Cass. pen., sez. I, 22/09/2026 (ud. 22/09/2026, dep. 1/10/2026), n. 35173 (Pres. De Marzo, Rel. Gavoni)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità possa essere concessa la liberazione anticipata.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Sorveglianza di Catania dichiarava non luogo a provvedere su un reclamo proposto avverso un provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Catania si era dichiarato incompetente a decidere sull’istanza di liberazione anticipata per omessa emissione del certificato relativo allo stato di esecuzione.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione degli artt. 54 Ord. pen. e 661 cod. proc. pen. e carenza di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, osservava in via preliminare che, in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025).
I risvolti applicativi
In tema di benefici penitenziari, al condannato ai lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata con decisione del magistrato di sorveglianza.





