Cass. pen., sez. I, 12/11/2024 (ud. 12/11/2024, dep. 23/12/2024), n. 47375 (Pres. Rocchi, Rel. Galati)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come è tenuto a motivare il giudice in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva un’istanza volta al riconoscimento della continuazione.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore, il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente all’omessa indicazione di ogni motivazione in ordine all’entità degli aumenti operati a titolo di continuazione, essendo onerato il giudice dell’esecuzione, nel procedere agli aumenti di pena, della indicazione delle ragioni che avevano condotto alla nuova determinazione di pena per ciascun reato satellite.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto fondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (fra le molte e le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020; principi recepiti ora, da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021).
I risvolti applicativi
In tema di quantificazione della pena per reato continuato in sede esecutiva, il giudice deve motivare non solo la pena-base, ma anche l’entità degli aumenti per i reati-satellite, ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen., essendo ciò necessario per garantire un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito, essendo insufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47375 Anno 2024
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: GALATI VINCENZO
Data Udienza: 12/11/2024
Data Deposito: 23/12/2024
sul ricorso proposto da:
P. G. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 25/07/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di G. P. di riconoscimento della continuazione tra le seguenti sentenze: a) Tribunale di Roma del 14 gennaio 2021 per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso a Roma il 26 novembre 2021, per il quale è stata inflitta la pena di due anni, due mesi e venti giorni 20 di reclusione e 10.000 euro di multa; b) Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 26 novembre 2021, per i reati di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990), commessi in Roma tra il 3 agosto 2020 ed il 26 marzo 2021 per i quali è stata applicata la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed 4.000 euro di multa; c) Tribunale di Roma dell’ 11 maggio 2023 per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 337 cod. pen., commessi a Roma in data 25 novembre 2020, per i quali è stata applicata su richiesta delle parti la pena di sei mesi di reclusione.
L’istanza è stata accolta in ragione della rilevanza decisiva attribuita alle modalità di commissione dei fatti, trattandosi di azioni commesse in un contesto temporale ravvicinato e con modalità omogenee, tenuto conto delle finalità perseguite dall’agente.
La pena complessiva è stata quantificata in quattro anni e nove mesi di reclusione e 15.253 euro di multa.
2. G. P., con atto del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sulla base di tre motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e. 671 cod. proc. pen., in quanto il giudice dell’esecuzione ha violato il principio di intangibilità del giudicato con riguardo all’ordinanza del 30 giugno 2022 con la quale era già stata riconosciuta la continuazione tra le prime due sentenze sub a) e b).
Inoltre, il giudice dell’esecuzione ha proceduto ad una determinazione del trattamento sanzionatorio peggiorativo mediante una quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli concordati in sede di applicazione ex art. 444 c.p.p. nella terza sentenza unificata.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente all’omessa indicazione di ogni motivazione in ordine all’entità degli aumenti operati a titolo di continuazione, essendo onerato il giudice dell’esecuzione, nel procedere agli aumenti di pena, della indicazione delle ragioni che hanno condotto alla nuova determinazione di pena per ciascun reato satellite.
2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. ed erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 188 disp. att. cod. proc. pen. e 81, comma secondo, cod. pen. con riferimento al trattamento sanzionatorio in peius determinato per i reati giudicati con la sentenza di patteggiamento di cui sub c).
A fronte di una pena complessiva quantificata con sentenza di patteggiamento nella misura di sei mesi di reclusione, la pena è stata determinata, in sede di riconoscimento della continuazione, nella misura di sette mesi, con aumento della pena per il reato satellite di falso nella misura di tre mesi di reclusione, in luogo di un mese di cui alla sentenza di patteggiamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
2. E’ fondato il primo motivo.
Invero, con ordinanza del 30 giugno 2022, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra le sentenze del Tribunale di Roma del 14 gennaio 2021 e del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 26 novembre 2021.
La pena complessiva è stata determinata in tre anni, quattro mesi e 6.000 euro di multa.
All’evidenza, secondo il calcolo di cui a pag. 3 dell’ordinanza impugnata, la pena per i medesimi reati già unificati in continuazione, è stata determinata dal giudice dell’esecuzione in misura superiore, violando, così, il precedente giudicato.
Da ciò deriva la fondatezza del primo motivo di ricorso.
3. E’ fondato, inoltre, il secondo motivo atteso che, nel procedere alla quantificazione della pena, il giudice dell’esecuzione ha determinato, ogni singolo aumento in continuazione, in termini che hanno trascurato sia il precedente giudicato in sede esecutiva e (come si dirà) di cognizione, limitandosi a indicare il dato meramente numerico dell’entità della sanzione inflitta, obliterando totalmente ogni motivazione.
La censura proposta è, dunque, fondata atteso che essa coglie le carenze motivazionali dell’ordinanza in quanto il provvedimento non è coerente rispetto all’orientamento al quale il Collegio intende prestare, ancora una volta, adesione, secondo cui «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (fra le molte e le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280216; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, omissis, RV. 279316; principi recepiti ora, da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, omissis, … 282269).
4. E’ fondato, infine, anche il terzo motivo di ricorso avendo il giudice dell’esecuzione, a fronte della quantificazione della pena di cui alla terza sentenza indicata sub c) nella misura complessiva di sei mesi di reclusione, operato un aumento pari a sette mesi, con evidente violazione del divieto di reformatio in peíus, per come declinato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui «il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 268735).
5. Da quanto esposto, consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla quantificazione della pena, con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo giudizio che tenga conto, nella più ampia autonomia decisionale, dei principi di diritto sopra ampiamente richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza, relativamente alla quantificazione della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma.
Così deciso il 12/11/2024.