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La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova

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Indice

Prefazione

Come è noto, nel caso di condanna in via definitiva, cioè quando non è più possibile contestare una sentenza di condanna, non sempre il condannato va in carcere.

Difatti, il nostro ordinamento giuridico prevede alcune misure per l’appunto alternative alla detenzione e, tra queste, vi è quella dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Tuttavia, tale beneficio penitenziario, una volta concesso, non rappresenta un diritto acquisito che non può essere mai oggetto a modifiche.

Infatti, tale misura alternativa, unitamente ad altre, può essere soggetta alla revoca laddove il condannato adotti comportamenti contrastanti con il percorso di recupero che l’autore del reato deve intraprendere una volta richiesta questa misura.

Vediamo quindi in quali casi l’affidamento in prova può essere revocato, e quali sono le conseguenze che comportano questa revoca.

Quando viene disposta la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali

L’art. 47, co. 11, legge, 26 luglio 1975, n. 354 dispone che l’“affidamento e’ revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova”.

Una decisione così sfavorevole, quindi, dipende unicamente da come il condannato si comporta durante questo periodo in cui è affidato ai servizi sociali[1].

In particolare, la revoca in questione si ha quando la condotta del ristretto sia contraria alle leggi, anche se non penali[2].

Pertanto, l’autore del reato non solo deve rispettare le leggi, ma anche osservare le prescrizioni che gli sono state prescritte nel provvedimento con cui è stato disposto l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Tuttavia, non è sufficiente che l’affidato abbia violato una legge, o disatteso una prescrizione, essendo comunque necessario che dall’infrazione commessa derivi un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova[3].

La revoca, quindi, non deriva semplicemente solo perché è stata commessa una di queste violazioni, essendo altresì necessario che il giudice ritenga tale violazione in contrasto con la prosecuzione della prova.

Chiarito, per somme linee, quando ricorre questa revoca, analizziamo, per meglio capire questo istituto, alcuni casi in cui, in sede giudiziale, è stata disposta la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

In quali casi l’affidamento in prova ai servizi sociali può essere revocato

In sede giudiziale, sono stati individuati dei casi ritenuti in grado di determinare la revoca di questo beneficio penitenziario.

Ebbene, tra questi, possiamo segnalare i seguenti: a) il condannato che si è sottratto all’attività di volontariato che avrebbe dovuto svolgere nel periodo di affidamento in prova[4]; b) il condannato il quale non si è mai presentato al servizio sociale, rendendosi irreperibile[5]; c) la frequentazione di pregiudicati quando ne sia fatto divieto da parte del giudice[6]; d) il mancato risarcimento del danno cagionato dalla parte offesa[7]; e) l’interruzione del rapporto di lavoro che era stato prescritto dal giudice senza che ne venisse informato il servizio sociale[8]; f) la volontaria interruzione del programma terapeutico[9].

Si tratta quindi di casi che hanno tutti un minimo comune denominatore, ossia il condannato, agendo in uno di questi modi, non si è attenuto a quanto richiesto dal giudice che gli ha concesso l’affidamento il che ha rappresentato un comportamento reputato in contrasto con la volontà dell’autore del reato di volersi rieducare.

Quando quindi si ottiene questa beneficio penitenziario, bisogna stare molto attenti su come ci si comporta.

Cosa comporta la revoca

Quando viene revocato questo beneficio penitenziario, le conseguenze sono assai gravi.

Difatti, non possono essere ottenuti altri benefici per cinque anni dal giorno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca della misura (così: art. 58-quater, co. 7, legge, 26 luglio 1975, n. 354).

Infine, oltre questa conseguenza assai grave per il revocato, ve n’è un’altra.

Difatti, una volta disposta questa revoca, spetta al Tribunale di sorveglianza determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova[10] il che può comportare una determinazione della pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta[11].

La revoca in questione, di conseguenza, non solo comporta la perdita del beneficio penitenziario oggetto di questa revoca, ma anche ulteriori conseguenze molto negative per il condannato, sia sulla pena in corso di esecuzione, che per gli anni a venire e, di conseguenza, biosgna stare molto attenti quando si usufruisce di questa misura alternativa alla detenzione.

[1]Cass. pen., sez. I, sent. n. 3712 del 22.05.2000.

[2]Cass. pen., sez. I, sent. dell’11/05/1992.

[3]Cass. pen., sez. I, sent. n. 13376 del 18.02.2019.

[4]Cass. pen., sez. I, sent. n. 17224 dell’8.02.2818.

[5]Cass. pen., sez. I, sent. n. 51879 del 13.09.2016.

[6]Cass. pen., sez. I, sent. n. 8446 del 21.01.2009.

[7]Cass. pen., sez. I, sent. n. 29194 del 19.06.2003.

[8]Cass. pen., sez. I, sent. n. 5958 del 14.11.1996.

[9]Cass. pen., sez. I, sent. del 10.10.1994.

[10]Corte cost., sent. n. 353 del 29.10.1987.

[11] Cass. pen., sez. I, sent. n. 4687 del 27.11.2019.

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