In materia di misure di prevenzione, è ammissibile dedurre il vizio di motivazione?

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Cass. pen., sez. II, 11/02/2026 (ud. 11/02/2026, dep. 14/05/2026), n. 17505 (Pres. Caputo, Rel. Colella)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia ammissibile, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, rigettava un appello proposto avverso un decreto emesso dal Tribunale della medesima città, dichiarando persistente la pericolosità sociale del prevenuto e ordinando l’esecuzione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni quattro, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ed il pagamento della somma di euro 5.000,00 a titolo di cauzione disposta in precedenza, fermo restando che, in  medio tempore, il medesimo Tribunale aveva disposto la cessazione degli effetti della misura di prevenzione, ordinando che la stessa venisse posta in esecuzione solo dopo la cessazione della misura di sicurezza in atto.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione dell’art. 14, comma 2 ter D.lgs. n. 159/2011.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, vi era quella secondo cui è inammissibile, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest’ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè laddove la motivazione si presenti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.

I risvolti applicativi

In materia di misure di prevenzione, il vizio di motivazione è deducibile in Cassazione solo se la motivazione è mancante o meramente apparente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o tale da non rendere comprensibile la ratio decidendi.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17505 Anno 2026

Presidente: CAPUTO ANGELO

Relatore: COLELLA SIMONETTA

Data Udienza: 11/02/2026

Data Deposito: 14/05/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

R. R., nato a …, il …;

rappresentato ed assistito dall’avv. G. C. – di fiducia;

avverso il decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria, emesso in data 01/07/2025;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;

letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Simone Perelli, ha chiesto il rigetto ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 01/07/2025 (depositato in data 29/09/2025) la Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, rigettava l’appello avverso il decreto emesso in data 19/02/2025 dal Tribunale di Reggio Calabria, dichiarava persistente la pericolosità sociale del prevenuto R. R. e ordinava l’esecuzione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni quattro, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ed il pagamento della somma di euro 5.000,00 a titolo di cauzione disposta in data 12/12/2012; medio tempore, peraltro, il medesimo Tribunale, con decreto in data 14/05/2025, disponeva la cessazione degli effetti della misura di prevenzione, ordinando che la stessa venisse posta in esecuzione solo dopo la cessazione della misura di sicurezza in atto.

2. Avverso detto decreto propone ricorso per Cassazione il difensore di R. R., affidandolo ad un unico articolato motivo, con il quale si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 14, comma 2 ter D.lgs. n. 159/201, assumendo che non sussisterebbe il presupposto dell’attualità della pericolosità sociale e che sarebbe assente ovvero apparente la motivazione al riguardo. In particolare, la difesa osserva che si tratta di misura di prevenzione disposta nel 2012 (per fatti del 2008) e mai eseguita, fondata sul fatto che il R. è stato condannato in qualità di partecipe della …, nel processo “…”; si lamenta l’omessa valutazione degli elementi positivi allegati dalla difesa in grado di incidere sull’attualità della pericolosità, quali la liberazione anticipata, lo svolgimento di attività lavorativa, la regolarità dei colloqui con i familiari, l’attività di volontariato svolta, nonché il lungo periodo di detenzione protrattosi per quattordici anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. L’art. 14 comma del D.Lgs. n. 159/2011, cui sono stati aggiunti i commi 2-bis e 2-ter, dall’art. 4 della Legge 17 ottobre dei 2017 n. 161, prevede che l’esecuzione della sorveglianza speciale debba restare sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare (comma 2- bis) o a detenzione per espiazione di pena (comma 2-ter). Per il caso di detenzione per espiazione pena, la norma, inoltre, richiede, all’esito della detenzione — non più protrattasi necessariamente per almeno due anni per effetto dell’intervento della Corte Cost. n. 162 del 17 ottobre 2024 — la verifica dell’attuale pericolosità ad opera del Tribunale, anche d’ufficio. Il Tribunale competente deve, ai fini del decidere, assumere le necessarie informazioni presso l’Amministrazione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il Tribunale adotta il decreto di revoca del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se, invece, la pericolosità persiste, il Tribunale ordina l’esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all’interessato (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952).

Ai fini del giudizio di pericolosità sociale, è necessario accertare, così come si evince dall’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, se al proposto siano attribuibili fatti sintomatici di pericolosità sociale, di qualunque tipo, purché obiettivamente verificabili e, quindi, pur se non costituenti reato (Sez. 6, n. n. 49583 del 03/10/2018, omissis, Rv. 274434 – 01).

