Cass. pen., sez. VI, 29/09/2026 (ud. 29/09/2026, dep. 8/10/2026), n. 35654 (Pres. De Amicis, Rel. Natale)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa comporta la mancata celebrazione del c.d. interrogatorio preventivo nei casi in cui esso è prescritto.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Milano, in sede di riesame, confermava un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione a una persona indagata in relazione al reato previsto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva erronea applicazione della legge processuale.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la mancata celebrazione del c.d. interrogatorio preventivo, nei casi in cui esso è prescritto, determina una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28898 del 15/01/2026).
I risvolti applicativi
L’omessa celebrazione dell’interrogatorio preventivo, laddove previsto per legge, determina una nullità a regime intermedio.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6
Num. 35654
Anno 2026
Presidente: DE AMICIS GAETANO
Relatore: NATALE ANDREA
Data Udienza: 29/09/2026
Data Deposito: 08/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
B. A., nato in … il …
avverso l’ordinanza del 30/04/2026 emessa dal Tribunale di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Andrea Natale;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Silvia Salvadori, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, provvedendo ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di B. A. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione al reato previsto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90. Il provvedimento coercitivo è stato emesso a tutela delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivanza specifica (misura cautelare poi affievolita dal Giudice per le indagini preliminari nelle more della celebrazione del giudizio di riesame).
2. Il ricorrente impugna l’ordinanza indicata in epigrafe, proponendo un unico motivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., deducendo erronea applicazione della legge processuale.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice per il riesame, ha erroneamente disatteso l’eccezione di nullità dell’ordinanza applicativa, conseguente alla mancata celebrazione dell’interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Il ricorrente evidenzia che nel provvedimento applicativo è valorizzato unicamente il pericolo di recidivanza e non il pericolo di inquinamento probatorio o quello di fuga. Ciò premesso, il ricorrente rimarca che B. è accusato di una violazione non aggravata dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90; si tratta dunque di delitto non compreso tra quelli considerati dall’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. Ne consegue che non sussistono i presupposti per ritenere derogabile la regola generale, che prescrive la celebrazione del c.d. interrogatorio preventivo, a pena di nullità dell’ordinanza applicativa.
3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.
4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 29 settembre 2026, in camera di consiglio. Nessuna delle parti ha richiesto di partecipare all’udienza, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. L’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. dispone che «(…) prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».
3. Nel caso in esame, non venendo in rilievo le esigenze cautelari del pericolo di fuga o di inquinamento probatorio, assumono rilievo solo quelle considerate dall’art. 274, comma 1, lett. c).
3.1. La formulazione della disposizione in commento ha dato àdito a oscillazioni ermeneutiche, sulle quali si sono soffermati – giungendo ad esiti interpretativi opposti – tanto il Tribunale, quanto il ricorrente.
Il tema interpretativo è se il legislatore – con l’evocazione della “categoria” dei «delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a)» ecc. – abbia inteso riferirsi al delitto oggetto dell’addebito cautelare per cui si procede, ovvero se abbia inteso riferirsi al “pericolo di commissione” di uno dei delitti appartenenti a detta categoria (in giurisprudenza, nel primo senso, Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, omissis, Rv. 288480 – 02, non massimata sul punto, considerato in diritto 1.9; nello stesso senso, sebbene implicitamente, Sez. F, n. 30640 del 26/08/2025, G., Rv. 288542 – 01, considerato in diritto 1.3; per una lettura maggiormente problematizzante e orientata alla seconda opzione interpretativa, cfr. Sez. 5, ord. 35613 del 24/10/2025, V., non mass., considerato in diritto n 4).
3.2. La questione è stata autorevolmente affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte che – pur non avendo formulato sul punto un principio di diritto – hanno esplicitamente privilegiato l’interpretazione proposta nel provvedimento impugnato.
Secondo l’autorevole interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte «la deroga alla regola generale dell’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., prevista per il caso in cui sussista l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. “in relazione” ad uno dei delitti indicati agli artt. 407, comma 2, lett. a), o 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale, è determinata avendo riguardo non ai reati per i quali si procede, ma ai reati che l’indagato potrebbe commettere» (Sez. U, n. 28898 del 15/01/2026, V., Rv. 290405 – 03).
3.3. Si tratta di orientamento cui il Collegio ritiene di dovere dare continuità, non essendovi argomenti utili a rimettere in discussione il recente approdo interpretativo. D’altra parte, come già osservato dalle Sezioni unite, la formulazione testuale della disposizione che autorizza il regime derogatorio evoca un giudizio prognostico; ne consegue che – trattandosi di una prognosi – «è evidente che tale delitto debba essere diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto di indagine e di imputazione provvisoria a fini cautelari». Altrettanto condivisibilmente, le Sezioni unite osservano che «questa interpretazione della norma non dà luogo ad una ipotesi di non consentita analogia in malam partem.
