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E’ legittima la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza, basata sulla durata residua della pena superiore al limite massimo previsto per l’ammissione alla misura alternativa?

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Cass. pen., sez. I, 10/05/2024 (ud. 10/05/2024, dep. 06/06/2024), n. 22969 (Pres. Siani, Rel. Poscia)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se è legittima la declaratoria di inammissibilità di istanza di affidamento in prova al servizio sociale, adottata “de plano” dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, sul rilievo che l’entità della pena residua da espiare è superiore al limite massimo previsto dalla legge per l’ammissione alla misura alternativa.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., un’istanza di affidamento in prova proposta con riferimento alla condanna inflittagli dalla Corte di Appello della medesima città con sentenza pronunciata nel 2020.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione, deducendo vizio di motivazione, non essendo state esplicitate le ragioni della declaratoria di inammissibilità della richiesta.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la declaratoria di inammissibilità di istanza di affidamento in prova al servizio sociale, adottata “de plano” dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, sul rilievo che l’entità della pena residua da espiare è superiore al limite massimo previsto dalla legge per l’ammissione alla misura alternativa è legittima anche se, trattandosi di pena risultante da più sentenze di condanna, ancora non sia intervenuto il provvedimento di unificazione da parte del competente ufficio del pubblico ministero (Sez. 1, Sentenza n. 17029 del 27/03/2003).

I risvolti applicativi

La decisione del Presidente del Tribunale di sorveglianza, di dichiarare inammissibile una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale poiché la pena residua da scontare supera il limite massimo previsto per tale misura alternativa, è legittima, e questo vale anche se le condanne, che hanno determinato tale pena, non sono ancora state unificate dal pubblico ministero.

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