Cerca
Close this search box.

A cosa occorre avere riguardo ai fini della concessione della liberazione anticipata?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. I, 20/12/2023 (ud. 20/12/2023, dep. 28/03/2024), n. 13032 (Pres. Casa, Rel. Cappuccio)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Cassazione nel caso di specie, riguardava a cosa occorre avere riguardo ai fini della concessione della liberazione anticipata.

Ma, prima di vedere come la Suprema Corte ha affrontato tale questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato un reclamo proposto, ai sensi dell’art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da un detenuto avverso un provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione ai semestri di detenzione.

Ciò posto, avverso questa decisione il detenuto, per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza respinto il reclamo senza considerare che i fatti valorizzati in senso preclusivo all’accoglimento della richiesta si collocassero in momenti che, sia pure compresi nell’arco dei periodi indicati, erano assai distanti dalle frazioni temporali più risalenti.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che l’art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione – osservavano che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento.

La partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell’art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di con-etti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2012; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012), tenuto conto altresì del fatto che la suddetta adesione non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti.

Tal che se ne faceva discendere che ciascun semestre, in relazione al quale esso viene richiesto, deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che, da un lato, la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati, dall’altro, la giurisprudenza di legittimità ha, ulteriormente, stabilito che «Ai fini dell’applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacché il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, può avvenire anche cumulando periodi di detenzione, riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallo temporale, purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all’opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 27573 del 16/05/2019; Sez. 1, n. 21689 del 06/05/2008; Sez. 1, n. 1019 del 04/02/1999).

Ebbene, per la Corte di legittimità, il Tribunale di sorveglianza aveva fatto una ineccepibile applicazione dei canoni ermeneutici testé enunciati dato che, per un verso, aveva ritenuto, in una prospettiva di maggior favore nei confronti del condannato, di potere procedere alla valutazione unitaria di segmenti temporali assai distanti nel tempo, per l’altro verso, aveva assegnato una rilevanza decisiva a condotte illecite — un reato di narcotraffico di lieve entità ed una rapina aggravata — la cui consumazione si collocava all’interno di ciascuno dei semestri, per come costruiti.

I risvolti applicativi

Per ottenere la liberazione anticipata, è fondamentale valutare l’impegno effettivo del detenuto nel processo di rieducazione durante il periodo considerato, piuttosto che fare riferimento ai soli risultati ottenuti.

Ad ogni modo, la partecipazione attiva alla rieducazione implica il mantenimento di rapporti costruttivi con operatori penitenziari, compagni di detenzione e familiari, senza richiedere una completa risocializzazione e tale verifica deva avvenire sulla base dei comportamenti serbati dal detenuto che devono indicare un reale impegno di costui verso nuovi modelli di vita, con l’abbandono di atteggiamenti devianti.

Leggi anche

Contenuti Correlati