Cass. pen., sez. I, 16/04/2026 (ud. 16/04/2026, dep. 23/09/2026), n. 34149 (Pres. Boni, Rel. Monaco)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, concerneva se sia riconosciuta al giudice di merito la possibilità di tener conto, ai fini della valutazione della partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione, di una condotta descritta in un rapporto disciplinare.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta rigettava un reclamo proposto avverso un provvedimento emesso dal locale Magistrato di Sorveglianza, nella parte in cui aveva respinto la domanda di concessione della liberazione anticipata in relazione al semestre di pena decorrente dal 2 dicembre 2022 al 10 giugno 2023 in quanto in tale periodo il detenuto stava espiando un altro titolo per il quale aveva già beneficiato della liberazione anticipata, nonché perché aveva commesso un illecito disciplinare.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è riconosciuta al giudice di merito la possibilità di tener conto, ai fini della valutazione della partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione, di una condotta descritta in un rapporto disciplinare, anche se viziato per omessa contestazione dell’infrazione o non seguito dall’irrogazione di alcuna sanzione, in quanto le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (così recentemente Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020; Sez. 1, n. 16986 del 28/11/2002; Sez. 1, n. 13013 del 16/12/2008; Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015).
I risvolti applicativi
Ai fini della valutazione della partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione, è riconosciuta al giudice di merito la facoltà di considerare la condotta descritta in un rapporto disciplinare, ancorché quest’ultimo sia viziato da omessa contestazione dell’addebito o non sia seguito dall’irrogazione di una sanzione, e ciò in quanto l’infrazione rileva non per le sue conseguenze sanzionatorie, bensì quale mero dato fattuale sintomatico della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34149 Anno 2026
Presidente: BONI MONICA
Relatore: MONACO MARCO MARIA
Data Udienza: 16/04/2026
Data Deposito: 23/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D. G. G. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 05/11/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monacoi;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Luca Sciarretta per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, con ordinanza in data 5 novembre 2011, ha rigettato il reclamo proposto da G. D. G. avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta il 14 gennaio 2025 nella parte in cui ha respinto la domanda di concessione della liberazione anticipata in relazione al semestre di pena decorrente dal 2 dicembre 2022 al 10 giugno 2023 in quanto in tale periodo il detenuto stava espiando un altro titolo per il quale aveva già beneficiato della liberazione anticipata nonché perché ha commesso un illecito disciplinare in data 11 maggio 2023.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a me o del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 69-bis e 54 ord. pen. con riferimento all’affermazione che il detenuto in tale periodo stava espiando un diverso titolo esecutivo.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione algi artt. 38 e 69-bis. ord. peri, quanto al ritenuto valore attribuito ai capi di vestiario oggetto della ritenuta violazione disciplinare in assenza di qualsivoglia indicazione e valutazione sul punto.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 38 ord. pen., 13 e 25 cost. quanto alla ritenuta violazione della generica e non tipizzata fattispecie della “inosservanza degli ordini”.
2.4. Violazione di legge in relazione all’art. 69-bis ord. pen. con riferimento all’efficacia preclusiva attribuita dal Tribunale alla mancata impugnazione del provvedimento disciplinale irrogato dall’amministrazione.
2.5. Vizio di motivazione in ordine all’omessa considerazione delle conclusioni favorevoli all’accoglimento del reclamo presentate in udienza dal Procuratore generale.
3. In data 29 marzo 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Luca Sciarretta chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In cinque distinti ma complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 38, 69-bis e 54 ord. pen. con riferimento all’affermazione che il detenuto in tale periodo stava espiando un diverso titolo esecutivo, al valore attribuito ai capi di vestiario oggetto della ritenuta violazione disciplinare in assenza di qualsivoglia indicazione e valutazione sul punto, alla ritenuta violazione della generica e non tipizzata fattispecie della “inosservanza degli ordini”, con riferimento all’efficacia preclusiva attribuita dal Tribunale alla mancata impugnazione del provvedimento disciplinale irrogato dall’amministrazione e quanto all’omessa considerazione delle conclusioni favorevoli all’accoglimento del reclamo presentate in udienza dal Procuratore generale.
Le doglianze sono infondate.
2.1. Il presupposto per il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata è costituito, ai sensi dell’art. 54, comma 1, ord. pen., dall’avvenuta partecipazione del condannato all’opera di rieducazione per un periodo di un semestre.
Il parametro temporale impone di procedere a una valutazione frazionata per cui, come anche evidenziato dalla Corte costituzionale, il riscontro circa la presenza delle condizioni deve essere effettuato con riferimento a ogni singolo periodo di pena espiata senza che possano incidere elementi estranei e a questo esterni (cfr. Corte cost. 267 del 1990).
Ciò in quanto il giudizio deve essere effettuato ai sensi dell’art. 103, comma 2, D.P.R. 230 del 2000, che prevede che la partecipazione del condannato «deve desumersi dell’impegno dimostrato dal detenuto nel trarre le opportunità che gli sono state offerte nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la
famiglia esterna. Pertanto, anche i criteri da utilizzare per il riconoscimento del benefico richiedono un apprezzamento interno al trattamento rieducativo e alla specifica esecuzione cui esso attiene, senza possibilità, dunque, di una disamina esterna e riferita ad altri titoli di condanna» (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 – 01).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati.
2.2.1. La censura oggetto del primo motivo è infondata in quanto, come evidenziato dal Procuratore generale, dagli atti, e in particolare dalla comunicazione del nuovo residuo pena del 16 dicembre 2024 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, emerge che sino al 10 giugno 2021 il ricorrente ha espiato un altro titolo definitivo per cui gli sono stati riconosciuti 225 giorni di liberazione anticipata così che appare corretta la decisione di far decorrere i semestri in valutazione dal 2 giugno 2021.
2.2.2. Le ulteriori doglianze, afferenti al merito della decisione, sono parimenti infondate.
Il Tribunale, anche rinviando al provvedimento del Magistrato di sorveglianza, con lo specifico riferimento alla volontarietà del comportamento – compiutamente ricostruito dalle immagini del sistema di sorveglianza – e sul valore di capi di abbigliamento, ha reso una motivazione adeguata quanto al rilievo disciplinare da attribuire alla condotta posta in essere dal ricorrente e alla qualifica di questa quale “inosservanza dell’ordine”, pure evidenziando, senza che questo peraltro assuma un rilievo dirimente, il fatto che il detenuto non ha impugnato il provvedimento con cui gli è stata irrogata la sanzione.
Ciò anche considerato che tale motivazione appare conforme al principio per cui «è riconosciuta al giudice di merito la possibilità di tener conto, ai fini della valutazione della partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione, di una condotta descritta in un rapporto disciplinare, anche se viziato per omessa contestazione dell’infrazione o non seguito dall’irrogazione di alcuna sanzione, “in
quanto le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo» (così recentemente Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280985 – 01; Sez. 1, n. 16986 del 28/11/2002, dep.2003, omissis, Rv. 224792 – 01; Sez. 1, n. 13013 del 16/12/2008, dep. 2009, omissis, Rv. 243541 – 01; Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, omissis, Rv. 264293 – 01).
2.2.3. Del tutto irrilevante, infine, risulta la mancanza di un espresso confronto con gli argomenti esposti dal Procuratore generale nel corso dell’udienza e nelle conclusioni.
A fronte della motivazione resa nel provvedimento impugnato, chiara ed esaustiva quanto alle ragioni sulle quali si fonda il giudizio di mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo, non è richiesta una specifica confutazione delle diverse considerazioni esposte dal pubblico ministero nelle conclusioni rassegnate in udienza.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 16/04/2026






