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Competenza giudiziaria in materia confisca per le questioni concernenti gli adempimenti esecutivi: a chi spetta decidere?

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Cass. pen., sez. I, 16/02/2024 (ud. 16/02/2024, dep. 30/05/2024), n. 21598 (Pres. Centofanti, Rel. Monaco)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava a chi spetta di norma la competenza a risolvere eventuali questioni relative agli adempimenti esecutivi in materia di confisca.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Avellino in composizione monocratica, quale Giudice dell’esecuzione, disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico ministero in sede, per l’esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza del medesimo Tribunale assunte all’esito di un processo promosso a carico di un imputato laddove, una volta assolto questi dalle contestazioni di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., era stata disposta la confisca e distruzione dei reperti in sequestro, segnatamente consistenti in materiale recante segni contraffatti.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, deducendo erronea applicazione degli artt. 658 e 679 cod. proc. pen, nonché degli artt. 86 disp. att. cod. proc. pen. e 13 reg. es. cod. proc. pen. e, consequenzialmente, denunciando l’abnormità funzionale della decisione.

In particolare, secondo il ricorrente, la pubblica accusa non era competente a risolvere le questioni inerenti agli adempimenti esecutivi del provvedimento disposto dal Giudice dal momento che, a suo avviso, la competenza del Tribunale sulle cose confiscate non appare potersi limitare alla sola adozione della decisione, o al conferimento dell’incarico esecutivo alla polizia giudiziaria, dovendosi ritenere estesa, invece, anche a tutte le questioni relative alle cose confiscate.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale in «tema di confisca salvo diverse disposizioni di legge, la competenza a risolvere eventuali questioni relative agli adempimenti esecutivi appartiene al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo del bene destinato alla distruzione e non al giudice dell’esecuzione» (Sez. 1, n. 41216 del 17/05/2018).

I risvolti applicativi

Per le questioni relative all’esecuzione della confisca, il giudice competente è quello che ha emesso il provvedimento di confisca del bene da distruggere, salvo che la legge disponga diversamente.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21611 Anno 2024

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: LANNA ANGELO VALERIO

Data Udienza: 28/03/2024

Data Deposito: 30/05/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINO

nel procedimento a carico di:

C. F. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRIBUNALE di AVELLINO

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Avellino in composizione monocratica – quale Giudice dell’esecuzione – ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero in sede, per l’esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza del medesimo Tribunale del 12/12/2022 (passata in giudicato il 28/04/2023), assunte all’esito del processo promosso a carico di F. C., laddove, una volta assolto l’imputato dalle contestazioni ex artt. 474 e 648 cod. pen., era stata disposta la confisca e distruzione dei reperti in sequestro, segnatamente consistenti in materiale recante segni contraffatti.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, deducendo erronea applicazione degli artt. 658 e 679 cod. proc. pen, nonché degli artt. 86 disp. att. cod. proc. pen. e 13 reg. es. cod. proc. pen. e, consequenzialmente, denunciando l’abnormità funzionale della decisione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. La già avvenuta individuazione dei beni confiscati rende non necessario l’intervento del Pubblico ministero, a norma degli art. 658 e 679 cod. proc. pen., potendo l’esecuzione essere avviata dalla cancelleria sotto il controllo del Giudice. Il Pubblico ministero non è competente, infatti, a risolvere le questioni inerenti agli adempimenti esecutivi del provvedimento disposto dal Giudice. La competenza del Tribunale sulle cose confiscate non appare potersi limitare alla sola adozione della decisione, o al conferimento dell’incarico esecutivo alla polizia giudiziaria, dovendosi ritenere estesa, invece, anche a tutte le questioni relative alle cose confiscate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Può brevemente integrarsi la ricostruzione della vicenda processuale, sopra già sintetizzata in parte narrativa, chiarendo che il Tribunale di Avellino – provvedendo in executivis – ha anzitutto precisato come la polizia giudiziaria, delegata dal Tribunale stesso ad eseguire le statuizioni di confisca e distruzione contenute nella sentenza suddetta, non sia riuscita a reperire ditte disposte a porre in essere tale operazione a titolo gratuito. Di conseguenza, la polizia giudiziaria ha acquisito, presso imprese specializzate nel particolare settore di attività, due diversi preventivi di spesa, dando notizia di ciò al Tribunale e trasmettendo gli atti al Pubblico ministero. Trae origine da tale sequenza, dunque, il tema della determinazione della competenza a provvedere, in ordine all’esecuzione delle sopra dette determinazioni assunte in sentenza.

