Cass. pen., sez. II, 9/05/2025 (ud. 9/05/2025, dep. 22/05/2025), n. 19192 (Pres. Agostinacchio, Rel. De Santis)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava che tipo di pena integra l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello de L’Aquila riformava quoad poenam una decisione del Gip del Tribunale di Pescara, che aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei reati di tentata rapina aggravata e porto abusivo d’arma e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, con il vincolo della continuazione ed effettuata la riduzione per il rito, determinava la pena in anni uno, mesi nove, giorni venti di reclusione ed euro 500,00 di multa. .
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per omessa riduzione di un terzo della pena detentiva, quale conseguenza della scelta del rito abbreviato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso, nel ritenere il motivo suesposto fondato, e procedendo, pertanto, alla rettifica del caso, rilevava però come non potesse però officiosamente rilevata e conseguentemente emendata l’ulteriore violazione consistita nella mancata riduzione nella misura della metà della pena inflitta per la contravvenzione ex art. 4 L. 110/75 (Sez. 6, n. 17842 del 18/01/2024; Sez. 2, n. 33454 del 04/04/2023) visto che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un’ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale, facendosene conseguire da ciò che deve ritenersi preclusa, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione quando non dedotta (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022).
I risvolti applicativi
Se la pena rientra nei limiti edittali, l’errata applicazione della diminuente nel rito abbreviato, prevista per il reato contravvenzionale, configura una pena illegittima, e non illegale.