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Individuazione del tempus commissi delicti da parte del Tribunale di sorveglianza: come avviene?

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Cass. pen., sez. I, 30/04/2024 (ud. 30/04/2024, dep. 06/06/2024), n. 22965 (Pres. Di Nicola, Rel. Toriello)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come il Tribunale di sorveglianza deve individuare il tempo di commissione del reato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il magistrato di sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibile un’istanza di liberazione anticipata.

Orbene, a fronte di ciò, il difensore presentava reclamo ex art. 69 bis ord. pen..

Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, dal canto suo, accoglieva tale reclamo, ma solo in relazione ad un frangente temporale.

Avverso questa decisione la difesa ricorreva per Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettere b) ed e), dell’art. 54 della legge n.. 354/1975.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità, nel ritenere il ricorso suesposto in parte fondato, tra gli argomenti, che l’avevano indotto ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «qualora il reato sia contestato come commesso genericamente in un determinato mese, senza alcuna indicazione del giorno, per il principio del favor rei il fatto deve ritenersi commesso nel primo giorno del mese indicato» (Sez. 6, n. 25302 del 01/04/2021; in termini Sez. 3, n. 51448 del 17/07/2019).

I risvolti applicativi

Se il reato è contestato genericamente come commesso in un mese senza specificare il giorno, per il principio del favor rei, il fatto deve considerarsi commesso il primo giorno del mese indicato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 22965 Anno 2024

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: TORIELLO MICHELE

Data Udienza: 30/04/2024

Data Deposito: 06/06/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I. G. B.,nato a … il …,

avverso l’ordinanza del 13/07/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Pedicini, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. I. G. B., all’epoca detenuto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, presentava in data 06/12/2021 istanza di liberazione anticipata in relazione – per quanto in questa sede ancora rileva – al periodo 16/03/2016 – 13/02/2018.

Con ordinanza del 12/12/2021 il magistrato di sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibile l’istanza, rilevando che il periodo era già stato valutato dal magistrato di sorveglianza di Catanzaro con provvedimento del 15/07/2021.

Il difensore dell’I. presentava reclamo ex art. 69 bis ord. pen., rappresentando che nel provvedimento del 15/07/2021 il magistrato di sorveglianza non aveva rigettato la precedente istanza di liberazione anticipata, ma l’aveva dichiarata inammissibile per mancanza del titolo esecutivo, e che solo in data 23/11/2021 veniva emesso decreto di computo della custodia cautelare e delle pene espiate, nel quale veniva calcolato anche il periodo in questione.

Con ordinanza del 13/07/2023 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro riconosceva la fondatezza della doglianza, ma accoglieva il reclamo solo con riferimento al periodo 16/03/2017 – 16/09/2017, rilevando che, quanto al periodo precedente, ostava alla concessione del chiesto beneficio l’accertata

commissione di un delitto associativo, contestato sino al settembre 2016, e che, quanto al residuo periodo 16/09/2017 – 12/02/2018, la richiesta non poteva essere accolta, trattandosi di periodo inferiore al semestre.

2. Il difensore dell’I. ha presentato in data 11/09/2023 ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale contesta «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettere b) ed e), dell’art. 54 I. 354/1975».

Si duole della carenza della motivazione, non essendo stati individuati né esplicati, con riferimento al semestre iniziale (16/03/2016 – 16/09/2016), concreti «comportamenti da parte dell’I., quali ad esempio collegamenti con altri associati, tali da poter ritenere una effettiva e continua partecipazione all’associazione dello stesso in detto periodo»: chiarimento doveroso, ove si consideri che la contestazione del reato associativo copriva il periodo fino al settembre del 2016, e che l’I. si trovava in custodia cautelare in carcere fin dal marzo del 2016.

Si duole, altresì, della omessa motivazione in relazione al semestre successivo (16/09/2016 – 16/03/2017), «non essendo stata evidenziata alcuna contestazione fino a quella data, né tanto meno comportamenti tali da parte dell’I. che possano giustificare tale esclusione».

Si duole, infine, della dichiarazione di inammissibilità concernente il periodo 16/09/2017 – 12/02/2018, poiché, «se l’autorità giudicante avesse correttamente valutato i residui periodi sofferti in regime di misura cautelare dall’I., antecedentemente evidenziati, o successivi non ancora valutati,

atteso che il ricorrente trovasi ancora detenuto in carcere in espiazione di pena, avrebbe potuto computare questi ultimi al fine del raggiungimento dell’ulteriore semestre».

3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, poiché il motivo riproduce le medesime critiche già esaminate dal Tribunale di sorveglianza e già motivatamente respinte.

4. Il difensore dell’I. ha depositato memorie, ribadendo le doglianze già articolate: con riferimento al periodo antecedente al settembre 2016 il provvedimento impugnato non ha indicato «quali siano gli elementi di prova che dimostrino, al di là della formale contestazione contenuta all’interno del capo di imputazione, che l’I. ha effettivamente commesso il fatto fino a quella data, ed in particolare quale condotta avrebbe commesso fino al settembre 2016», atteso che, peraltro, egli si trova in stato di detenzione fin dal marzo 2016; con riferimento al semestre settembre 2016 / marzo 2017, manca qualsiasi motivazione e mancano, peraltro, elementi che ostino al riconoscimento dell’invocato beneficio

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. L’art. 54, comma 1, ord. pen. individua quale requisito per riconoscere il beneficio della liberazione anticipata l’avvenuta partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, e quale parametro temporale, al quale ancorare la relativa valutazione giudiziale, il «singolo» semestre di espiazione della pena detentiva.

Pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato, con riferimento a ciascun semestre di pena espiata cui l’istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in un periodo differente e persino in stato di libertà possa esplicare effetto negativo sulla valutazione del periodo trascorso in detenzione. Infatti, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati, anche se in un momento nel quale si era trovato sottoposto a custodia cautelare, oppure in libertà, la sua ricaduta nel crimine può essere valorizzata quale elemento rivelatore che, anche nel periodo di detenzione per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il beneficio penitenziario, è mancata una sincera e convinta adesione all’opera di rieducazione (Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, omissis, Rv. 255430; Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258743; Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, omissis, Rv. 254550; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, omissis, Rv. 256694).

3. Nel caso di specie, tenuto conto dell’evidente errore materiale contenuto nel nono rigo del provvedimento impugnato (laddove la data di inizio della custodia cautelare viene indicata nel «16.06.2016», piuttosto che, come esattamente indicato appena due righi prima, nel «16.03.2016»), il Tribunale di sorveglianza non ha ritenuto di poter concedere il chiesto beneficio in relazione ai primi due semestri (16/03/2016 – 16/09/2016 e 16/09/2016 – 16/03/2017) perché l’I. ha riportato condanna definitiva per il delitto di associazione mafiosa contestato come commesso fino al settembre 2016.

Il ricorrente non pone in discussione la circostanza, che peraltro risulta dagli atti: cfr. il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. … SIEP, nel quale si indica che, con sentenza n. 1224/2020, definitiva dal 14/10/2021, la Corte d’appello di Palermo ha condannato l’I. alla pena di anni 8 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata «commesso dalla data 2013 e fino alla data settembre 2016».

Come è noto, «il tempus commissi delicti del reato oggetto della condanna sopravvenuta deve essere individuato dal tribunale di sorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, non spettando al tribunale medesimo alcun autonomo potere di delimitazione temporale della condotta» (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284511, che ha affermato il principio in relazione ad un caso di revoca della liberazione anticipata per l’accertata commissione del delitto di associazione mafiosa «contestato con l’indicazione della sola data di cessazione»).

L’espressa indicazione della data finale di consumazione del delitto associativo rende inapplicabili al caso di specie i principi ripetutamente statuiti da questa Corte nei casi di “contestazione aperta” [cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 49625 del 14/11/2023, omissis, Rv. 285429, secondo cui «In tema di benefici penitenziari, ai fini della concessione della liberazione anticipata in presenza di un reato ostativo permanente con contestazione cd. aperta (nella specie quello di partecipazione ad associazione di tipo mafioso), è necessario che il giudice verifichi, tenendo conto della motivazione della sentenza di condanna, le date cui deve essere riferita in concreto ed entro le quali deve ritenersi esaurita la condotta partecipativa attribuita al condannato»].

Nel caso di specie risulta, invece, definitivamente accertato che l’I. ha commesso il delitto di associazione mafiosa «fino alla data settembre 2016»: proprio una delle pronunce citate dal difensore nella memoria depositata nell’imminenza dell’odierna udienza (Sez. 1, n. 43093 del 27/06/2023, omissis, n.m.), ha chiarito che in casi del genere, ossia quando la sentenza di condanna abbia accertato l’esatto arco temporale entro il quale è stato perpetrato il reato permanente, questo aspetto «non può essere oggetto di rivalutazione in executivis, essendo coperto dal giudicato».

Questa Corte ha, tuttavia, ragionevolmente affermato che «qualora il reato sia contestato come commesso genericamente in un determinato mese, senza alcuna indicazione del giorno, per il principio del favor rei il fatto deve ritenersi commesso nel primo giorno del mese indicato» (Sez. 6, n. 25302 del 01/04/2021, omissis, Rv. 281531; in termini Sez. 3, n. 51448 del 17/07/2019, P., Rv. 277584, nonché Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021, omissis, Rv. 280900, che ha ritenuto che il dies a quo per il computo della prescrizione di un reato contestato come commesso «dal 2007 al 2012» dovesse essere individuato nell’… gennaio 2012).

4. L’applicazione al caso di specie dei principi fin qui declinati impone di ritenere che correttamente il Tribunale di sorveglianza ha escluso di poter riconoscere il chiesto beneficio in relazione al semestre 16/03/2016 -16/09/2016, poiché detto periodo risulta quasi per intero negativamente connotato dalla perpetrazione da parte dell’I. del delitto di associazione mafiosa, come definitivamente accertato dall’autorità giudiziaria con la sentenza della cui esecuzione si discute.

Altrettanto non può dirsi in relazione al periodo 16/09/2016 – 16/03/2017: ed invero, in ossequio al principio giurisprudenziale da ultimo riportato, deve ritenersi che la consumazione del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. si sia arrestata in data 01/09/2016, sicché il periodo in questione avrebbe dovuto formare oggetto di valutazione da parte del tribunale di sorveglianza, che l’ha invece omessa, limitandosi – erroneamente – a ritenere anche quel periodo inficiato dalla avvenuta perpetrazione del delitto associativo.

Sono, infine, infondate le doglianze relative al periodo 16/09/2017 – 12/02/2018, trattandosi, come correttamente argomentato dal Tribunale di sorveglianza, di periodo inferiore al semestre.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio esclusivamente con riferimento al semestre 16/09/2016 – 16/03/2017, in relazione al quale si impone una rivalutazione da parte del tribunale di sorveglianza.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al semestre 16/09/2016 16/03/2017, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Rigetta il ricorso nel resto.

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