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Il regime di sorveglianza speciale ex art. 14-bis Ord. pen. è paragonabile ai provvedimenti disciplinari?

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Cass. pen., sez. I, 03/04/2024 (ud. 03/04/2024, dep. 28/08/2024), n. 33241 (Pres. Mogini, Rel. Filocamo)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis Ord. pen.[1] è assimilabile ai provvedimenti disciplinari.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Sassari accoglieva parzialmente un reclamo presentato da un detenuto avverso un provvedimento del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) che, a sua volta, aveva disposto la sorveglianza particolare ai sensi dell’art. 14-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per sei mesi a seguito della sanzione disciplinare di 15 giorni di esclusione dalle attività in comune (art. 39, comma primo, n. 5, Ord. pen.) per aver, insieme ad altri detenuti, insultato, minacciato e aggredito appartenenti alla polizia penitenziaria.

Ciò posto, avverso questa decisione il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) ricorreva per Cassazione, e tra i motivi ivi addotti, era dedotta la violazione dell’art. 69, comma sesto, lett. a), Ord. pen.[2] secondo cui la Magistratura di sorveglianza non può sindacare il merito dei provvedimenti disciplinari.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che avevano indotto i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui il regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis Ord. pen. non è assimilabile ai provvedimenti disciplinari (Sez. 1, n. 29295 del 05/05/2023).

I risvolti applicativi

Il regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen. non è equiparabile ai provvedimenti disciplinari.

[1]Ai sensi del quale: “1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti. 2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell’amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell’art. 80.  3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l’autorità giudiziaria che procede. 4. In caso di necessità ed urgenza l’amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l’amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade. 5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell’imputazione, nello stato di libertà. L’autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all’amministrazione penitenziaria che decide sull’adozione dei provvedimenti di sua competenza. 6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell’esercizio del suo potere di vigilanza”.

[2]Secondo cui: “Provvede a norma dell’articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all’articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33241 Anno 2024

Presidente: MOGINI STEFANO

Relatore: FILOCAMO FULVIO

Data Udienza: 03/04/2024

Data Deposito: 28/08/2024

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;

lette le conclusioni del PG, in persona di Francesca Costantini, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di Sassari accoglieva parzialmente il reclamo presentato dal detenuto R. C. avverso il provvedimento del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) che aveva disposto la sorveglianza particolare ai sensi dell’art. 14-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per sei mesi a seguito della sanzione disciplinare di 15 giorni di esclusione dalle attività in comune (art. 39, comma primo, n. 5, Ord. pen.) per aver, insieme ad altri detenuti, insultato, minacciato e aggredito appartenenti alla polizia penitenziaria.

Il Tribunale di sorveglianza ha stabilito che, “a parziale modifica del provvedimento del DAP”, al detenuto fosse consentito l’utilizzo del fornellino e della televisione come i detenuti in regime ordinario.

2. Avverso il suddetto provvedimento il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, sulla base di due motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 69, comma sesto, lett. a), Ord. pen. secondo cui la Magistratura di sorveglianza non può sindacare il merito dei provvedimenti disciplinari.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 14-bis e seg. per la falsa applicazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione: l’inibizione dall’uso del fornellino per preparare i cibi e della televisione rispondono a esigenze di sicurezza e sono escluse dall’elenco di cui all’art. 14-quater Ord. pen., così ribadendone la pericolosità di consentirne l’uso al detenuto sanzionato disciplinarmente.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

L’Amministrazione ricorrente lamenta la violazione dell’art. 69, comma sesto, Ord. pen., che stabilisce dei limiti precisi per il controllo da parte del giudice della sorveglianza sui provvedimenti di natura disciplinare, in particolare escludendo la sua competenza sul merito dei provvedimenti disciplinari ivi non indicati, ma tale norma non si applica nel caso di specie. L’art. 14-ter Ord. pen, nell’attribuire al Tribunale di sorveglianza la competenza a decidere il reclamo contro l’applicazione

del regime di sorveglianza particolare, richiama le procedure del capo II-bis Ord. pen., che non comprende l’art. 69 Ord. pen. Il regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis Ord. pen., inoltre, non è assimilabile ai provvedimenti disciplinari, come affermato incidentalmente da Sez. 1, n. 29295 del 05/05/2023, Rv. 284971, che in motivazione ha esaminato la correttezza delle valutazioni di merito effettuate dal provvedimento impugnato, ritenendo implicitamente sussistente la competenza, sul punto, del Tribunale di sorveglianza. Ritenuta, quindi, sussistente la sindacabilità nel merito del provvedimento disciplinare di cui all’art. 39, comma primo, n. 4 e 5, Ord. pen., va però precisato che la decisione del Tribunale è relativa al contenuto del provvedimento, seguito all’irrogazione della sanzione disciplinare, di sottoposizione alla sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis Ord. pen. e, in particolare, alle restrizioni di cui all’art. 14-quater Ord. pen. per cui il primo motivo deve essere considerato come manifestamente infondato.

2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

L’art. 14-bis Ord. pen. stabilisce che possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti. La norma va correlata con il successivo art. 14-quater Ord. pen. che stabilisce quale debba essere il contenuto del regime di sorveglianza speciale, precisando che le restrizioni applicate devono essere motivate, nonché «strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza», e non possono in ogni caso riguardare i diritti e le esigenze del detenuto attinenti le materie elencate nel quarto comma dello stesso art. 14-quater.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto giustificata l’applicazione del regime in questione, stante l’accertata pericolosità e aggressività del detenuto, ma ha valutato come non giustificata la privazione da parte del DAP del televisore e del fornellino, affermando che il divieto del loro utilizzo, non essendo stato specificamente motivato, avrebbe una finalità meramente afflittiva e non funzionale alle esigenze di sicurezza.

Questa motivazione è da considerarsi illogica e contraddittoria. L’ordinanza stessa, nel descrivere la condotta oppositiva tenuta dal detenuto e legittimante il  regime restrittivo applicatogli, evidenzia la sua aggressività, precisando anche che essa non è dipendente esclusivamente dalle sue problematiche psichiche, ma che l’episodio violento, il quale ha dato luogo alla ritenuta “giustificata” sanzione disciplinare di 15 giorni di esclusione dall’attività in comune, è da considerarsi “di rilevante gravità e denota una oggettiva pericolosità del detenuto in termine di sicurezza all’interno dell’istituto di detenzione” ed appare come “un gesto meditato e coordinato con altri detenuti e volto a sovvertire il regolare svolgersi della vita carceraria”.

A fonte di tali rilievi, l’affermazione dell’ordinanza impugnata, secondo la quale debbano essere restituiti al detenuto “non essendovi una specifica ragione di sicurezza”, è apodittica e contraddittoria e mancante di un’effettiva valutazione della legittimità delle restrizioni relative al divieto di uso del fornellino e del televisore alla stregua della loro evidente possibilità di utilizzo improprio e pericoloso.

3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione all’ordine di restituzione del fornellino e del televisore, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per un nuovo giudizio sul punto che, libero negli esiti, colmi i vuoti e le aporie della motivazione sopra descritte.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

Così deciso il 3/4/2024.

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