Cass. pen., sez. I, 22/09/2026 (ud. 22/09/2026, dep. 22/10/2026), n. 37217 (Pres. De Marzo, Rel. Toscani)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in materia di stupefacenti, la sospensione della pena pecuniaria per il condannato in affidamento in prova in casi particolari sia subordinata all’acquisizione della relazione finale ex art. 123 d.P.R. 309/1990.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli accoglieva un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena di tre anni di reclusione, inflitta per più reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 mentre rigettava, invece, una richiesta di estinzione della pena, avanzata in sede di discussione da parte della difesa e fondata sull’avvenuta sottoposizione del condannato al programma terapeutico presso un’Asl, positivamente concluso.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione degli artt. 90 e s. d.P.R. n. 309 del 1990 e la correlata manifesta illogicità della motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in «materia di esecuzione della pena per reati concernenti le sostanze stupefacenti, la sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria ex art. 90 del d.P.R. n. 309 del 1990, pur se riguardante condannato sottoposto alla misura dell’affidamento in prova in casi particolari, è comunque subordinata all’acquisizione della relazione finale di cui all’art. 123 d.P.R. cit.» (Sez. 1, n. 45584 del 24/11/2010).
I risvolti applicativi
In materia di esecuzione della pena per reati concernenti le sostanze stupefacenti, la sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria ex art. 90 del d.P.R. n. 309 del 1990[1], anche se riferita a un condannato sottoposto ad affidamento in prova in casi particolari, è subordinata all’acquisizione della relazione finale di cui all’art. 123 del medesimo d.P.R.[2].
[1]Ai sensi del quale: “1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza puo’ sospendere l’esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo 123, accerti che la persona si e’ sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo’ altresi’ sospendere anche l’esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata gia’ riscossa. La sospensione puo’ essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 2. La sospensione della esecuzione non puo’ essere concessa e la relativa domanda e’ inammissibile se nel periodo compreso tra l’inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione. 3. La sospensione dell’esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonche’ le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato. 4. La sospensione della esecuzione della pena non puo’ essere concessa piu’ di una volta. 4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni”.
[2]Secondo cui: “1. Ai fini dell’applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall’azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, su richiesta dell’autorità giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all’andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alla tabella I e alla tabella dei medicinali previste dall’articolo 14. 1-bis. Deve, altresi’, essere comunicata all’autorita’ giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37217 Anno 2026
Presidente: DE MARZO GIUSEPPE
Relatore: TOSCANI EVA
Data Udienza: 22/09/2026
Data Deposito: 22/10/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXX, nato a … il …
avverso l’ordinanza del 24/04/2026 del Tribunale di sorveglianza di Napoli
udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Roberto Patscot, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli accoglieva l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, formulata da XXXXXXXXXXXX in relazione alla pena di tre anni di reclusione, inflitta per più reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Rigettava, invece, la richiesta di estinzione della pena, avanzata in sede di discussione da parte della difesa e fondata sull’avvenuta sottoposizione del condannato al programma terapeutico presso la Asl di …, positivamente concluso il 4 ottobre 2018.
Osservava, a ragione del diniego, che nessuna validità poteva essere assegnata a tale ultima circostanza, trattandosi di programma terapeutico intrapreso volontariamente da parte del condannato e in via del tutto svincolata dalla condanna in esecuzione.
2. XXXXXX ricorre per cassazione, tramite il difensore avv. M., e, con un unico e articolato motivo, lamenta la violazione degli artt. 90 e s. d.P.R. n. 309 del 1990 e la correlata manifesta illogicità della motivazione.
Il Tribunale avrebbe omesso di esaminare la domanda principale, proposta ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., di applicazione degli artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, trattando invece l’istanza come limitata alle misure previste dagli artt. 47, 47-ter e 50 Ord. pen.
Il ricorrente premette di aver documentato: i) di aver volontariamente intrapreso un programma di disintossicazione e il relativo esito positivo (si veda il certificato dell’ASL di … che lo indica come soggetto «drug free») già nell’anno 2018; ii) che al recupero fisico era seguito un percorso psicologico e socio-riabilitativo concluso nel 2025, quando il Ser.D. aveva certificato il completo recupero; iii) l’assenza di ulteriori condanne e di carichi pendenti, il regolare lavoro, la condotta irreprensibile, il contesto familiare sereno.
Secondo il ricorrente, tali elementi integravano i presupposti per la sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 90 del d.P.R. n. 309 del 1990, mentre Tribunale avrebbe erroneamente disposto l’affidamento in prova al servizio sociale con prescrizioni, peraltro ritenute inutilmente afflittive per un soggetto ormai recuperato e non più pericoloso. La legge n. 49 del 2006 avrebbe introdotto un regime di “doppio binario” secondo cui la sospensione dell’ordine di esecuzione prevista dagli artt. 90 e s. d.P.R. n. 309 del 1990 sarebbe destinata a chi abbia concluso positivamente il programma e sia sufficientemente disintossicato, mentre l’affidamento terapeutico di cui all’art. 94 riguarderebbe chi presenti ancora problemi di tossicodipendenza.
