare il quale aveva emesso decreto che dispone il giudizio, senza argomentare in ordine all’istanza con cui la difesa, previa riqualificazione giuridica dei fatti contestati nel capo di imputazione, aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto inammissibile poiché, a suo avviso, non è abnorme il decreto che dispone il giudizio, emesso dal Giudice dell’udienza preliminare, in assenza di motivazione in ordine all’eccezione di competenza avanzata dalla difesa, in quanto non emesso in difetto di potere, né comportante una stasi del procedimento.

I risvolti applicativi

Non è abnorme il decreto che dispone il giudizio, emesso dal Giudice dell’udienza preliminare, in assenza di motivazione in ordine all’eccezione di competenza avanzata dalla difesa, in quanto non emesso in difetto di potere, né comportante una stasi del procedimento.

Pertanto, siffatta carenza motivazionale non può essere oggetto di un ricorso per Cassazione, ma tutt’al più impugnabile in via differita insieme alla sentenza ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen..

Ordinanza commentata

Penale Ord. Sez. 2 Num. 25278 Anno 2023

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI

Relatore: CERSOSIMO EMANUELE

Data Udienza: 23/02/2023

Data Deposito: 12/06/2023

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C. C. nato a … il …

avverso il decreto del 11/10/2022 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma

udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. C. C., a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso il decreto con cui, in data 11 ottobre 2022, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio del ricorrente.

2. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 21, 423, 429 e 586 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Roma.

Il Giudice dell’udienza preliminare ha emesso decreto che dispone il giudizio del C., senza argomentare in ordine all’istanza con cui la difesa, previa riqualificazione giuridica dei fatti contestati nel capo di imputazione, aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma.

Secondo la ricostruzione difensiva il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza territoriale e per l’effetto dichiarare la competenza del Tribunale di merito, luogo in cui sarebbe sorta l’ipotizzata associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio.

Il provvedimento del Giudice dell’udienza preliminare sarebbe abnorme latu sensu trattandosi di provvedimento autonomo immediatamente lesivo dei diritto dell’imputato, la mancanza di motivazione in ordine alla eccezione di incompetenza avrebbe creato una stasi processuale consistente nell’impossibilità di riformulare la medesima eccezione processuale innanzi al Tribunale in considerazione della inattuabilità di una richiesta di riqualificazione delle condotte contestate prima dello svolgimento della fase dibattimentale.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per le ragioni che seguono.

4. Alla disamina del ricorso va premesso come, in tema di impugnazioni, il principio generale di tassatività dei “casi” e dei “mezzi” declinato dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., è derogato per le sole ipotesi di abnormità, ovvero per le ipotesi di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all’ordinamento che, in quanto tali, sfuggono ad una previa definizione e rispetto ai quali il riconoscimento della ricorribilità per cassazione tende al superamento di una situazione di stallo, altrimenti non rimediabile.

Nei termini indicati, l’abnormità dell’atto processuale può riguardare due profili che si saldano all’interno di un fenomeno unitario (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, omissis, Rv. 243590): quello strutturale (allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale) e quello funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, ovvero una indebita regressione del procedimento stesso, ponendosi, in tal caso, anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2).

Nella delineata prospettiva, la verifica in concreto dell’abnormità dell’atto processuale postula il rilievo di anomalie genetiche o funzionali, radicali al punto da fuoriuscire dallo schema normativo processuale, palesando una irriducibile estraneità, mentre non costituisce atto strutturalmente “eccentrico” rispetto a quelli positivamente disciplinati, né l’atto normativamente previsto e disciplinato, ma utilizzato al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la stessa ragion d’essere nell’iter procedimentale, né l’atto illegittimo.

5. Nel caso di specie, dalla medesima trama argomentativa rassegnata con il ricorso, si evince come il ricorrente richieda a questa Corte un sindacato “preventivo” sulla correttezza giuridica di un provvedimento invece inoppugnabile, qual è il decreto che dispone il giudizio.

5.1. Il decreto di cui il ricorrente si duole è, difatti, ordinariamente impugnabile, secondo il meccanismo delineato dall’art. 586 cod. proc. pen., unitamente alla sentenza poiché è atto inidoneo a definire il procedimento e diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative ad eventuali eccezioni sollevate nel corso della udienza preliminare (Sez. 5, n. 29492 del07/05/2018, omissis, Rv. 273329 – 01, Sez. 3, n. 33819 del 03/06/202, omissis, Rv. 281882 – 01; Sez. 7, Ord. 15536 del 24/03/2022, omissis, non massimata) e già questo profilo di disciplina preclude la prospettazione di abnormità, dato che tale condizione giova a superare i limiti posti dal principio di tassatività oggettiva delle impugnazioni ed attiene, quindi, ai provvedimenti che, proprio in ragione della loro eccentricità, risultano inoppugnabili.

5.2. Sottoponendo al vaglio del giudice di legittimità la questione della carenza di motivazione in ordine alla competenza territoriale del giudice, il ricorrente costruisce un profilo di abnormità, sotto forma di potenziale stasi del procedimento, che si risolve in una inammissibile richiesta anticipata di

soluzione della questione controversa e che non introduce, neppure teoricamente, quel profilo di irriducibile estraneità all’esercizio dei poteri del giudice che la categoria invocata involge.

Il ricorso è, come tale, insuscettibile di configurare il radicale vizio denunciato, sia nella componente strutturale, che in quella funzionale: sotto il primo profilo, perché – nella stessa prospettiva del ricorrente – si sarebbe determinata non già una indebita regressione, bensì una illegittima progressione; sotto il secondo, perché anche l’omesso rilievo di una incompetenza territoriale – ovviamente, se esistente – si traduce in una censura, deducibile solo con l’impugnazione della sentenza ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen.

5.3 In conclusione deve essere affermato che non è abnorme il decreto che dispone il giudizio, emesso dal Giudice dell’udienza preliminare, in assenza di motivazione in ordine all’eccezione di competenza avanzata dalla difesa, in quanto non emesso in difetto di potere, né comportante una stasi del procedimento; conseguentemente, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto, eventualmente impugnabile in via differita insieme alla sentenza ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen.

6. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Leggi anche

Contenuti Correlati