Cass. pen., sez. I, 13/03/2026 (ud. 13/03/2026, dep. 18/06/2026), n. 22660 (Pres. Casa, Rel. Magi)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di concessione del permesso premio, costituisca elemento ostativo il mancato completamento del processo di revisione critica del vissuto criminale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria respingeva un reclamo in tema di permesso premio.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di concessione del permesso premio, non costituisce elemento ostativo, ai fini del giudizio prognostico circa la realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, il mancato completamento del processo di revisione critica del vissuto criminale, potendo ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modo significativo (Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023).
I risvolti applicativi
In tema di permesso premio, il mancato completamento del percorso di revisione critica del vissuto criminale non integra, di per sé, una causa ostativa alla concessione del beneficio essendo sufficiente, ai fini del giudizio prognostico favorevole, che tale processo risulti avviato in modo significativo.






