Reato di molestia o disturbo alle persone: quando ricorre il requisito della pubblicità del luogo?

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Cass. pen., sez. I, 12/06/2026 (ud. 12/06/2026, dep. 1/10/2026), n. 35162 (Pres. Casa, Rel. Gavoni)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando ricorre il requisito della pubblicità del luogo ai fini del reato di molestia o disturbo alle persone.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Aosta, in sede di giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, definito con rito abbreviato, condannava gli imputati alla pena di euro duecento di ammenda ciascuno per il reato di cui agli artt. 110, 660 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati.

In particolare, tra i motivi ivi addotti, costoro deducevano l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità per l’assenza di condotte in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva i motivi suesposti infondati.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai «fini del reato di cui all’art. 660 cod. pen., il requisito della pubblicità del luogo sussiste tanto nel caso in cui l’agente si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico ed il soggetto passivo in luogo privato, tanto nell’ipotesi in cui la molestia venga arrecata da un luogo privato nei confronti di chi si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico») (Sez. 1, n. 6759 del 03/02/2026).

I risvolti applicativi

Ai fini del reato di cui all’art. 660 cod. pen., il requisito della pubblicità del luogo sussiste sia nell’ipotesi in cui l’agente si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico e il soggetto passivo in luogo privato, sia nel caso inverso.

[1]Ai sensi del quale: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.  Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35162 Anno 2026

Presidente: CASA FILIPPO

Relatore: GAVONI ANNA M.

Data Udienza: 12/06/2026

Data Deposito: 01/10/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

T. G., nato a … il …

C. M. T., nato ad … il …

S. C. A., nato ad … il …

avverso la sentenza del 07/11/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Aosta

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Anna M. Gavoni;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale SIMONE PERELLI

lette le memorie di replica trasmesse dall’avv. G. P. e dall’avv. G. F., nonché dall’avv. M. R. B.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Aosta, in sede di giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, definito con rito abbreviato, condannava G. T., M. T. C. e C. A. S. alla pena di euro duecento di ammenda ciascuno per il reato di cui agli artt. 110, 660 cod. pen., commesso dal maggio 2023 e tutt’ora in corso ai danni di D. V. e dei suoi congiunti.

2. Avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Aosta, proponevano ricorso M. T. C., C. S. e G. T..

2.1. La ricorrente M. T. C., con atto a firma dell’Avv. G. P. e dell’avv. G. F., deduce quattro motivi.

2.1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale per contraddittorietà della motivazione in relazione all’insussistenza della condotta per petulanza e per altro biasimevole motivo.

Il Giudice dell’udienza preliminare, nell’accertare le condotte poste in essere dagli imputati indipendenti da reazione per atti subiti dalle persone offese e nel ritenere assente la reciprocità delle molestie, si contraddice in più passaggi della sentenza, in particolare dove richiama le dichiarazioni rese da M. M., F. A. P., S. R. e quelle rese dall’imputata M. T. C., non valutando i documenti prodotti dalla difesa, ovvero: il provvedimento del Tribunale di Aosta emesso in data 11 novembre 2021 (che

ordinava, in favore della C., a D. V. e L. C. J. di rimuovere i rifiuti ed altri oggetti), la querela sporta dagli imputati M. T. C. e G. T. in data 4 maggio 2022 (per molestie ricevute), la richiesta di archiviazione del 23 settembre 2022 (in cui si afferma che “le condotte moleste poste in essere dagli indagati non assumono rilevanza penale, giacché ne è stata verificata la natura reciproca e ritorsiva”), l’azione possessoria di M. T. C. in data 11 giugno 2023 e l’ordinanza di nomina di consulente tecnico d’ufficio (da cui emerge che gli imputati chiedessero la reintegrazione nel possesso contro i vicini e “di porre fine alle molestie del possesso e/o dei diritti di veduta”), la sentenza del Tribunale di Aosta n. 251/2024 del 17 giugno 2024 (in cui si rigetta la domanda della querelante V. di divisione del piazzale).

Il Giudice dell’udienza preliminare non avrebbe riconosciuto la reciprocità delle condotte moleste evidenziando la ricorrente come, alla base del deterioramento della situazione, vi fosse la conflittualità reciproca e perdurante tra gli imputati ed i coniugi V.-J., fondando il convincimento sul

rapporto di immediatezza delle accuse e non tenendo conto della situazione conflittuale e dell’interesse della persona offesa nel procedimento penale.

2.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per contraddittorietà della motivazione in relazione alla modesta entità delle condotte.

Denuncia la ricorrente la contraddittorietà della motivazione che definisce le condotte poste in essere singolarmente prese di modesta entità per poi accertare la loro rilevanza penale, osservando che sarebbero soltanto due i fatti contestati alla C., ovvero il passare nello stretto spazio tra il muro e l’autovettura dei vicini e, in una sola occasione, di aver spruzzato acqua con la pompa dal proprio terrazzo sulla parte di terrazzo di proprietà di D. V..

2.1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per l’assenza di condotte in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Evidenzia la ricorrente che alcune delle condotte contestate sono state commesse in luogo privato.

2.1.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in punto di concorso di persone nel reato.

Il Giudice dell’udienza preliminare, a fronte di condotte monosoggettive descritte nei sedici punti che formano il capo di imputazione, omette di definire il contributo specifico di ciascuno degli imputati e di motivare se l’azione, materiale o morale, sia sorretta dal necessario dolo di concorso.

2.2. Il ricorrente C. S., con atto a firma dell’Avv. M. R. B., deduce tre motivi.

2.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale ed, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la violazione di legge, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato in relazione all’insussistenza della condotta per petulanza o per altro biasimevole motivo e del mancato riconoscimento del rapporto di reciprocità.