3. Occorre delineare, in primo luogo, il quadro normativo di riferimento, ricordando come l’art. 86 disp. att. cod. proc. pen., come novellato dall’art. 41, comma 1, lett. i) n. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (con decorrenza dal 30 dicembre 2022, a norma dell’art. 99-bis del medesimo decreto, così come

modificato dall’art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), preveda che «La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all’uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili … I giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All’affidamento dell’incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro»; l’art. 13 reg. es cod. proc. pen. (D.M. 30 settembre 1989, n. 334) dispone che «1. La vendita delle cose confiscate può essere eseguita dalla cancelleria anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie».

Tali ancoraggi normativi tratteggiano, in maniera inequivocabile, la competenza a provvedere del medesimo giudice che ha ordinato la confisca, secondo il principio di diritto – al quale questo Collegio intende dare continuità – già fissato da Sez. 1, n. 41216 del 17/05/2018, omissis, Rv. 274388 – 01, a mente della quale: «In tema di confisca salvo diverse disposizioni di legge, la competenza a risolvere eventuali questioni relative agli adempimenti esecutivi appartiene al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo del bene destinato alla distruzione e non al giudice dell’esecuzione». Nella parte motiva di tale decisione può leggersi quanto segue: «… la distruzione delle cose confiscate, ordinata dal giudice in sentenza, o nel decreto penale, è regolata – fuori dei casi in cui soccorrano specifiche disposizioni (come l’art. 6 legge n. 152 del 1975, in materia di armi, o l’art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990, in materia di sostanze stupefacenti) – dall’art. 86 disp. att. cod. proc. pen. La norma, di carattere generale, prevede che sia la cancelleria a curare d’ufficio l’esecuzione della statuizione, divenuta irrevocabile, affidando se necessario a terzi il relativo incarico. Il suo assolvimento da parte del soggetto onerato costituisce una «servitù» di giustizia, nell’ambito di procedimento che ha all’evidenza natura amministrativa. I costi connessi rientrano tra le spese straordinarie di cui all’art. 70 T.U. d.P.R. n. 115 del 2002 e sono riconosciuti e liquidati secondo le modalità ivi richiamate … Non è dubitabile che il giudice, autore della confisca, conservi in materia poteri d’intervento. È lo stesso art. 86 disp. att. cod. proc. pen. che stabilisce che il medesimo possa, alternativamente, delegare la distruzione alla polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro, ed è evidente che spetti a lui definire eventuali questioni che insorgano in tale fase, inclusa, in presenza di contestazioni sul punto, la definitiva attribuzione dell’incarico. Tale intervento è intestato dalla legge, in modo puntuale, al giudice che ha adottato il provvedimento ablatorio sul bene destinato alla distruzione. Ancorché soggettivamente riservato, per ragioni di controllo e garanzia, all’organo giurisdizionale, esso conserva un contenuto sostanzialmente amministrativo, essendo inidoneo ad incidere su posizioni di terzi giuridicamente tutelate e non costituendo, come tale (v. Sez. 3, n. 23761 del 11/05/2010, omissis, Rv. 247281), manifestazione di giurisdizione esecutiva».

4. Ulteriore profilo da analizzare, poi, attiene alla prospettata connotazione di abnormità dell’atto ora sottoposto al vaglio di questo Collegio e, consequenzialmente, alla sua impugnabilità con il rimedio del ricorso per cassazione.

4.1. Si deve precisare, in linea generale, come la categoria dogmatica dell’abnormità postuli la sussistenza di svariate classificazioni teoriche, in ordine al contenuto, alla struttura e alla funzione degli atti ad essa riconducibili.

