Cass. pen., sez. I, 4/06/2026 (ud. 4/06/2026, dep. 9/07/2026), n. 25796 (Pres. De Marzo, Rel. Aprile)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia legittimo il provvedimento di revoca del lavoro esterno adottato direttamente dal Magistrato di sorveglianza.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava un reclamo presentato avverso un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza della medesima città, con la quale era stato revocato un provvedimento di ammissione del condannato al lavoro esterno ex art. 21 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) a seguito della richiesta avanzata dal direttore di un istituto carcerario.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore del reclamante, il quale chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale, in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., per assenza o apparenza della motivazione perché il Tribunale si era unicamente basato su congetture circa presunti illeciti comportamenti del detenuto ammesso al lavoro.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «il provvedimento di ammissione e revoca al lavoro esterno del detenuto è espressione di un potere rimesso dall’ordinamento all’Amministrazione penitenziaria, essendo l’intervento del Magistrato di sorveglianza previsto solo in funzione di mera approvazione dell’iniziativa della stessa; ne consegue che il provvedimento di revoca del lavoro esterno adottato direttamente dal Magistrato di sorveglianza si pone al di fuori delle attribuzioni del medesimo e, se impugnato in sede di legittimità, deve essere annullato senza rinvio» (Sez. 1, n. 16379 del 27/03/2015).
I risvolti applicativi
Posto che il provvedimento di ammissione e revoca del lavoro esterno rientra nella competenza dell’Amministrazione penitenziaria, spettando al Magistrato di sorveglianza unicamente un potere di approvazione, da ciò consegue che la revoca disposta direttamente dal Magistrato è viziata per difetto di attribuzione e va annullata senza rinvio.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25796 Anno 2026
Presidente: DE MARZO GIUSEPPE
Relatore: APRILE STEFANO
Data Udienza: 04/06/2026
Data Deposito: 09/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B. M, nato a … il ….
avverso l’ordinanza del 17/02/2026 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi CUOMO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato il reclamo presentato nell’interesse di M. B. avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria in data 10 novembre 2025 con la quale è stato revocato il provvedimento di ammissione del condannato al lavoro esterno ex art. 21 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) a seguito della richiesta avanzata dal direttore dell’istituto di Reggio Calabria – A..
2. Ricorre M. B., a mezzo del difensore avv. G. I., che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale, in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., per assenza o apparenza della motivazione perché il Tribunale si è unicamente basato su congetture circa presunti illeciti comportamenti del detenuto ammesso al lavoro (addetto alle pulizie dei bagni e degli uffici dell’istituto, con particolare riferimento agli ambienti e agli accessori deputati ai colloqui con i famigliari nei quali erano stati rinvenuti oggetti vietati).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato e quello presupposto vanno annullati senza rinvio.
2. Ferma la giustiziabilità dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza in tema di lavoro esterno (Sez. 1, n. 37368 del 10/07/2018, omissis, Rv. 273862 – 01; Sez. 1, n. 21546 del 27/04/2021, omissis, Rv. 281285 – 01; Sez. 1, n. 1449 del 17/11/2022 – dep. 2023, omissis, Rv. 283896 – 01; Corte costituzionale, sentenza n. 341 del 2006; Corte costituzionale sentenza n. 526 del 2000), per ottenere la quale deve farsi ricorso alla previsione del reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis, 69 ord. pen., va rilevato che la sequela procedimentale seguita nel caso di specie si pone al di fuori della previsione normativa.
Si tratta di un vizio che è rilevabile d’ufficio, in ragione dell’abnormità del provvedimento.
3. L’ordinamento non riconosce al Magistrato di sorveglianza né il potere di concedere né quello di revocare, in autonomia, il provvedimento di ammissione al lavoro esterno del detenuto.
Tale ultima facoltà è, invece, espressamente rimessa all’Amministrazione dall’art. 48 del Regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario (d.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000), e l’intervento del Magistrato di sorveglianza è previsto in funzione di mera approvazione dell’iniziativa di quella.
3.1. Si è, infatti, chiarito che «il provvedimento di ammissione e revoca al lavoro esterno del detenuto è espressione di un potere rimesso dall’ordinamento all’Amministrazione penitenziaria, essendo l’intervento del Magistrato di sorveglianza previsto solo in funzione di mera approvazione dell’iniziativa della stessa; ne consegue che il provvedimento di revoca del lavoro esterno adottato direttamente dal Magistrato di sorveglianza si pone al di fuori delle attribuzioni del medesimo e, se impugnato in sede di legittimità, deve essere annullato senza rinvio» (Sez. 1, n. 16379 del 27/03/2015, omissis, Rv. 263382 – 01).
3.2. Tale principio prende le mosse dall’espressa previsione normativa dell’art. 48, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, portante «Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà», il quale regola proprio le ipotesi di revoca dell’ammissione al lavoro.
La disposizione stabilisce: «[…] La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutiva dopo l’approvazione del magistrato di sorveglianza. Il direttore dell’istituto può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell’efficacia dell’ammissione al lavoro all’esterno, in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento di
revoca».
3.3. La magistratura di sorveglianza, quindi, è chiamata a intervenire sulla revoca del lavoro esterno dei detenuti, soltanto dopo che l’Amministrazione abbia assunto le proprie motivate determinazioni.
4. Alla luce della rilevata carenza di potere, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che ha revocato l’ammissione al lavoro esterno, non poteva essere assunto e, quindi, va annullato senza rinvio.
4.1. Non diversa sorte attende il provvedimento del Tribunale di sorveglianza poiché ha deciso, in carenza di potere, sul reclamo proposto nell’interesse del condannato.
4.2 Spetta eventualmente all’Amministrazione di revocare l’autorizzazione al lavoro esterno, ove l’attività in discorso sia qualificabile alla stregua dell’art. 21 ord. pen.; resta ferma la successiva giustiziabilità del provvedimento eventualmente assunto dall’Amministrazione penitenziaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e quello del Magistrato di sorveglianza in data 10 novembre 2025.
Così è deciso, 04/06/2026