Il ricorso sottolinea che i reati risalivano al 2013, che l’ordine di esecuzione e la conseguente istanza di misura alternativa erano del 2018, mentre la decisione era intervenuta soltanto nel 2026. In tale periodo XXXXXX aveva autonomamente completato il recupero, sicché l’applicazione all’attualità di una misura alternativa l’avrebbe costretto a replicare un percorso già portato a compimento. Si sostiene, in definitiva, che la finalità rieducativa di cui all’art. 27 Cost. e l’obiettivo della completa disintossicazione sia stato realizzato mediante un programma serio, certificato e positivamente concluso, sicché il diniego della sospensione dell’ordine di esecuzione sarebbe illogicamente sostenuto, con la conseguente imposizione di una misura non più corrispondente alla condizione attuale del condannato.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Roberto Patscot, intervenuto con conclusioni scritte pervenute il 17 agosto 2026, ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso denuncia censure infondate e dev’essere, pertanto, rigettato.
1.Non è superfluo premettere che la situazione fattuale è esattamente quella indicata dal ricorrente nel senso che, segnatamente, a seguito di emissione il 27 febbraio del 2019, da parte della Procura della Repubblica competente, dell’ordine di esecuzione e contestuale sospensione della pena indicata in premessa, XXXXXX formulava richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare.
La decisione di accoglimento della misura alternativa più ampia è intervenuta il 24 aprile 2026, ma medio tempore il condannato, che aveva sin dal 2018 intrapreso volontariamente un programma di disintossicazione, ha raggiunto il «completo recupero», come attestato nel 2025 dal SerD e tale documentazione è stata fornita al Tribunale in sede di udienza.
La tesi del ricorrente è che, avendo egli già completato con esito positivo il programma terapeutico e socio-riabilitativo, il beneficio applicabile – al momento della decisione del Tribunale di sorveglianza – era quello della sospensione dell’esecuzione della pena prevista dall’art. 90 del d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente declaratoria di estinzione della pena, e non quello di un “nuovo” affidamento in prova terapeutico ovvero – come è avvenuto nel caso di specie –un affidamento in prova ordinario. Il Tribunale avrebbe, dunque, applicato erroneamente le disposizioni di cui agli artt. 90 e 94 Ord. pen., imponendo una misura non più corrispondente alla condizione attuale del condannato.
2.La tesi è priva di pregio e il Tribunale di sorveglianza bene ha fatto a non tenere in alcuna considerazione la richiesta, formulata in occasione dell’udienza a fronte delle allegazioni documentali di cui si è detto, riguardante la sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990, cui sarebbe conseguita la declaratoria di estinzione della pena.
2.1. Tale disposizione prevede, infatti, che «Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il Tribunale di sorveglianza può sospendere l’esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socioriabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116».
L’art. 123 d.P.R. n. 309 del 1990 riguarda la relazione che, su richiesta dell’Autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, è trasmessa dall’azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all’andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alla tabella I e alla tabella dei medicinali previste dall’articolo 14. Si chiarisce, al comma 1-bis che dev’essere altresì, essere comunicata all’autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato.
L’art. 91, al comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 stabilisce che «All’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116 attestante, ai sensi dell’articolo 123, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l’indicazione della struttura ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso». L’art. 92 d.P.R. n. 309 del 1990, che regola il procedimento innanzi al Giudice specializzato, nel prevedere la fissazione della trattazione in camera di consiglio, attribuisce al Tribunale il potere «di acquisizione di copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato».
Infine, ai sensi del successivo art. 93, l’estinzione della pena consegue alla mancata commissione di reati nei cinque anni che decorrono dall’istanza di sospensione, anche se si prevede che «tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione».
2.2. Com’è reso evidente dalla lettura delle disposizioni sin qui richiamate, l’ipotesi della estinzione della pena è strettamente legata alla scansione procedimentale dalle stesse prevista ed ha come presupposto che il programma terapeutico sia stato già eseguito e abbia avuto esito positivo, tant’è che la sospensione è subordinata alla relazione finale di cui all’art. 123 dello stesso d.P.R. D’altro canto questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «In materia di esecuzione della pena per reati concernenti le sostanze stupefacenti, la sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria ex art. 90 del d.P.R. n. 309 del 1990, pur se riguardante condannato sottoposto alla misura dell’affidamento in
prova in casi particolari, è comunque subordinata all’acquisizione della relazione finale di cui all’art. 123 d.P.R. cit.» (Sez. 1, n. 45584 del 24/11/2010, omissis, Rv. 249171 – 01).
Né vale in senso contrario – e, anzi, conferma la ricostruzione dell’istituto sin qui delineata – citare Sez. 1, n. 2343 del 10/12/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280353 – 01 che, in motivazione, chiarisce espressamente la correttezza della ritenuta diversità e incompatibilità tra gli istituti dell’affidamento in prova in casi particolari, ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 309 del 1990, e la sospensione dell’esecuzione della pena in forza dell’art. 90, stesso d.P.R, posto che lo speciale affidamento in prova al servizio sociale previsto per tossicodipendenti o alcoldipendenti dall’art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 presuppone l’attualità dello stato di dipendenza, trattandosi di istituto volto al recupero fisico del soggetto e non al recupero psico-sociale per il quale è prevista invece, dall’art. 90 del citato d.P.R., come diversa misura di sostegno, la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva (si veda anche Sez. 1, n. 4253 del 04/10/1994, omissis, Rv. 199468)».
3.Per le ragioni sin qui espresse, il ricorso – come preannunciato – dev’essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 22/09/2026





