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Come si determina la pena per la continuazione tra un reato giudicato con rito ordinario e uno oggetto di patteggiamento?

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Cass. pen., sez. I, 30/04/2024 (ud. 30/04/2024, dep. 03/09/2024), n. 33424 (Pres. Di Nicola, Rel. Calaselice)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come si deve determinare la pena per la continuazione tra un reato giudicato con rito ordinario e uno oggetto di patteggiamento.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, riconosceva un vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati con due sentenze.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore proponeva ricorso per Cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., con vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che avevano indotto i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento – come quelli del caso al vaglio – il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l’aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito (in motivazione la Corte ha aggiunto che analogo criterio deve essere applicato anche nel caso in cui i reati satellite oggetto della sentenza di patteggiamento risultino, a loro volta, già unificati sotto il vincolo della continuazione, specificando che, in tal caso, l’aumento per il reato che in fase di cognizione era stato considerato più grave va commisurato, non alla pena stabilita come originaria base di calcolo, ma a quella ridotta nella misura percentualmente corrispondente alla riduzione a suo tempo apportata per il rito) (Sez. 1, n. 21808 del 7/07/2020).

I risvolti applicativi

Nel caso di continuazione tra un reato giudicato con rito ordinario e uno patteggiato, il giudice deve applicare la riduzione prevista per il patteggiamento fermo restando che, se il reato patteggiato è considerato più grave, si usa la pena ridotta mentre, se è considerato satellite, si aumenta la pena base già ridotta.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33424 Anno 2024

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: CALASELICE BARBARA

Data Udienza: 30/04/2024

Data Deposito: 03/09/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B. B. (…) nato il …

avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, M. F. Loy, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;

lette le richieste della difesa, avv. R. D’E., fatte pervenire a mezzo p.e.c. del 19 febbraio 2024, con le quali ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto, nell’interesse di B. B. (…) il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati con due sentenze emesse:

– dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena divenuta irrevocabile in data 9 settembre 2021, di applicazione della pena di anni uno e mesi 10 di reclusione ed euro 4000 di multa per il reato di cui all’art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Modena tra l’ottobre e il novembre del 2016;

– dalla Corte di appello di Bologna emessa il 22 giugno 2022 divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2022, con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, di condanna alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 20.000 di

multa per i reati, già ritenuti in continuazione tra loro, di cui all’art. 73 comma 1, TU stup, commessi Modena dall’anno 2012 sino al maggio 2020.

Il Tribunale, per effetto della pronuncia, ha irrogato la pena complessiva di anni cinque, mesi nove di reclusione ed euro 22.000 di multa ritenuta più grave la violazione di cui alla seconda sentenza capo 1 dell’imputazione, fatto per il quale, già considerata la riduzione per il rito abbreviato, è stata irrogata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.333 di multa, partendo dalla pena di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, ridotta di un terzo, per effetto del rito abbreviato. Si considera l’aumento ex art. 81 cod. pen. di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 4667 di multa già considerata la riduzione per il rito.

2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando le proprie doglianze ad un unico, articolato motivo, con cui si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., con vizio di motivazione.

La motivazione, per la difesa, sarebbe carente dal punto di vista della determinazione dell’aumento da operare in relazione al reato relativo alla sentenza per la quale è stato riconosciuto il vincolo della continuazione interna.

Il giudicante, partendo dalla violazione più grave, individuata in quella per la quale è stata irrogata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.333 di multa, ha applicato un unico aumento complessivo di anni uno e mesi nove di reclusione, quanto alla pena detentiva sia per la continuazione esterna che per quella interna.

Tuttavia, il Giudice dell’esecuzione non ha esplicitato i singoli aumenti disposti per i vari reati.

Peraltro, la sentenza n. 618 del 2021 aveva effettuato un aumento per la continuazione, pari a mesi sei, mentre il giudice dell’esecuzione ha applicato un aumento per la continuazione in relazione all’ulteriore sentenza, pari quantomeno ad anni uno e mesi tre di reclusione.

Tanto, senza nulla argomentare né aggiungere quanto alla valutazione finale.

Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena base per quella che ritiene essere la violazione più grave, ma anche quanto all’entità dei singoli aumenti per i reati satellite.

Nella situazione in esame l’aumento disposto in fase esecutiva si avvicina, peraltro, all’entità della pena irrogata dal giudice di merito in sede di cognizione, di qui la necessità di un onere motivazionale di maggiore entità.

3.11 Sostituto Procuratore generale, M. F. Loy, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’annullamento con rinvio.

La difesa, avv. R. D’Errico, ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

2.0sserva il Collegio, in via generale, che in tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena, irrogato in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., e il giudice deve specificare, nella motivazione, di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (sul punto Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015).

Inoltre, si rileva che il Giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e, solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 259030).

È stato, inoltre, affermato il condivisibile principio secondo il quale il Giudice dell’esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all’esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, Rv. 244115) soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del

10/06/2013, Rv. 257000), principio da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01).

Si è, infatti, sostenuto che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

Quanto all’individuazione della violazione più grave, si è fissato il principio per il quale, nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza (Sez. U, n. n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 285865 – 01).

Inoltre, si evidenzia che il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra reati e oggetto di condanne emesse all’esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all’applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l’applicazione dell’aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull’intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838 -01).

Infine, deve rilevarsi che (cfr. Sez. 1, n. 21808 del 7/07/2020, omissis, Rv. 280643 – 01), secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento – come quelli del caso al vaglio – il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l’aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito (in motivazione la Corte ha aggiunto che analogo criterio deve essere applicato anche nel caso in cui i reati satellite oggetto della sentenza di patteggiamento risultino, a loro volta, già unificati sotto il vincolo della continuazione, specificando che, in tal caso, l’aumento per il reato che in fase di cognizione era stato considerato più grave va commisurato, non alla pena stabilita come originaria base di calcolo, ma a quella ridotta nella misura percentualmente corrispondente alla riduzione a suo tempo apportata per il rito).

2.1. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che, nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione ha individuato la violazione più grave in quella di cui al capo 1 n. 7 dell’imputazione per il quale, già ridotta la pena per il rito abbreviato, è stata irrogata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.333.

Si rileva che è del tutto assente la motivazione per i singoli aumenti ex art. 81 cod. pen., sia per la continuazione interna, sia per quella esterna e, dunque, non è possibile verificare se il Giudice dell’esecuzione abbia o meno rispettato l’entità della pena irrogata, per la continuazione interna, già riconosciuta dal giudice della cognizione nella prima sentenza irrevocabile.

2.2. È pur vero che il Giudice dell’esecuzione espone una ratio decidendi che non viene attaccata, specificamente, con il motivo di ricorso (l’aumento di pena non può discostarsi dai limiti di cui all’art. 81, ultimo comma, cod. pen., tenuto conto, comunque, delle pene in concreto irrogate, perché il condannato è recidivo reiterato: cfr. p. 2 dell’ordinanza) ma, in ogni caso, dal complesso della motivazione, non si comprende come sia stato determinato l’ammontare dell’aumento di anni uno, mesi nove di reclusione e euro 4.667 che viene indicato, in modo unitario, per tutti i reati di cui alle sentenze n. 618/21 e n. 447/21.

3.Segue l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza, perché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, in diversa persona fisica (Corte Cost. n. 183 del 2013) proceda a nuovo esame del punto relativo all’entità della pena irrogata, nel rispetto dei principi indicati nella parte motiva.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip …Tribunale di Modena, in diversa persona fisica.

Così deciso, il 30 aprile 2024.

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