Cass. pen., sez. V, 19/05/2026 (ud. 19/05/2026, dep. 2/07/2026), n. 24866 (Pres. Belmonte, Rel. Cuoco)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava la confisca abbia ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi, se il terzo intestatario sia legittimato a impugnarla.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Ancona, rigettando un appello, confermava la confisca di un in quanto, anche se formalmente intestato agli appellanti, era ritenuto nella disponibilità di una loro parente, già sottoposta alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale.
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione i terzi interessati.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto infondato, lo reputavano comunque ammissibile, perlomeno alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, qualora la confisca abbia ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi, il terzo intestatario è legittimato a impugnare il provvedimento nei soli limiti della tutela della propria sfera patrimoniale, potendo dedurre e provare esclusivamente l’effettiva titolarità del bene e la liceità delle risorse impiegate per il suo acquisto, ma non anche contestare i presupposti applicativi della misura nei confronti del proposto, ivi compresa la sua pericolosità sociale, trattandosi di profili estranei alla posizione giuridica del terzo e riservati alla disponibilità difensiva del destinatario della misura (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025).
I risvolti applicativi
In tema di confisca di beni fittiziamente intestati a terzi, il terzo intestatario è legittimato a impugnare il provvedimento esclusivamente a tutela della propria posizione patrimoniale, potendo dedurre la reale titolarità del bene e la lecita provenienza delle risorse impiegate per l’acquisto, senza poter contestare i presupposti applicativi della misura nei confronti del proposto, inclusa la pericolosità sociale, trattandosi di profili estranei alla sua sfera giuridica e riservati alla difesa del destinatario della misura.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 24866
Anno 2026
Presidente: BELMONTE MARIA TERESA
Relatore: CUOCO MICHELE
Data Udienza: 19/05/2026
Data Deposito: 02/07/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
P. P. nata in … l’…;
P. N. nato in … il …;
avverso il decreto del 21 novembre 2025 della Corte d’appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Letta la memoria depositata il 18 maggio 2026 dall’avv. G. G., nell’interesse dei ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso deducendo, a tal fine, l’insussistenza di una effettiva pericolosità della proposta.
RITENUTO IN FATTO
1. Oggetto dell’impugnazione è il decreto con cui la Corte d’appello di Ancona, rigettando l’appello proposto da P. e N. P., ha confermato la confisca dell’immobile sito in Fermo, alla via … n. …, in quanto, anche se formalmente intestato ai ricorrenti, ritenuto nella disponibilità della loro figlia R. P., già sottoposta alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale.
2. Il ricorso è proposto nell’interesse dei terzi interessati, formali intestatari dell’immobile confiscato, e si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce, sotto il profilo della violazione di legge, l’apparenza della motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno della ritenuta fittizietà dell’intestazione e della connessa disponibilità della loro figlia R..
Nel percorso argomentativo della Corte d’Appello, sostiene la difesa, da un canto sarebbe stata omessa la specifica valutazione delle concrete risorse finanziarie delle quali potevano disporre i ricorrenti, derivante dalla regolare attività lavorativa svolta, costantemente, fin dal loro primo ingresso in Italia (e, prima ancora, nel paese di origine); dall’altro, si continua, non sarebbe stata valutata la locazione stipulata con la nipote, circostanza incompatibile con la ritenuta disponibilità dell’immobile da parte della figlia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Va opportunamente premesso che qualora la confisca abbia ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi, il terzo intestatario è legittimato a impugnare il provvedimento nei soli limiti della tutela della propria sfera patrimoniale, potendo dedurre e provare esclusivamente l’effettiva titolarità del bene e la liceità delle risorse impiegate per il suo acquisto, ma non anche contestare i presupposti applicativi della misura nei confronti del proposto, ivi compresa la sua pericolosità sociale, trattandosi di profili estranei alla posizione giuridica del terzo e riservati alla disponibilità difensiva del destinatario della misura (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, omissis, Rv. 288300).
3. Ciò considerato, la motivazione può ritenersi apparente (e, come tale, deducibile in questa sede in termini di violazione di legge: Sez. U., n. 5876 del 28 gennaio 2004, omissis, Rv. 226712) (anche) quando il giudice ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, idoneo a determinare, anche singolarmente considerato, un esito opposto del giudizio (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, omissis, Rv. 266365 e Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, omissis, Rv. 270080).
Sicché il vizio di travisamento della prova (per omissione), pur astrattamente riconducibile all’interno del perimetro descritto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (e quindi non deducibile in questa sede), potrà essere ricompreso all’interno dei limiti descritti nell’art. 10, terzo comma, per le misure personali, e 27, secondo comma, per le misure reali, del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (e, quindi, essere deducibile in sede di legittimità) ove abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente riconducibile all’interno del perimetro della violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, omissis, Rv. 279435).
4. Ma ciò, in concreto, non è avvenuto.
La Corte territoriale ha dato atto: a) del valore dell’immobile acquistato (pari, secondo l’argomentata ricostruzione offerta dai giudici del merito, a 53 mila euro); b) delle concrete modalità dell’acquisto (perfezionato il 28 gennaio 2021, in virtù di procura speciale, attraverso tale P. L., residente allo stesso indirizzo della P. e del compagno, dando atto del precedente versamento integrale del prezzo); c) dell’insussistenza di un’effettiva disponibilità economica da parte dei formali intestatari, genitori della proposta, entrati in Italia nel 2017-2018 (N., dal novembre 2019 al 31 gennaio 2022, aveva conseguito un reddito di soli 8.116 euro; la moglie ha dichiarato, nel rogito, di essere casalinga e di non esercitare attività lavorative; la ditta individuale omonima, attivata nel 2020 e per la quale aveva percepito la somma complessiva di 15.593 euro, risultava cessata alla data del 15 febbraio 2021)
In questi termini, quindi, sul presupposto per cui la disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati al coniuge, ai figli ed ai conviventi è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l’assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 270083, in motivazione; Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015 – dep. 2016, T omissis, Rv. 266247), le circostanze dedotte (peraltro ampiamente vagliate dalla Corte territoriale) non son espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), sicché il motivo di ricorso prospettato dalla difesa si sostanzia, ancorché formulato sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, in una censura della motivazione offerta dalla Corte d’appello, non consentita in questa sede, posti i limiti di ricorribilità indicati nell’art. 10 d. lgs. n. 159 del 2011.
5. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 maggio 2026





