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Conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui all’art. 666, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen.: in cosa consistono?

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Cass. pen., sez. I, 10/05/2024 (ud. 10/05/2024, dep. 06/06/2024), n. 22970 (Pres. Siani, Rel. Poscia)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa comporta la mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 666, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen., relative all’avviso della data di udienza alle parti ed ai difensori, alla presenza necessaria di questi ultimi e del Pubblico ministero ed all’assunzione delle prove in contraddittorio.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, su richiesta del competente organo dell’esecuzione, aveva confermato la sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sette disposta dal Tribunale della medesima città con una sentenza di condanna pronunciata per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 189, commi 6 e 7, codice della strada, riformata dalla stessa Corte territoriale, che aveva dichiarato l’imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. senza la revoca di detta sospensione.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva la violazione del principio del contraddittorio poiché il provvedimento impugnato era stato emesso dal giudice dell’esecuzione de plano senza la fissazione di apposita udienza in camera di consiglio.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il motivo suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in materia di procedimenti di esecuzione le disposizioni di cui all’art. 666, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen. – relative all’avviso della data di udienza alle parti ed ai difensori, alla presenza necessaria di questi ultimi e del Pubblico ministero ed all’assunzione delle prove in contraddittorio – hanno la precipua funzione di regolare la forma di tutti siffatti procedimenti, a meno che non sia specificatamente prevista la procedura de plano (Sez. 1, n. 3637 del 18/07/1994); il rispetto di tali forme è del resto espressamente imposto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, mentre la loro inosservanza è causa di nullità assoluta (Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014; Sez. 1, n. 48214 del 16/12/2008).

Quindi, dal momento che, nel caso di specie, si era verificata siffatta situazione, il provvedimento era annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

I risvolti applicativi

La mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 666, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen. determina la nullità assoluta.

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