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La regola della valutazione semestrale per la concessione della liberazione anticipata esclude che un fatto negativo influenzi i semestri precedenti?

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Cass. pen., sez. I, 28/05/2024 (ud. 28/05/2024, dep. 19/09/2024), n. 35282 (Pres. Rocchi, Rel. Magi)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la regola della valutazione frazionata – per semestri – del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Sorveglianza di Catania respingeva un reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da un detenuto.

Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione l’istante il quale deduceva applicazione di legge e vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la regola della valutazione frazionata – per semestri – del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori (Sez. I n.11597 del 28.2.2013).

I risvolti applicativi

La valutazione frazionata del comportamento del condannato per la liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa influenzare anche i semestri precedenti.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35282 Anno 2024

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: MAGI RAFFAELLO

Data Udienza: 28/05/2024

Data Deposito: 19/09/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S. I. G. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 12 dicembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da S. I. G..

1.1 In motivazione si rappresenta che: a) il diniego riguarda quattro semestri intercorsi tra maggio 2021 e marzo 2023; b) vi è una grave infrazione disciplinare per fatto commesso in data 16 febbraio 2023, consistente nell’occultamento di un telefonino. Si tratta di comportamento che giustifica il diniego in quanto denota (anche nei semestri antecedenti) una adesione solo apparente alla proposta

rieducativa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – S. I. G., deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

2.1 Si lamenta l’eccessiva ampiezza del diniego, riferito a ben quattro semestri, senza una reale motivazione a sostegno e senza adeguata comparazione con il positivo andamento comportamentale nei semestri non interessati dalla violazione.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

3.1 Principio generale, più volte ribadito negli arresti di questa Corte di legittimità (v. tra le molte Sez. I n.11597 del 28.2.2013, rv 255406), è quello per cui la regola della valutazione frazionata – per semestri – del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori.

Occorre però che si tratti di una condotta di consistente gravità, tanto da lasciar ragionevolmente dedurre una mancata (perché meramente apparente) partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nei periodi antecedenti a quello cui la condotta si riferisce.

Tale giudizio esige una puntuale motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisatineifatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva.

L’insegnamento di cui sopra spiega i suoi effetti lì dove la condotta negativa – successiva alla maturazione dei diversi semestri – sia rappresentata da un fatto costituente reato, fatto che va ovviamente apprezzato in concreto, stante il divieto di ogni automatismo teso a rapportare la cancellazione di benefici penitenziari (in essere o maturati) alla commissione di un fatto di reato (v. Corte Cost. n. 186 del 23.5.1995).

3.2 Sempre in termini generali, dunque, la particolare gravità di una condotta (rilevante in termini disciplinari o penali), può disvelare anche con portata retroattiva la mancata adesione all’opera risocializzante ma tale apprezzamento va effettuato sempre in concreto, attraverso la verifica dell’entità del fatto, del suo contesto di produzione ed attraverso la comparazione di tali dati con la condotta tenuta durante i semestri di detenzione.

4. Nel caso in esame non vi è motivazione congrua, rispetto alla estensione temporale del diniego, in ragione della sua particolare ampiezza, posto che il Tribunale non analizza in modo specifico la gravità della condotta e non realizza alcuna comparazione tra siffatto comportamento negativo e la complessiva condotta carceraria tenuta in un arco temporale così ampio.

4.1 Dunque vi è un vizio di metodo, da cui deriva una mera apparenza di motivazione, tale da determinare il necessario annullamento del provvedimento, con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania.

Così deciso in data 28 maggio 2024.

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