Le compromesse condizioni del condannato sono sufficienti a giustificare il differimento della pena o l’esecuzione in forma extracarceraria?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. I, 13/03/2026 (ud. 13/03/2026, dep. 18/06/2026), n. 22652 (Pres. Casa, Rel. Toscani)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se le compromesse condizioni del condannato costituiscano una condizione sufficiente per il differimento della pena o per la sua esecuzione in ambiente extra murario.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva un’istanza di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2 cod. pen., e quella subordinata di applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), già avanzate da un detenuto ristretto in istituto in espiazione della pena dell’ergastolo, in relazione al reato di omicidio.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva vizio di motivazione in relazione agli artt. 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, pur ritenendo il ricorso suesposto fondato, osservava tuttavia che le compromesse condizioni del condannato costituiscono condizione necessaria, ma non sufficiente per il differimento della pena o per la sua esecuzione in ambiente extra murario, in quanto il giudice, pur in presenza di una «seria» patologia del detenuto, non è tenuto automaticamente ad accogliere le istanze difensive, dovendo verificare se la stessa sia congruamente fronteggiabile in ambiente carcerario, senza che ciò contrasti con il basilare senso di umanità e impedisca il normale regime trattamentale (Sez. 1, n. 5732 del 08/01/2013; Sez. 1, n. 1371 del 24/11/2010; Sez. 1, n. 27313 del 24/06/2008).

I risvolti applicativi

Le gravi condizioni di salute del condannato costituiscono presupposto necessario ma non sufficiente ai fini del differimento della pena o dell’esecuzione extra moenia, dovendo il giudice verificare in concreto la compatibilità della patologia con il regime detentivo e la sua adeguata gestibilità intramuraria, nel rispetto del principio di umanità del trattamento penitenziario.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 22652 Anno 2026

Presidente: CASA FILIPPO

Relatore: TOSCANI EVA

Data Udienza: 13/03/2026

Data Deposito: 18/06/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

XXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXXXX

avverso l’ordinanza del 29/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Maria Luisa Mirandola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2 cod. pen., e quella subordinata di applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), già avanzate dal detenuto XXXXXXXXXXXXXXX, ristretto in istituto in espiazione della pena dell’ergastolo, in relazione al reato di omicidio.

Nel provvedimento è richiamata la recente relazione sanitaria in data 16 settembre 2025 che riflette accertamenti diagnostici eseguiti fino a luglio 2025 e delinea un quadro patologico (deflessione del tono dell’umore in soggetto con ritardo mentale medio, con possibile discontrollo degli impulsi a carattere autolesivo) stazionario e ritenuto adeguatamente trattato in regime carcerario e, comunque, facendo luogo agli strumenti di cui all’art. 11 Ord. pen.

Rilevato, per un verso, che era stata depositata in data 17 ottobre 2025 una nuova istanza di affidamento terapeutico da istruire e decidersi separatamente e, per altro verso, rimarcata la attuale pericolosità dell’istante (stretto collaboratore di XXXXXXXXXXXXXXXXXX junior, esponente di vertice di un sodalizio criminale), ha dunque escluso l’incompatibilità con lo stato detentivo, anche sotto il profilo dell’umanità dell’esecuzione della pena.

2. Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo.

Denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.

Il motivo addebita all’ordinanza impugnata la sottovalutazione del quadro patologico del detenuto. Sarebbe, invero, infondata l’affermazione del Tribunale, per cui le condizioni del detenuto sarebbero stazionarie e in adeguato trattamento e cura, sol che si consideri che: i) in occasione dell’esecuzione di due carcerazioni, a seguito degli esiti di visite medico-legati che avevano diagnosticato una depressione maggiore in soggetto con disabilità intellettiva media, il ricorrente era sempre stato posto agli arresti domiciliari; ii) con visita psichiatrica del 22 luglio 2025 lo stesso medico della casa circondariale di Catania aveva segnalato come il ritardo mentale di grado medio rendesse di difficile gestione eventi stressanti e frustranti, con possibile discontrollo degli impulsi di carattere autolesivo e che non potevano escludersi agiti anticonservativi, nonostante il detenuto negasse a domanda diretta un’ideazione in tale senso; iii) la stessa Direzione Nazionale antimafia aveva chiesto che venisse espletata perizia al fine di valutare la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con la restrizione in carcere.

In conclusione, il Tribunale di sorveglianza avrebbe, per un verso, misconosciuto la gravità della situazione, e, per altro verso, pur in certo modo comunque riflettendola nel proprio provvedimento, non l’avrebbe adeguatamente valorizzata ai fini dell’adozione delle misure alternative di competenza.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Maria Luisa Mirandola, intervenuto con requisitoria depositata il 23 gennaio 2026, ha prospettato il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo consolidati principi, ripetutamente affermati dalla Corte, ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251674).

Al contempo la giurisprudenza di legittimità rileva che, rispetto al differimento, debbano considerarsi anche patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui s’ispira la norma contenuta nell’art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, omissis, Rv. 228289), dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, omissis, Rv. 244132).

