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Applicabilità delle disposizioni dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in riferimento all’opposizione al decreto penale di condanna: è consentito?

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Cass. pen., sez. VI, 7/05/2024 (ud. 7/05/2024, dep. 06/06/2024), n. 22937 (Pres. Fidelbo, Rel. Calvanese)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di opposizione al decreto penale di condanna, sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter[1] e 1-quater[2], cod. proc. pen..

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia dichiarava l’inammissibilità di un’opposizione proposta avverso un decreto penale di condanna.

In particolare, secondo il Giudice, l’atto di opposizione era carente dei requisiti formali richiesti per l’ammissibilità dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., in quanto presentato dal solo difensore munito di procura rilasciata in data antecedente al decreto penale.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 461, 581 e 591 cod. proc. pen..

Nel dettaglio, il ricorrente contestava l’interpretazione fornita dal Giudice per le indagini preliminari alla normativa in tema di opposizione a decreto penale di condanna e all’estensione ad essa delle disposizioni in tema di procura ad impugnare previste dall’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. dal momento che l’art. 461 cod. proc. pen. ha richiamato solo l’art. 582 cod. proc. pen. e la esegesi seguita dal Giudice era stata sconfessata dalla più recente giurisprudenza di legittimità quanto alla tassatività delle ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. (queste ultime norme si riferiscono ai casi di impugnazione di “sentenza” e ai procedimenti in cui si sia proceduto “in assenza“, mentre il decreto penale è emesso inaudita altera parte).

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di opposizione a decreto penale di condanna non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., in quanto l’art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell’atto di impugnazione previste dall’art. 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell’impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 581 cod. proc. pen. (in motivazione, la Corte ha precisato che osta all’estensione della disciplina delle impugnazioni sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l’equiparazione dell’opposizione all’atto di impugnazione, che va operata in quanto compatibile con il “favor opposítionis”).(Sez. 5, n. 4613 del 09/01/2024; in senso conforme anche Sez. 4, n. 7223 del 21/11/2023; Sez. 4, n. 25 del 21/11/2023).

L’ordinanza impugnata era quindi annullata senza rinvio.

I risvolti applicativi

Le disposizioni dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. non si applicano all’opposizione al decreto penale di condanna poiché l’art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama solo le modalità di presentazione dell’atto di impugnazione secondo l’art. 582 cod. proc. pen., escludendo la forma e i requisiti di ammissibilità dell’opposizione previsti dall’art. 581 cod. proc. pen..

[1]Ai sensi del quale: “Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”

[2]Secondo cui: “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.

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