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Proroga del regime carcerario differenziato: quali aspetti da considerare?

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Cass. pen., sez. I, 28/05/2024 (ud. 28/05/2024, dep. 19/09/2024), n. 35287 (Pres. Rocchi, Rel. Toscani)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa si deve considerare ai fini della proroga del regime carcerario differenziato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava un reclamo avanzato avverso un decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.).

Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione il reclamante, il quale deduceva – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – la contraddittorietà e la illogicità della motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, ai fini della proroga del regime carcerario differenziato, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell’elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro – non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti – della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005,; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005).

I risvolti applicativi

Per la proroga del regime carcerario differenziato non è tanto importante la presenza di collegamenti con la criminalità organizzata, quanto piuttosto la necessità di mantenere le prescrizioni limitative atte a giustificare la permanenza delle condizioni di pericolo che avevano originariamente richiesto il regime speciale, indipendentemente dalla sussistenza di nuovi elementi sopravvenuti.

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