Non si tratta dell’ampliamento per via interpretativa della fattispecie a casi non espressamente previsti, bensì della scelta, tra i possibili significati della norma, di quello che trova nel testo di quest’ultima le ragioni della sua interpretazione più convincente ai casi che essa disciplina» (così, Sez. U, n. 28898 del 15/01/2026, V., Rv. 290405 – 03, considerato in diritto n. 2).
4. Il presupposto che autorizza la deroga alla regola generale dell’interrogatorio preventivo, dunque, è quello della prognosi di commissione di uno dei delitti considerati nella citata elencazione.
Nel caso in cui l’autorità procedente ritenga applicabile il regime derogatorio previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., la sussistenza dei relativi presupposti deve essere, evidentemente, oggetto di adeguata motivazione da parte del giudice che applica la misura.
Ciò in ragione del fatto che l’applicazione del regime derogatorio non può fondarsi sulla prospettazione unilaterale del pubblico ministero e postula l’esistenza di un controllo giurisdizionale sul punto. D’altra parte, la mancata celebrazione del c.d. interrogatorio preventivo, nei casi in cui esso è prescritto, determina una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28898 del 15/01/2026, V., Rv. 290405 – 02).
Ne discende la “giustiziabilità” della garanzia prevista dal legislatore. Sicché la legittimità, logicità e completezza della motivazione sviluppata sul punto dal giudice che ha applicato la misura senza procedere all’interrogatorio preventivo sono ovviamente soggette al vaglio dei giudici dell’impugnazione cautelare (essendo il vizio di nullità ex art. 291, comma 1-quater, rilevabile o deducibile per la prima volta anche in sede di giudizio di riesame; cfr. Sez. U, n. 28898 del 15/01/2026, V., Rv. 290405 – 02).
5. Le considerazioni sopra sviluppate – ove applicate al caso ora in esame – portano a ritenere infondato il ricorso.
5.1. Il principale argomento sviluppato nel ricorso muoveva dal presupposto che la previsione derogatoria codificata dall’art. 291, comma 1-quater, del codice di rito facesse riferimento al reato oggetto dell’addebito cautelare.
Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è infondato, perché muove da un presupposto interpretativo erroneo, per le ragioni già chiarite al considerato in diritto n. 3.
5.2. L’ordinanza impugnata, poi, non risulta nemmeno censurabile sotto il profilo della completezza e logicità della motivazione sviluppata in ordine alla sussistenza dei presupposti per omettere la celebrazione del c.d. interrogatorio preventivo.
5.2.1. Va ribadito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’assenza delle esigenze cautelari (e, per quel che qui rileva, l’erroneità della prognosi sui reati che si intende prevenire) è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti o si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, omissis, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, omissis, Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, omissis, Rv. 252178 -01). Va inoltre ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, omissis, Rv. 207944).
5.2.2. Ciò posto, il Collegio ritiene che il Tribunale abbia fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui – nel caso del ricorrente – è formulabile una prognosi di recidivanza in ordine alla violazione dell’art.73 d.P.R. n. 309/90, aggravato ai sensi dell’art. 80, comma 2, del medesimo Testo unico.
Il Tribunale ha infatti evidenziato che – nel commettere il reato per cui si procede – è emersa chiara evidenza di contatti del ricorrente con persone implicate nel narco-traffico a livelli di rilevante spessore (si allude al fatto che B. ha ricevuto lo stupefacente da una persona che solo due mesi dopo è stata arrestata nella flagrante detenzione di 508 kg. hashish, 23 kg. marijuana, 1 kg. di cocaina, un’arma clandestina). Oltre ad avere valorizzato lo spessore criminale delle persone con cui B. risulta in contatto, il Tribunale di Milano ha ricordato che, nel 2011, B. è stato arrestato (e poi condannato) per la violazione degli artt. 73-80, comma 2, d.P.R. n. 309/90. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che – dopo avere commesso i fatti per cui si procede, nel novembre 2024 – B. è stato arrestato nella flagrante detenzione di 135 kg. e di 99 kg. di hashish (fatto per cui procede l’autorità giudiziaria del circondario di Ivrea).
5.2.3. Si tratta della valorizzazione di elementi di fatto, di cui non si assume il travisamento, che hanno indotto il Tribunale di Milano a ritenere, con motivazione non manifestamente illogica, che sussista il pericolo che B., ove non sottoposto a misura cautelare, possa rendersi responsabile di ulteriori episodi di detenzione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente.
5.2.4. Rispetto a tale non illogica valutazione, nel ricorso, ci si limita ad esprimere un mero dissenso, segnalando unicamente che, nel procedimento in atto presso il Tribunale di Ivrea, in sede cautelare non fu contestata l’aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90.
Si tratta di una censura generica, che investe un unico tassello del più articolato ragionamento prognostico sviluppato dal Tribunale di Milano, peraltro muovendo da un elemento non privo di fluidità (avendo il ricorrente fatto riferimento alla sola contestazione cautelare provvisoriamente formulata in quel procedimento).
Tale censura, pertanto, non sovverte la complessiva solidità delle valutazioni effettuate nell’ordinanza impugnata, che risultano sorrette da argomentazioni non manifestamente illogiche.
6. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Ne discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/09/2026