Ripetutamente questa Corte ha, però, precisato anche che le compromesse condizioni del condannato costituiscono condizione necessaria, ma non sufficiente per il differimento della pena o per la sua esecuzione in ambiente extra murario, in quanto il giudice, pur in presenza di una «seria» patologia del detenuto, non è tenuto automaticamente ad accogliere le istanze difensive, dovendo verificare se la stessa sia congruamente fronteggiabile in ambiente carcerario, senza che ciò contrasti con il basilare senso di umanità e impedisca il normale regime trattamentale (Sez. 1, n. 5732 del 08/01/2013, omissis, Rv. 254509; Sez. 1, n. 1371 del 24/11/2010, dep. 2011, omissis, Rv. 249319; Sez. 1, n. 27313 del 24/06/2008, omissis, Rv. 240877).

In merito al rapporto che intercorre tra le ipotesi di differimento dell’esecuzione della pena e l’applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ex art. 47, comma 1 ter, Ord. pen., è stato puntualizzato che l’insussistenza delle condizioni richieste per la concessione delle prime preclude automaticamente l’accesso alla seconda, essendo quest’ultima (priva di un ambito applicativo autonomo) concedibile, in via surrogatoria, a condizione che ricorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen. (per tutte, Sez. 1, n. 25841 del 29/04/2015, omissis, Rv. 263971).

Passando ai parametri valutativi cui il giudice deve, in questa materia, conformare la decisione, si è chiarito che la possibilità di ammettere il condannato alla detenzione domiciliare per un periodo predeterminato e prorogabile, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena, mira a soddisfare l’esigenza che, in determinati casi, valutabili secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, l’esecuzione della pena non venga sospesa, ma prosegua nella forma della detenzione domiciliare. Pertanto, il tribunale di sorveglianza è chiamato a compiere una duplice valutazione: deve dapprima verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per disporre il differimento e poi disporre, eventualmente, la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensione dell’esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari. In assenza dell’indicazione di un parametro legislativo al quale riferirsi, la valutazione del giudice deve avere riguardo a una qualsiasi ragione che abbia una certa pregnanza sul piano delle caratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari (età, condizioni di salute, esistenza o non di garanzie di affidabilità, pericolosità sociale, compatibilità degli interventi terapeutici con il regime carcerario e così via) o sul piano della gravità e durata della pena da scontare» (Sez. 1, n. 656 del 28/01/2000, omissis, Rv. 215494).

In linea con tale impostazione è stato affermato che «la valutazione sull’incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano o degradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione ed implica un giudizio, non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto» (Sez. 1, n. 30495 del 05/07/2011, omissis, Rv. 251478; Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015, omissis, Rv. 264468).

3. Tanto premesso, la motivazione a fondamento della decisione impugnata non esprime una logica e coerente applicazione dei principi ermeneutici sopra enunciati.

Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, escluso la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento di tutte le domande difensive sulla base di valutazioni assertive e poco coerenti rispetto a quanto risultante dalla documentazione in atti.

La conclamata patologia psichiatrica del condannato è stata ritenuta non incompatibile con il regime detentivo, soltanto perché la stessa non presentava acuzie e veniva costantemente monitorata dai sanitari del carcere.

I giudici hanno, tuttavia, omesso di considerare che, proprio nella relazione proveniente dalla Direzione sanitaria dell’istituto di pena, il medico psichiatra evidenziava che il ritardo mentale di grado medio rendeva di difficile gestione eventi stressanti e frustranti, con possibile discontrollo degli impulsi di carattere autolesivo e che non potevano escludersi agiti anticonservativi, nonostante il detenuto negasse, a domanda diretta, un’ideazione in tale senso.

Inoltre la Direzione Nazionale antimafia aveva segnalato l’opportunità di un accertamento peritale sulle condizioni di salute del detenuto.

Si tratta di dati obiettivi il cui tenore imponeva al Tribunale una più attenta lettura delle risultanze mediche in atti e, se necessario, un approfondimento volto a comprendere l’effettiva gravità delle condizioni di salute del condannato e la loro compatibilità con il regime carcerario.

Sul punto, il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata appare, invece, del tutto inadeguato, tale da inficiare il necessario bilanciamento del diritto del condannato a ricevere le più appropriate cure mediche in ambiente extra murario con le istanze sociali correlate alla sua pericolosità, in quanto la non compiutamente accertata curabilità in carcere delle patologie del detenuto ha reso indefinito il primo dei due poli del giudizio, facendo sì che al secondo venisse sostanzialmente accordata una indebita valenza primaria.

Pertinente si reputa, in materia, l’arresto – che qui si condivide e ribadisce – secondo cui «Il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all’occorrenza, nominando un perito» (Sez.1, n.39798del16/05/2019, omissis, Rv.276948 – 01).

4. La decisione impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame dell’istanza, libero negli esiti, ma ossequiante dei principi suindicati.

In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Così è deciso, 13/03/2026

Leggi anche

Contenuti Correlati