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Quando si può negare al detenuto, sottoposto al regime carcerario differenziato, l’acquisto e la detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali?

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Cass. pen., sez. I, 20/12/2023 (ud. 20/12/2023, dep. 28/03/2024), n. 13036 (Pres. Casa, Rel. Cappuccio)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Cassazione nel caso di specie, riguardava quando si può negare al detenuto, sottoposto al regime carcerario differenziato, l’acquisto e la detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali.

Ma, prima di vedere come la Suprema Corte ha affrontato tale questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva un reclamo presentato da un detenuto, sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso una decisione con la quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva, a sua volta, disatteso l’impugnazione proposta contro il provvedimento di rigetto, da parte del Direttore della casa circondariale di Viterbo, della richiesta di essere autorizzato all’acquisto di un lettore CD e dei relativi supporti musicali.

Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il ricorso suesposto era reputato fondato.

In particolare, gli Ermellini addiveniva a siffatto esito decisorio, prima di tutto facendo presente che, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è ormai consolidato l’indirizzo ermeneutico che stima legittimo il provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all’acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 17/11/2023; Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022; Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021).

Ciò posto, la Corte di legittimità osservava altresì che, stando a tale orientamento, la giurisdizione di sorveglianza è chiamata a verificare puntualmente che l’impiego di tali beni, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato.

Considerato, invero, che l’obiettivo perseguito dal legislatore è rappresentato dall’inibizione di flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l’organizzazione di riferimento, logico, per il Supremo Consesso, si deve riconoscere all’amministrazione della possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in scurezza dei dispositivi, al fine di evitare manomissioni, nonché di accedere con facilità e prontezza ai relativi contenuti digitali.

Chiarito ciò, i giudici di piazza Cavour notavano tra l’altro come, accanto all’astratta praticabilità di siffatti interventi, vada, ulteriormente, apprezzata la loro diretta incidenza sull’organizzazione dell’istituto penitenziario, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.

Tal che se ne faceva discendere la necessità che, prima di ammettere il detenuto all’utilizzo dei compact disk e dei relativi lettori, ad uso ricreativo, sia verificato se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, comporti, come sopra anticipato, inesigibili adempimenti in capo all’Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso, nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato; scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti, alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe, in conclusione, nell’ambito del legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari.

Orbene, per i giudici di legittimità ordinaria, invece, il Tribunale di sorveglianza si era determinato in senso distonico rispetto all’indirizzo ermeneutico sopra richiamato, avendo omesso di operare il prescritto bilanciamento tra le opposte, concorrenti esigenze e, in specie, di indicare quali adempimenti sarebbero stati necessari a tal fine e dì esporre le ragioni che, eventualmente, dovessero indurre a ritenerne l’eccessiva onerosità, in funzione del soddisfacimento, in uno al diritto del fruitore, delle finalità cui è preposto l’istituto disciplinato dall’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, oltre che la pregiudizievole incidenza sulla complessiva organizzazione dell’istituto.

Il provvedimento impugnato si palesava, quindi, sotto questo aspetto, ad avviso della Cassazione, illegittimo poiché imperniato sullo, stimato come tale, apodittico ed assoluto riconoscimento della prevalenza delle ragioni di ordine e sicurezza su quelle individuali contrapposte, anziché sul percorso indicato, con voce ormai costante ed unanime, dalla giurisprudenza di legittimità, che postula la compiuta ed analitica verifica della mole e della natura delle operazioni da compiere per assicurare il contemperamento tra l’interesse del detenuto, in astratto senz’altro meritevole di tutela, e la salvaguardia delle finalità a cui presidio il regime detentivo differenziato è posto.

Dalle precedenti considerazioni, se ne faceva conseguire, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza in vista di un nuovo giudizio che, libero nell’esito, fosse ossequioso dell’affermato principio di diritto.

I risvolti applicativi

E’ legittimo il rifiuto dell’Amministrazione penitenziaria di autorizzare l’acquisto e la detenzione di CD musicali e lettori digitali quando ciò comporti difficoltà nell’assicurare la sicurezza dell’istituto penitenziario in termini di risorse umane e materiali.

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