Cass. pen., sez. I, 13/03/2026 (ud. 13/03/2026, dep. 18/06/2026), n. 22655 (Pres. Casa, Rel. Magi)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il Tribunale di Sorveglianza possa affermare che la misura alternativa richiesta sia inidonea a perseguire lo scopo della risocializzazione senza compiere una verifica approfondita ed esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Messina respingeva una domanda di affidamento in prova.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore, il quale deduceva plurimi vizi motivazionali.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non può affermarsi che la misura alternativa richiesta sia inidonea a perseguire lo scopo della risocializzazione senza compiere una verifica approfondita ed esaustiva – da parte del Tribunale – dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso gli insegnamenti espressi da Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è – di per sé sola – ostativa alla concessione del beneficio).
I risvolti applicativi
La valutazione di inidoneità della misura alternativa rispetto alla finalità rieducativa presuppone un accertamento approfondito ed esaustivo degli elementi sintomatici di persistente antisocialità, non potendo fondarsi su indicatori solo asseriti o insufficientemente verificati.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22655 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
Data Udienza: 13/03/2026
Data Deposito: 18/06/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
P. V. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 22/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Messina
vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Giulio Monfermi ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 22 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto la domanda di affidamento in prova che era stata introdotta da V. P..
In motivazione si compie riferimento alla «esclusione di ogni possibilità di reinserimento» in ragione di una perdurante pericolosità sociale, come già affermato in una precedente decisione del 23 ottobre 2024.
2. Avverso detta ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – deducendo plurimi vizi motivazionali.
La difesa evidenzia, in sintesi, che l’anno decorso dal precedente diniego ha visto eseguita la detenzione domiciliare senza alcun richiamo o violazioni di sorta. Da ciò la possibile proposizione della domanda ampliativa del trattamento penitenziario.
Inoltre, sono state del tutto trascurate emergenze positive che erano state allegate e il Tribunale ha finito con esprimere una valutazione di pericolosità in modo così netto da contrastare con lo stesso regime di detenzione domiciliare in atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
2. Vero è che sia l’affidamento in prova al servizio sociale che la detenzione domiciliare implicano la formulazione di una prognosi positiva – a favore del condannato – in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di probabile esito positivo del percorso di risocializzazione (tra le molte già Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Rv. 207214).
Tuttavia, nel formulare tale giudizio prognostico, il Tribunale di sorveglianza ha l’obbligo di indicare in modo analitico e coerente i dati indicativi della ritenuta pericolosità, senza trascurare – pena la violazione del dovere di completezza motivazionale (su cui, in termini generali, v. Sez. 4, n. 14732 dell’1/03/2011, omissis, Rv. 250133) – gli eventuali elementi conoscitivi favorevoli all’istante, elementi che possono anche consistere in un percorso trattamentale svolto – per tempo apprezzabile – senza rilievi e con adesione al percorso di risocializzazione.
3. Va, inoltre, considerato che l’esistenza di una specifica manifestazione di condotta antisociale è ovviamente presupposta in virtù della intervenuta condanna e il livello di pericolosità va sempre valutato in concreto, tenendo conto del fatto che l’istituto dell’affidamento in prova mira, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5 dell’art. 47 Ord. pen., a favorire il recupero del condannato.
Non può, pertanto, affermarsi che la misura alternativa richiesta sia inidonea a perseguire lo scopo della risocializzazione senza compiere una verifica approfondita ed esaustiva – da parte del Tribunale – dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso gli insegnamenti espressi da Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Rv. 244322, ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è – di per sé sola – ostativa alla concessione del beneficio).
4. Nel caso in esame, dunque, non risulta coerente né rispettoso dei parametri
normativi il diniego di ammissione al beneficio, nei termini in cui è stato formulato.
Ciò perché:
– vi è una generica e sommaria indicazione di fatti commessi dopo un precedente affidamento, senza alcuna concreta indicazione della loro consistenza e dell’avvenuto accertamento dei medesimi (dati da cui non può prescindersi, al fine di una corretta – vi è un generico riferimento ad un precedente diniego, senza specificazione alcuna formulazione di qualsivoglia giudizio prognostico); dei contenuti in quella sede espressi e della verifica di eventuali elementi di novità sopravvenuti.
Ciò, a ben vedere, rende apparente e del tutto assertiva la motivazione espressa nel provvedimento impugnato.
5. Va, pertanto, sollecitata nuova valutazione, previo annullamento della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Messina.
Così è deciso, 13/03/2026





