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Come va motivato il decreto di sequestro probatorio

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Cass. pen., sez. II, 02/02/2024 (ud. 02/02/2024, dep. 07/02/2024), n. 9838 (Pres. Beltrani, Rel. De Santis)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Cassazione nel caso di specie, riguardava come va motivato il decreto di sequestro probatorio.

Difatti, nel procedimento, in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento, a fronte del fatto che il Tribunale di Trani rigettava un’istanza di riesame avverso un decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.m. presso la locale Procura nei confronti di persone indagate per il delitto ex art. 648 cod. pen., avente ad oggetto somme di danaro rinvenute nella disponibilità di ciascuno, il difensore di costoro proponeva ricorso per Cassazione avverso tale decisione, deducendo violazione degli artt. 253, 355, comma 2, 125, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanza assoluta di motivazione con riguardo alla doglianza difensiva relativa all’assenza della specifica finalità del sequestro probatorio per l’accertamento dei fatti.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatto esito decisorio alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 dei 19/04/2018), tenuto conto altresì del fatto che l’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018).

Ad ogni modo, sempre ad avviso dei giudici di piazza Cavour, detti principi debbono trovare applicazione anche riguardo al sequestro di somme di danaro dovendo il vincolo essere congruamente giustificato sia con riguardo al collegamento con l’ipotizzato reato che alle esigenze probatorie che sostanziano la misura (Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017; Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016).

Orbene, alla stregua di tale quadro ermeneutico, per la Corte di legittimità, il provvedimento impugnato non si era conformato al richiamato, consolidato, indirizzo ermeneutico, avendo ritenuto correttamente argomentata la finalità dell’apprensione, individuata nel provvedimento genetico nella necessità di “provare in giudizio eventuali condotte illecite” e nell’esigenza di “disporre accertamenti sulla provenienza delle banconote, anche dattiloscopici”, dato che il primo profilo palesava una finalità meramente esplorativa in quanto, lungi dal segnalare indici fattuali in ordine alla provenienza illecita delle somme, capaci di prefigurare il delitto ex art. 648 cod.  pen. provvisoriamente ed indistintamente ascritto a tutti gli indagati, deduceva una mera eventualità, svincolata da qualsiasi apprezzabile elemento prognostico mentre il secondo, a sua volta, introduceva una prospettiva investigativa nella sostanza elusiva dell’obbligo di motivazione, ove si soffermava sulla concreta attitudine probatoria di accertamenti dattiloscopici su un bene che per destinazione circola, passando di mano, lasciato, peraltro, in custodia agli indagati.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la Suprema Corte annullava quindi l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani affinché emendasse le criticità rilevate.

I risvolti applicativi

Il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche quando riguarda beni che costituiscono corpo di reato, deve includere una motivazione che, sebbene concisa, spieghi specificamente lo scopo dell’accertamento dei fatti, fermo restando che, da un lato, è essenziale considerare che l’obbligo di motivazione, necessario per evitare la nullità del decreto di sequestro probatorio, riguarda la ragione per cui i beni possono essere considerati il corpo del reato o correlati ad esso, e la finalità probatoria effettiva dell’apposizione del vincolo, dall’altro, questa motivazione deve essere adattata in base alla relazione dei beni con il reato e alla loro natura, e non è sufficiente fare un semplice riferimento agli articoli di legge, essendo fondamentale descrivere i fatti e spiegare perché i beni sequestrati sono considerati parte del reato o correlati ad esso, insieme alla finalità probatoria perseguita.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 9838 Anno 2024

Presidente: BELTRANI SERGIO

Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

Data Udienza: 02/02/2024

Data Deposito: 07/03/2024

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da

1)0. S. n. a … il …

2) M. M. n. a … il …

3)0. M. n. a … 1’…

4)0. C. n. a … il …

5) P. V. n. a … 1’…

avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani in data 16/10/2023

dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;

visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;

letta la requisitoria del P.G., Vincenzo Senatore, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;

lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Trani rigettava l’istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.m. presso la locale Procura in data 2/10/2023 nei confronti degli odierni ricorrenti, indagati per il delitto ex art. 648 cod. pen., avente ad oggetto somme di danaro rinvenute nella disponibilità di ciascuno.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli indagati, Avv. A. F., il quale ha dedotto:

2.1 la violazione degli artt. 253, 355, comma 2, 125, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanza assoluta di motivazione con riguardo alla doglianza difensiva relativa all’assenza della specifica finalità del sequestro probatorio per l’accertamento dei fatti.

Secondo il difensore l’ordinanza impugnata è affetta da radicale vizio della motivazione che ridonda in violazione di legge laddove sostiene apoditticamente che il decreto di convalida emesso dal P.m. risulti correttamente ed esaustivamente motivato sebbene lo stesso giustifichi il vincolo delle somme con la necessità di provare in giudizio “eventuali reati”. Detta espressione ad avviso dei ricorrenti palesa la finalità meramente esplorativa del vincolo non risultando esplicitate le ragioni per le quali le banconote sequestrate debbano considerarsi pertinenti all’ipotizzato reato;

2.2 la violazione di legge e l’assoluta mancanza di motivazione con riguardo al fumus commissi delicti, avendo l’ordinanza impugnata omesso di fornire risposta alla specifica censura difensiva in ordine alla mancata individuazione del delitto presupposto della fattispecie di ricettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha rimarcato che il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 dei 19/04/2018, Pm in proc.  B., Rv. 273548- 01). Si è ulteriormente chiarito che l’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348 – 01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781-01).

Detti principi debbono trovare applicazione anche riguardo al sequestro di somme di danaro dovendo il vincolo essere congruamente giustificato sia con riguardo al collegamento con l’ipotizzato reato che alle esigenze probatorie che sostanziano la misura (Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017, Rv. 270785 – 01; Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016, Rv. 268724 – 01).

2. Nella specie il provvedimento impugnato non pare essersi conformato al richiamato, consolidato, indirizzo ermeneutico, avendo ritenuto correttamente argomentata la finalità dell’apprensione, individuata nel provvedimento genetico nella necessità di “provare in giudizio eventuali condotte illecite” e nell’esigenza di “disporre accertamenti sulla provenienza delle banconote, anche dattiloscopici”. Il primo profilo palesa, infatti, una finalità meramente esplorativa in quanto, lungi dal segnalare indici fattuali in ordine alla provenienza illecita delle somme, capaci di prefigurare il delitto ex art. 648 cod.  pen. provvisoriamente ed indistintamente ascritto a tutti gli indagati, deduce una mera eventualità, svincolata da qualsiasi apprezzabile elemento prognostico; il secondo introduce una prospettiva investigativa nella sostanza elusiva dell’obbligo di motivazione, ove ci si soffermi sulla  concreta attitudine probatoria di accertamenti dattiloscopici su un bene che per destinazione circola, passando di mano, lasciato, peraltro, in custodia agli indagati, come emerge a pag. 5 dell’ordinanza impugnata.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani affinché emendi le criticità rilevate.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani competente i sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

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