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Cumulo giuridico delle pene per reato continuato: quando è scindibile per i benefici penitenziari?

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Cass. pen., sez. I, 30/04/2024 (ud. 30/04/2024, dep. 06/06/2024), n. 22960 (Pres. Di Nicola, Rel. Toriello)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è scindibile il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato in tema di benefici penitenziari.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro dichiarava un’istanza inammissibile sul rilievo che il cumulo comprendesse un reato ostativo (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dall’art. 7 I. n. 203 del 1991), e che il condannato non avesse adempiuto agli stringenti oneri di allegazione e di dimostrazione previsti dalla nuova formulazione dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione la difesa ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione.

In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza aveva erroneamente omesso di considerare che la pena relativa al reato ostativo era stata interamente espiata.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in «tema di benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile nel caso in cui il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi» (Sez. 1, n. 47113 del 23/06/2023).

Il provvedimento impugnato, dunque, era annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

I risvolti applicativi

In tema di benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato può essere scisso nel caso in cui il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi. Orbene, ciò significa che, una volta scontata interamente la pena per i reati considerati ostativi (ossia quelli per cui non sono concessi benefici penitenziari), il condannato può usufruire dei benefici per le altre pene residue.

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