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Condizioni per la concessione della liberazione anticipata: quando ricorrono?

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Cass. pen., sez. I, 27/03/2024 (ud. 27/03/2024, dep. 27/06/2024), n. 25496 (Pres. Boni, Rel. Cappuccio)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando può essere concessa la liberazione anticipata.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava un reclamo proposto, ai sensi dell’art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso un provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva disatteso una domanda di liberazione anticipata.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’istante ricorreva per Cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato alla stregua dei seguenti principi di diritto: 1) dal momento che, ai fini della concessione del beneficio, occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento, la partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell’art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012); 2) visto che la suddetta adesione non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti, ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti tenuti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati.

I risvolti applicativi

Il beneficio della liberazione anticipata non dipende tanto dai risultati ottenuti alla fine del semestre di valutazione, ma dall’effettiva partecipazione del condannato al processo di rieducazione durante quel periodo.

In particolare, questa partecipazione si valuta principalmente attraverso il comportamento esteriore del condannato, includendo il suo impegno nell’utilizzare le opportunità offerte dal trattamento e nel mantenere relazioni corrette con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione e i familiari.

Ad ogni modo, non è necessaria una diagnosi di risocializzazione già raggiunta, ma è fondamentale l’adesione attiva del condannato al processo di reintegrazione sociale in corso, fermo restando che questa adesione non deve essere solo formale, ma deve emergere dai comportamenti concreti della persona nel tempo, indicativi del suo impegno verso nuovi stili di vita, con l’abbandono di atteggiamenti devianti del passato.

Pertanto, ogni semestre in cui viene richiesto il beneficio deve essere valutato separatamente.

Pur tuttavia, anche se alcuni comportamenti negativi durante un semestre possono influenzare negativamente la valutazione degli altri semestri, soprattutto di quelli precedenti, queste violazioni devono essere particolarmente gravi quando sono avvenute a distanza di tempo.

In sintesi, la concedibilità del beneficio qui in esame dipende dall’effettiva partecipazione attiva del condannato alla rieducazione, evidenziata dai suoi comportamenti concreti nel tempo, e non dalla semplice formalità di adesione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 25496 Anno 2024

Presidente: BONI MONICA

Relatore: CAPPUCCIO DANIELE

Data Udienza: 27/03/2024

Data Deposito: 27/06/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Z. G. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 12/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

lette le conclusioni del PG, dott. G. Riccardi, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 luglio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da G. Z. avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 6 dicembre 2022, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione al semestre intercorso tra il 4 aprile ed il 4 ottobre 2022.

Ha, in proposito, rilevato che Z. si è reso autore di comportamenti irrispettosi delle regole interne, che gli sono valsi l’irrogazione di sanzioni disciplinari, sia tra novembre e dicembre del 2019 che nel luglio del 2021.

2. G. Z. propone, con l’assistenza dell’avv. U. C., ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce, rispettivamente, vizio di motivazione e violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di considerare che, con precedente provvedimento del 28 gennaio 2022,

il Magistrato di sorveglianza, nel rigettare l’istanza di liberazione anticipata in relazione ai periodi semestrali di detenzione (decorsi, rispettivamente, dal 4 ottobre 2019 al 4 aprile 2020 e dal 4 aprile 2021 al 4 ottobre 2021) nel corso dei quali Z. era stato protagonista delle condotte espressive di mancata adesione all’azione rieducativa, la ha, invece, accolta con riferimento ai due semestri intermedi (quelli, cioè, decorsi tra il 4 aprile 2020 ed il 4 aprile 2021), nei quali non si sono registrati ulteriori episodi trasgressivi.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. L’art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento.

La partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell’art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, omissis, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, omissis, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, omissis, Rv. 252355).

La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti.

Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti tenuti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, omissis, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, omissis, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati.

3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati.

Coglie nel segno, invero, il ricorrente laddove obietta che la decisione impugnata appare distonica rispetto a quella — esibita dall’istante a corredo del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza — adottata il 28 gennaio 2022, con riferimento a due semestri precedenti a quello in valutazione, dal medesimo Tribunale di sorveglianza, sull’espresso riconoscimento che in quei segmenti temporali egli aveva dato effettiva prova di partecipazione all’opera rieducativa.

Posto che le condotte valorizzate in vista del rigetto della richiesta di liberazione anticipata per il periodo 4 aprile 2022 – 4 ottobre 2022 coincidono con quelle che, invece, sono state ritenute non ostative al riconoscimento del beneficio in relazione al periodo precedente alla più recente di esse, palese appare la contraddittorietà della decisione più risalente rispetto a quella qui impugnata, che esalta, tra l’altro, la rilevanza dell’episodio del 2 luglio 2021 in funzione della valutazione riferita ad un periodo detentivo successivo di circa un anno, il cui esito è diametralmente opposto a quello espresso per un diverso periodo (quello dal 4 ottobre 2020 al 4 aprile 2021) che, oltre ad essere più prossimo all’illecito disciplinare, è, rispetto ad esso, precedente, ciò che consente di apprezzare con maggiore agio la mancata adesione al progetto di risocializzazione.

Ed infatti, se la violazione di una delle regole comportamentali imposte a chi versa in stato di detenzione può essere ragionevolmente interpretata quale sintomo del fallimento della complessiva azione rieducativa posta in essere sino a quel momento e, quindi, giustificare, a certe condizioni, il rigetto della richiesta di liberazione anticipata anche per il torno di tempo precedente a quello interessato dalla manifestazione trasgressiva, la proiezione verso il futuro dell’attitudine dimostrativa del negativo contegno serbato dal condannato è,  invece, di meno immediato apprezzamento e presuppone, di norma, il positivo scrutinio del connotato di particolare gravità della trasgressione.

A quest’ultimo proposito, la già citata sentenza n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, omissis, precisa, in motivazione, che il principio dell’incidenza del comportamento deviante sul vaglio del periodo di detenzione ad esso anteriore «postula un’ulteriore specificazione nel caso in cui il riflesso negativo della violazione consumata in un semestre sia esteso non solo al semestre o semestri immediatamente contigui a quello inficiato, ma sia dilatato, come nella fattispecie in esame, ad esteso arco temporale antecedente», giacché «in tal caso deve essere operata sia una valutazione intrinseca della particolare gravità della trasgressione, sia una valutazione estrinseca in rapporto al grado di partecipazione all’opera di rieducazione già manifestato dal condannato e all’idoneità della violazione successiva a vanificarne la valenza di positiva adesione al trattamento finalizzato al suo reinserimento sociale».

Principio, quello appena richiamato, che, per le ragioni già indicate, vale ancor di più laddove il semestre di cui si discute sia successivo, anziché precedente, a quello interessato dalla violazione, dal quale, nel caso in esame, è separato da altro semestre (quello 4 ottobre 2021 – 4 aprile 2022), con riferimento al quale non risulta se sia stata presentata da Z. richiesta di liberazione anticipata e quale esito essa abbia avuto.

4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia emendato dal vizio riscontrato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

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