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Cosa comporta l’inammissibilità del ricorso per Cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente

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Cass. pen., sez. VI, 28/02/2024 (ud. 28/02/2024, dep. 07/02/2024), n. 9857 (Pres. Di Stefano, Rel. Pacilli)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, che è stata trattata nella pronuncia qui in commento, riguardava cosa comporta l’inammissibilità del ricorso per Cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente.

Difatti, nel procedimento, in occasione del quale è stata adottata la decisione in esame, a fronte del fatto che, in seguito al ricorso per Cassazione proposto dal difensore di un estradando avverso un’ordinanza con cui la Corte di Appello di Firenze aveva convalidato l’arresto, operato di urgenza dalla Polizia giudiziaria, a suo carico, nei cui confronti era stato emesso ordine di cattura dall’Autorità giudiziaria del Pakistan per il reato di omicidio, applicandogli al contempo in via provvisoria la misura della custodia cautelare in carcere, il ricorrente aveva rinunciato al predetto ricorso atteso che il provvedimento di revoca della misura custodiale in questione era stato revocato.

Orbene, alla luce di tale rinuncia, la Suprema Corte affrontava la questione succitata.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto inammissibile, dava risposta al quesito summenzionato, richiamando quell’orientamento nomofilattico (Sez. 4, n. 45618 dell’11/11/2021; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021) secondo cui l’inammissibilità del ricorso per Cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto non si configura un’ipotesi di soccombenza.

I risvolti applicativi

Se il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile per mancanza di interesse dovuta a cause non imputabili al ricorrente, quest’ultimo non può essere condannato a pagare le spese processuali o una somma in favore della Cassa per le ammende, poiché non viene considerato soccombente.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 9857 Anno 2024

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

Data Udienza: 28/02/2024

Data Deposito: 07/03/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da

A. S., nato a … il …

avverso l’ordinanza della Corte di appello di Firenze del 28/12/2023

Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 dicembre 2023 la Corte di appello di Firenze ha convalidato l’arresto, operato di urgenza dalla Polizia giudiziaria, di S. A., nei cui confronti è stato emesso ordine di cattura il 28 gennaio 2023 dall’Autorità giudiziaria del Pakistan per il reato di omicidio, e gli ha applicato in via provvisoria la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Contro l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di S. A., che ha dedotto la violazione dell’art. 715, comma 2 lett. B, cod. proc. pen., per non essere stati descritti i fatti per cui era stata richiesta l’estradizione.

Il 18 febbraio 2024 è pervenuto il provvedimento di revoca della misura cautelare in carcere, emesso il 13 febbraio 2024; il 26 febbraio 2024 è stata depositata la rinuncia al ricorso.

CONSIDERATO 3I’N DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Risulta, infatti, che il 13 febbraio 2024 è stata revocata la misura cautelare della custodia in carcere, inflitta all’indagato, ed è stata ordinata la sua immediata scarcerazione, così che deve ritenersi venuto meno l’interesse al ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in conformità con quanto già precisato da questa Corte (Sez. 4, n. 45618 dell’11/11/2021, omissis, Rv. 282549 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, omissis, Rv. 281785 – 01), secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto non si configura un’ipotesi di soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

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