4.2. Sotto un primo profilo, è qualificabile in termini di abnormità il provvedimento che – in ragione della singolarità e stranezza del contenuto – risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, così come quello che, sebbene sia astrattamente da considerare quale manifestazione di legittimo potere, vada ad esplicarsi all’esterno del perimetro dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Vi è una netta differenziazione, quindi, fra i concetti di abnormità strutturale e di abnormità funzionale; la prima categoria ricorre allorquando l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, mentre la seconda si concretizza nel caso in cui l’atto stesso – seppur non intrinsecamente estraneo, rispetto al sistema normativo – determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo o del compimento di un atto nullo, rilevabile nel futuro iter procedimentale, o del compimento di una violazione di legge nell’esercizio dell’azione penale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, omissis, Rv. 243590; Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P omissis, Rv. 268598) o, ancora, dell’indebita regressione del procedimento (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, omissis, Rv. 238239 – 01; nonché, fra tante, Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, omissis, Rv. 272593 – 01 e Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 273651 – 01).

4.3. Come precedenti quasi sovrapponibili al caso attuale, possono richiamarsi i seguenti arresti giurisprudenziali:

– Sez. 3, n. 19916 del 20/02/2019, omissis, Rv. 275964 – 01, che ha così statuito: “È abnorme l’atto con cui il giudice dell’esecuzione dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero al fine di provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 181 del dlgs. n. 41 del 2004 e alla bonifica delle aree oggetto di gestione illecita di rifiuti. (In motivazione la Corte ha osservato che, dal combinato disposto degli artt. 658 e 679 cod. proc. pen., 86 disp. att. cod. proc. pen. e 13 regolamento di esecuzione cod, proc. pen., spetta al giudice la competenza ad eseguire i suddetti provvedimenti disposti con la sentenza);

– Sez. 3, n. 19174 del 13/03/2018, Rv. 272869 – 01, secondo la quale: «È abnorme l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di trasmissione degli atti al P.M. per competenza, affinché provveda all’esecuzione della confisca e dell’ordine di bonifica ai sensi degli artt. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42»;

– Sez. 3, n. 28143 del 13/02/2013, Rv. 256301 – 01, a mente della quale: «È abnorme l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di trasmissione degli atti al P.M. per competenza, affinché provveda all’esecuzione della confisca (nella specie smaltimento di rifiuti confiscati».

5. Traendo le fila delle sopra illustrate regole ermeneutiche, può evidenziarsi come il quadro normativo delineato dal combinato disposto degli artt. 658 e 679 cod. proc. pen., nonché 86 disp. att. cod. proc. pen. e 13 reg. es. cod. proc. pen., sia di univoca significazione, nell’indicare come alle operazioni di vendita o distruzione del materiale oggetto di confisca debba provvedere la cancelleria del medesimo giudice che, in precedenza, ha disposto la confisca stessa. Gli artt. 658 e 679 cod. proc. pen, infatti, non contemplano anche la confisca, nell’alveo delle misure di sicurezza per la cui esecuzione è prevista una iniziativa da parte del Pubblico ministero. L’art. 86 disp. att. cod. proc. pen. e l’art. 13 reg. es cod. proc. pen, infine, stabiliscono con chiarezza come, alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, debba provvedere la cancelleria, tanto che è il giudice a doverne disporne la distruzione, qualora la vendita appaia non opportuna.

6. Nel caso di specie, quindi, la decisione del Tribunale, consistente nell’operare un trasferimento al Pubblico ministero della competenza a provvedere, si connota per abnormità, atteso che ne deriva una irreversibile stasi del procedimento, essendo esso inficiato da anomalie genetiche e funzionali che ne impediscono l’inquadramento negli schemi normativi tipici. Trattandosi di provvedimento qualificabile come abnorme, l’unico rimedio esperibile avverso lo stesso è il ricorso per cassazione (fra tante, si veda Sez. 4, n. 47323 del 09/10/2014, omissis, Rv. 261065 – 01).

Dato che la confisca e distruzione del materiale contraffatto sono state ordinate dal Tribunale di Avellino, allo stesso spetta, pertanto, la competenza a provvedere.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi, per l’ulteriore corso, al Tribunale di Avellino.

P.Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avellino per l’ulteriore corso.

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