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Rimedio contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza sulla valutazione della misura alternativa

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Cass. pen., sez. I, 21/11/2023 (ud. 21/11/2023, dep. 29/02/2024), n. 8912 (Pres. Boni, Rel. Mancuso)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, su cui era chiamata a decidere la Cassazione nel caso in esame, riguardava quale rimedio è esperibile avverso l’ordinanza relativa alla valutazione dell’esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen..

Ma, prima di esaminare come la Suprema Corte ha affrontato tale questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la decisione qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel pronunciare circa l’esito dell’affidamento in prova al quale una persona, condannata a pena detentiva, ne era stata ammessa con ordinanza, stabiliva come segue: «dichiara non positivamente svolto l’intero periodo di prova (…) e, per l’effetto, rigetta la richiesta di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna di cui al titolo in esecuzione».

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore proponeva ricorso per Cassazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva come il ricorso proposto dovesse essere qualificato come opposizione alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, avverso l’ordinanza relativa alla valutazione dell’esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1-bis),èesperibile opposizione, da parte dell’interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all’art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente. (Sez. 1, Sentenza n. 38048 del 22/06/2016).

I risvolti applicativi

L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza sulla valutazione dell’esito della misura alternativa, secondo l’art. 667, comma 4 del codice di procedura penale, può essere contestata tramite opposizione presentata dall’interessato presso lo stesso tribunale e la decisione avviene con le garanzie del contraddittorio camerale come previsto dall’art. 666 dello stesso codice.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 8912 Anno 2024

Presidente: BONI MONICA

Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO

Data Udienza: 21/11/2023

Data Deposito: 29/02/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C. L. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 12/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

lette/sentite le conclusioni del PG

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott. Lidia Giorgio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel pronunciare circa l’esito dell’affidamento in prova al quale C. L., condannato a pena detentiva, era stato ammesso con ordinanza del 18 luglio 2019, stabiliva come segue: «dichiara non positivamente svolto l’intero periodo di prova da parte di C. L. e, per l’effetto, rigetta la richiesta di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna di cui al titolo in esecuzione».

2. Il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 12 aprile 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, avverso l’ordinanza relativa alla valutazione dell’esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1-bis),èesperibile opposizione, da parte dell’interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all’art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente. (Sez. 1, Sentenza n. 38048 del 22/06/2016, Rv. 267643 – 01).

2. In applicazione del principio richiamato, pienamente condivisibile, l’impugnazione proposta avverso la menzionata ordinanza del 12 aprile 2023 deve essere qualificata come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.

P. Q. M.

Qualificata l’impugnazione opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.

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