Quando i diritti di credito dei terzi non sono pregiudicati dalla confisca di prevenzione?

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Cass. pen., sez. I, 21/02/2025 (ud. 21/02/2025, dep. 15/05/2025), n. 18380 (Pres. Santalucia, Rel. Curami)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando la confisca in materia di prevenzione non pregiudica i diritti di credito dei terzi.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Roma rigettava un’opposizione presentata ai sensi dell’art. 59 comma 6 d.lgs. n. 159/2011 da taluni istituti di credito avverso un provvedimento con cui era stato formato e dichiarato esecutivo uno stato passivo a seguito di una confisca disposta nell’ambito di un procedimento di prevenzione.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione codesti istituti.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva i ricorsi suesposti fondati.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, dopo essersi fatto presente che l’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, al primo comma, dispone che la “confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso”, si segnalano i seguenti orientamenti nomofilattici: 1) l’onere probatorio a carico del terzo deve avere ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole, ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza, che renda scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza (Sez. 5, n.6449 del 16/01/2015); 2) la buona fede è esclusa in presenza di elementi indicativi della collusione del terzo con il proposto o della sua compartecipazione alle attività illecite ovvero, più in generale, della sua consapevolezza della strumentalità del credito, mentre il suo colpevole affidamento sussiste quando non venga dimostrato che sia stato ingenerato da un’oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile l’eventuale difetto di diligenza nell’erogazione del credito (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017; Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015); 3) per escludere la buona fede e l’incolpevole affidamento del creditore è necessario sussista, qualora non si versi nelle ipotesi di collusione o cointeressenza, una manifesta o comunque percepibile condizione di pericolosità del proposto e tale situazione non ricorre quando, al momento dell’erogazione del credito, la pericolosità del debitore sia ancora “occulta“, con conseguente apparenza di liceità della destinazione delle risorse (Sez. 1, n. 6746 del 05/11/2020); 4) la buona fede deve sussistere in capo al creditore al momento della costituzione del credito, restando irrilevanti a tale proposito circostanze insorte in un momento successivo che abbiano inciso sulla conoscenza o conoscibilità della strumentalità del credito rispetto all’attività illecita del proposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018; Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020).

I risvolti applicativi

Fermo restando quanto previsto dall’art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, l’onere probatorio a carico del terzo implica la dimostrazione di un affidamento incolpevole, derivante da una situazione di oggettiva apparenza che giustifichi l’ignoranza o il difetto di diligenza.

Tuttavia, la buona fede è esclusa in caso di collusione con il proposto o consapevolezza della strumentalità del credito, tenuto conto altresì del fatto che il colpevole affidamento sussiste se non è dimostrato che il terzo era stato ingannato da un’apparente legittimità dell’operazione.

La buona fede – che, tra l’altro, è esclusa anche quando, se non c’è collusione, sussiste però una percepibile pericolosità del proposto, che non può essere considerata “occulta” al momento dell’erogazione del credito – deve esserci al momento della costituzione del credito, indipendentemente da eventuali circostanze successive che possano influenzare la conoscenza della strumentalità del credito.

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