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Il Tribunale di sorveglianza può valutare la mancanza di segni di una revisione critica del comportamento deviante ai fini del giudizio sulla pericolosità per la concessione del permesso premio?

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Cass. pen., sez. I, 01/03/2024 (ud. 01/03/2024, dep. 28/03/2024), n. 13041 (Pres. Aprile, Rel. Russo)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Cassazione nel caso di specie, riguardava se gli elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante debbano essere valutati per la concessione del permesso premio.

Ma, prima di vedere come la Suprema Corte ha affrontato tale questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Magistrato di sorveglianza di Roma respingeva un’istanza di permesso premio presentata da un condannato mentre, dal canto suo, il Tribunale di sorveglianza della medesima città respingeva il reclamo presentato dal condannato.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza capitolino respingeva il suddetto reclamo in quanto, a suo avviso, vi era a carico del condannato il dato negativo della revoca della detenzione domiciliare per intemperanze comportamentali avvenuta poco più di tre anni prima, nonché una vicenda di ricettazione per cui lo stesso era stato raggiunto da misura cautelare, processato, ed assolto in primo grado soltanto per la ritenuta inutilizzabilità processuale delle intercettazioni a suo carico, che non faceva venir meno la riprovevolezza della condotta tenuta dal detenuto.

Ciò posto, avverso il predetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il condannato, per il tramite del difensore, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge perché il Tribunale aveva ritenuto ostativa la revoca della detenzione domiciliare avvenuta poco più di tre anni prima, ma il divieto di concessione di benefici opera solo per un periodo di tre anni dal momento in cui era stato messo in esecuzione il provvedimento di revoca per cui il beneficio era in realtà ammissibile, tenuto conto altresì del fatto che mancava, inoltre, nell’ordinanza qualsiasi valutazione del percorso rieducativo portato avanti dal ricorrente nel corso della detenzione; 2) vizio di motivazione, con riferimento alla vicenda della ricettazione per cui l’imputato era stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Latina, poiché, se è vero che la soluzione del giudice della cognizione si fondava sulla inutilizzabilità processuale delle intercettazioni, però è anche vero che ciò aveva impedito al giudice di valutare i fatti nel merito; (il Tribunale parlava in effetti di condotta riprovevole del collaboratore), ma la revoca del programma di protezione era ancora sub iudice, senza ignorare anche come la valutazione del Tribunale fosse in conflitto con gli scopi di educativi cui è affidata l’esecuzione penale.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il ricorso suesposto era reputato fondato.

In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che l’art. 30-ter, comma 1, primo periodo, ord. pen. dispone che “ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro” – osservavano come, dal tenore letterale dell’art. 30-ter, emerga, pertanto, che, in tema di permessi premio, il magistrato debba accertare la sussistenza di tre requisiti, che sono presupposto logico-giuridico della concedibilità del beneficio: la regolare condotta del detenuto; l’assenza di pericolosità sociale dello stesso; la funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Chiarito ciò, i giudici di piazza Cavour notavano altresì che la motivazione della ordinanza impugnata fosse incentrata sul profilo della pericolosità sociale del detenuto, che il giudice del merito aveva ricavato dalle intemperanze comportamenti del ricorrente, che avevano portato a suo tempo alla revoca della detenzione domiciliare, e da una vicenda astrattamente integrante il reato di ricettazione in cui lo stesso era stato coinvolto.

Ebbene, per la Corte di legittimità, a fronte del ricorso proposto, esso lo si riteneva fondato posto che, se è vero che, ai fini del giudizio di assenza di pericolosità necessario per la concessione del permesso premio, il Tribunale di sorveglianza può valutare anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, Sentenza n. 5505 del 11/10/2016; conforme Sez. 1, Sentenza n. 9796 del 23/11/2007), però è anche vero che nel caso in esame la mancanza di rivisitazione critica era stata assunta in modo illogico come unico indice dirimente del giudizio di pericolosità, così come non era stata bilanciata con la valutazione del percorso rieducativo portato avanti dal ricorrente nel corso della detenzione.

Inoltre, sempre secondo il Supremo Consesso, pur se l’inutilizzabilità processuale delle intercettazioni, da cui risultava il coinvolgimento del ricorrente nell’episodio di ricettazione citato nell’ordinanza impugnata, era limitata al processo di cognizione, e non si estendeva al procedimento per la concessione del permesso premio davanti al Tribunale di sorveglianza, che avrebbe potuto valutare autonomamente la vicenda, però, è anche vero che tale valutazione autonoma nell’ordinanza impugnata era stata formulata in modo ellittico, perché nel percorso logico della motivazione dell’ordinanza ci si era limitati a togliere rilievo all’avvenuta assoluzione, ma non si descrivevano le ragioni per cui si riteneva esistente il fatto storico ed il coinvolgimento in esso del ricorrente.

Dunque, per tali ragioni, l’ordinanza impugnata era annullata con rinvio per nuovo esame, in cui si sarebbe dovuto effettuare nuovamente il giudizio di bilanciamento tra gli indici di sussistenza della attuale pericolosità del ricorrente con quelli favorevoli al condannato.

I risvolti applicativi

Il Tribunale di sorveglianza può considerare la mancanza di segni di revisione critica del comportamento deviante per decidere sulla concessione del permesso premio in base al giudizio di assenza di pericolosità.

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