Con riferimento al giudizio di attualità della pericolosità sociale, questa Corte ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare «in concreto» la persistenza della pericolosità del proposto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l’epocadell’accertamento penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e quando tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o, comunque, esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le altre, Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, omissis, Rv. 266184).

2.1. Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale per il proposto detenuto, sottoposto a misura di prevenzione personale sospesa, si osserva che, nel caso al vaglio, la Corte di appello, con il decreto impugnato, ha dato conto, con ragionamento non apparente e senz’altro completo, di avere considerato, in concreto, la persistenza dell’attualità della pericolosità qualificata del proposto, tenendo conto del lungo tempo decorso, esente da condotte sintomatiche di pericolosità, tra l’epoca della misura di prevenzione (decreto del 12/12/2012) e il momento in cui è cessato il periodo detentivo (sofferto dal 14/12/2012 fino al 27/06/2024) nei confronti delR., poi sottoposto, all’atto della scarcerazione, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3 (giusta ordinanza dell’Ufficio di sorveglianza di Sassari del 25/06/2024).

2.2. La Corte di appello, infatti (p.3 ordinanza impugnata), quanto alle condotte pregresse al periodo detentivo, e comunque di espiazione della pena in misura alternativa, ha richiamato plurimi elementi, già posti a base del decreto di applicazione della misura di prevenzione confermata in secondo grado: il lunghissimo elenco di precedenti penali di polizia a carico di R. nel periodo compreso tra il 1987 e il 2010, sintomatici di spiccata pericolosità sociale; le numerose frequentazioni con soggetti pregiudicati; le diverse condanne per ricettazione, associazione di tipo mafioso, bancarotta fraudolenta, detenzione illegale di armi e munizioni, resistenza pubblico ufficiale ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Viene, poi, evidenziato che R. è stato sottoposto, nell’ambito del procedimento penale c.d. “…” dal dicembre 2010, alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art 416 bis cod. pen.; è stato condannato alla pena di otto anni di reclusione procedimento “…” per partecipazione ad associazione mafiosa; è stato condannato alla pena di anni 17 di reclusione, in qualità di capo promotore della cosca “…” e per il reato di cui all’art 512 bis cod. pen. dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza in data 01/07/2016, divenuta definitiva in data 04/05/2018.

2.3. Ai fini della conferma della attualità della pericolosità sociale del proposto, la Corte di merito ha quindi valorizzato (p. 11 ordinanza impugnata) la complessiva personalità del R., risultante dalla dedizione a condotte illecite e antisociali che si esprimevano, in particolare, nel ruolo di vertice di assoluto rilievo da lui ricoperto nei contesti ‘ndranghetistici, richiamando anche i principi sanciti da questa Corte in materia di valutazione dell’“attualità” della pericolosità del proposto appartenente ad associazione di tipo mafioso, specie in posizione apicale, secondo i quali, in presenza di specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto, la detenzione patita non elide la permanenza del vincolo associativo (sez. 6, sent. n. 20577 del 07/07/2020 Rv. 27906 -01; sez. 2, sent. 8461 del 24/01/2017, Rv. 269121-01). Sono state specificamente affrontate in modo esaustivo le ragioni in forza delle quali, nonostante il notevole periodo di detenzione ininterrottamente sofferto, in considerazione delle condanne riportate, del ruolo di vertice riconosciuto in contesti mafiosi e nella cosca mafiosa “…”, deve confermarsi l’attualità della pericolosità sociale del proposto, del resto confermata anche alla data del 24/9/2024, allorché il Magistrato di Sorveglianza di Sassari con la citata ordinanza – nonostante quanto sostenuto nel ricorso, ove si riferisce di una revoca anticipata – sostituiva la misura di sicurezza detentiva della casa lavoro con quella della libertà vigilata per tre anni, con decorrenza dalla sua scarcerazione avvenuta il 27/06/2024.

3. La motivazione della Corte di merito, pertanto, appare completa, congrua, priva delle violazioni di legge dedotte e non risulta, in alcuna parte, apparente o carente. Va, infatti, considerato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, confortato anche dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015), nel procedimento di prevenzione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili con ricorso per cassazione — che è ammesso soltanto per violazione di legge — l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (tra le tante, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, omissis, Rv. 266365; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, omissis, Rv. 260246).

È, quindi, inammissibile, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest’ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè laddove la motivazione si presenti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile

con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/02/2026

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