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Assenza dell’interesse dell’indagato ad impugnare l’annullamento di una misura cautelare: quando ricorre?

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Cass. pen., sez. VI, 09/04/2024 (ud. 09/04/2024, dep. 16/05/2024), n. 19588 (Pres. Costanzo, Rel. Criscuolo)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando non sussiste l’interesse dell’indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l’ordinanza applicativa di una misura cautelare per carenza delle esigenze cautelari.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Catanzaro annullava, per insussistenza delle esigenze cautelari, un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale applicativa della misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli art. 110-56-610 e 416-bis.1 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione la difesa ricorreva per Cassazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto inammissibile per mancanza di interesse.

Difatti, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che è noto che l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell’impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante (Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016), così come è altresì noto che l’interesse all’eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva dell’impugnante deve persistere fino al momento della decisione perché questa possa avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta al giudice dell’impugnazione (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995; Sez. U, n. 20 del 20/10/96) e, pertanto, secondo la costante giurisprudenza della medesima Cassazione, l’impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere alla eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell’impugnante, non essendo prevista la possibilità di proporre un’impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola esattezza giuridica della decisione, che di per sé non sarebbe sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l’interesse normativamente stabilito che sottende l’impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019) – addivenivano a siffatto esito decisorio sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui non sussiste l’interesse dell’indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale (nella specie, gli arresti domiciliari) per carenza delle esigenze cautelari, qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che tale provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente (Sez. 3, n. 23526 del 11/01/2023; Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021; Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019).

In effetti, per i giudici di piazza Cavour, codesta situazione si era verificata nel caso di specie atteso che il Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza cautelare sotto il profilo delle esigenze cautelari con conseguente rimessione in libertà dell’indagato, sicché l’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe comportato alcun mutamento della situazione dell’impugnante.

I risvolti applicativi

L’indagato non ha motivo per appellare la decisione del Tribunale del Riesame, che abbia annullato l’ordinanza di custodia cautelare sotto il profilo delle esigenze cautelari, per carenza del quadro indiziario, poiché tale questione non incide in alcun modo sulla sua situazione processuale.

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