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Il decreto legislativo n. 31 del 2024 modifica gli articoli 656 e 676 c.p.p.: vediamo come

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Premessa

Il 20 marzo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, 19 marzo 2024, n. 31, con cui il Governo ha modificato e integrato la riforma Cartabia.

Orbene, verranno esaminate in questo scritto le modifiche apportate agli articoli 656 e 676 c.p.p. i quali riguardano rispettivamente, il primo, l’esecuzione delle pene detentive, il secondo, le altre competenze spettanti al giudice dell’esecuzione.

La modifica apportata all’art. 656, co. 3, c.p.p.

L’art. 2, co. 1, lett. cc), d.lgs., 19 marzo 2024, n. 31, modifica l’art. 656, co. 3, c.p.p. nei seguenti termini: “dopo le parole: «programmi di giustizia riparativa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato»”.

Orbene, siffatta modifica è stata così concepita per “colmare un deficit di coordinamento con la disciplina dell’assenza, dando puntuale attuazione al criterio di delega che impone di avvisare il condannato, nel provvedimento di esecuzione, che, ove si sia proceduto in sua assenza potrà attivare i rimedi previsti, che sono, a seconda dei casi, la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato”[1].

Difatti, in tale comma, per effetto di siffatta modificazione, è adesso ivi disposto “che nell’ordine di esecuzione di una pena detentiva sia contenuto l’avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza, potrà nel termine 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, chiedere la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti”[2].

Le modificazioni previste per l’art. 676 c.p.p.

Per quanto invece riguarda l’art. 676 c.p.p., l’art. 2, co. 1, lett. dd), d.lgs., 19 marzo 2024, n. 31 provvede a modificare siffatto precetto normativo nei seguenti termini: “all’articolo 676, al comma 1, le parole: «e all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis» sono soppresse e dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Il giudice dell’esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d’ufficio prima della trasmissione dell’estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.»”.

Quindi, alla luce di codesti mutamenti, il correttivo, approntato dal legislatore nel caso di specie, “è volto a consentire al giudice dell’esecuzione di provvedere d’ufficio alla riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa ai sensi dell’articolo 442 c.p.p., così evitandosi una inutile attivazione di un procedimento di esecuzione su istanza di parte a fronte di una riduzione obbligatoria per legge”[3].

[1]Relazione illustrativa del Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in camera.it, p. 25.

[2]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Scheda di lettura avente ad oggetto le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale) (A.G. 102), 12 dicembre 2023, in camera.it, p. 77.

[3]Relazione illustrativa del Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in camera.it, p. 28.

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