In materia di confisca di prevenzione, cosa si intende per prova nuova rilevante ai fini della revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011?

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Cass. pen., sez. V, 21/10/2025 (ud. 21/10/2025, dep. 22/01/2026), n. 2683 (Pres. Miccoli, Rel. Mele)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava, in materia di confisca di prevenzione, cosa si intende per prova nuova rilevante ai fini della revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 [1].

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Brescia, sezione misure di prevenzione, dichiarava inammissibile un’istanza, avanzata da un legale rappresentante di una società in liquidazione, quale terza interessata, con cui aveva chiesto la revocazione ai sensi dell’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 del decreto del Tribunale di Milano n. 89/16, che aveva disposto la confisca (tra gli altri) di un terreno.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva in Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in «tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore» (Cass. pen., Sez. un., 26/05/2022, n. 43668).

I risvolti applicativi

In materia di confisca di prevenzione, ai fini della revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011, costituisce prova nuova, sia quella sopravvenuta alla definizione del procedimento, sia quella preesistente ma scoperta incolpevolmente dopo la definitività della misura, restando esclusa la prova già deducibile e non dedotta, salvo il caso di impossibilità per causa di forza maggiore.

[1]Ai sensi del quale: “1.  La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’articolo 11 dello stesso codice: a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b)  quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c)  quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato. 2.  In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura. 3.  La richiesta di revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l’interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile. 4.  Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell’articolo 46”.

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