Lamenta il ricorrente l’omessa valorizzazione del requisito della petulanza o di altro biasimevole motivo e la erronea valutazione della insussistenza del rapporto di reciprocità tra le condotte contestate al S. e le vessazioni subite ad opera della C. e del di lei marito, omettendo la sentenza di tener conto della sentenza emessa dal Tribunale di Aosta in data 17 giugno 2024, della causa possessoria intentata nei confronti della persona offesa dalla C., dell’ordinanza di archiviazione resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta in data 7 giugno 2023.

2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale ed ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato per l’assenza di condotte in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il ricorrente lamenta che in ordine all’episodio del maggio 2023 contestato al S. non sarebbe sussistente il requisito della commissione del reato in luogo pubblico o aperto al pubblico essendo stato consumato in luogo di proprietà privata.

2.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale ed ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato per difetto di motivazione in relazione al concorso di persone nel reato.

Lamenta il ricorrente che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe omesso di indicare il contributo apportato da ogni singolo concorrente ai vari episodi contestati e gli elementi da cui ha tratto la sussistenza del concorso di persone nel reato.

2.3. Il ricorrente G. T., con atto a firma dell’Avv. G. P. e G. F., deduce quattro motivi.

2.3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale ed, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in relazione all’insussistenza della condotta per petulanza o per altro biasimevole motivo.

Le dichiarazioni rese dalle persone offese sarebbero in linea con quanto dichiarato dagli imputati a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e non sarebbero state considerate numerose prove (in particolare il provvedimento del Presidente di Aosta del giorno 11 novembre 2021; la querela sporta dagli imputati M. T. C. e G. T. in data 4 maggio 2022; la richiesta di archiviazione del 23 settembre 2022; l’azione possessoria introdotta da M. T. C. in data 11 giugno 2023; la sentenza del Tribunale di Aosta del 17 giugno 2024).

Sostiene il ricorrente che la conflittualità reciproca e perdurante tra gli imputati e le persone offese escluderebbe il reato contestato.

2.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale ed ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in relazione alla modesta entità delle condotte.

La contraddittorietà della motivazione emergerebbe proprio dal contenuto della sentenza che afferma ripetutamente che le condotte poste in essere sono di modesta entità e che tali atti “in sé considerati, potrebbero ritenersi di natura lieve o tollerabile nell’ambito di un normale rapporto di vicinato”.

2.3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale per l’assenza di condotte in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Sostiene il ricorrente che alcune delle condotte contestate sono state pacificamente poste in essere in luogo privato e che il piazzale dell’autofficina non può essere considerato luogo aperto al pubblico.

2.3.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale ed ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in punto di concorso di persone nel reato.

Il ricorrente deduce che la motivazione non fornisce alcuna spiegazione in ordine al contributo, materiale o morale, che ciascun imputato avrebbe apportato alla realizzazione del fatto unitario di molestia, che si sarebbe articolato in diversi momenti.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza in accoglimento dell’ultimo motivo dei ricorsi proposti.

4. In data 3 giugno 2026, l’avv. G. P. e l’avv. G. F. per i ricorrenti C. e T. trasmettevano memoria di replica insistendo per l’accoglimento dei motivi del ricorso.

5. In data 4 giugno 2026, l’avv. M. R. B. per il ricorrente S. trasmetteva memoria di replica insistendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nei limiti che seguono.

2. Va premesso che la contravvenzione prevista dall’art. 660 cod. pen. mira a tutelare la tranquillità pubblica, che può essere turbata in conseguenza di fatti di disturbo o molestia che, posti in essere ai danni di un singolo individuo, possono determinare reazioni tali da causare danni per l’ordine pubblico. Ebbene, l’elemento materiale del reato, il quale è a forma libera, potendo manifestarsi secondo non tipizzati comportamenti molesti, consiste in qualsiasi condotta che, interferendo nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione, sia oggettivamente idonea a molestare o disturbare terze persone, purché realizzata «in luogo pubblico o aperto al pubblico» oppure, in alternativa, «con il mezzo del telefono» (ipotesi che qui non rileva) e sia connotata da «petulanza o altro biasimevole motivo». Mentre il disturbo può essere integrato da una condotta che altera le normali condizioni in cui si svolge l’occupazione delle persone, la molestia suole identificarsi in ciò che altera dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, essendo irrilevante se si tratti di alterazione durevole o momentanea (Sez. 1, n. 32770 del 10/09/2025, N., non mass.); tanto è stato confermato dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare Corte cost., sent. n. 172 del 2014) che, aderendo al significato assunto dalla parola secondo il senso comune, ha evidenziato che “molestare” significa «alterare in modo fastidioso o importuno l’equilibrio psichico di una persona normale», essendo questo «il significato evocato dall’art. 660 cod. pen., norma che fa riferimento alla

molestia per definire il risultato di una condotta». In sede di legittimità, si è chiarito ulteriormente che per l’integrazione della fattispecie è necessaria un’effettiva e significativa intrusione nell’altrui sfera personale, vieppiù se sia connotata da un’apprezzabile estensione temporale, che assurga al rango di molestia o disturbo (Sez. 5, n. 52585 del 27/10/2017, omissis, Rv. 271634-01). Rilevante, anche in relazione al caso di specie, è sottolineare che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 6064 del 06/12/2017, Rv. 272397 – 01 ha affermato che «Ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall’art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l’elemento materiale costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all’ipotesi del reato continuato». Più di recente si è precisato (Sez. 1, n. 12703 del 17/01/2025 Rv. 287787 – 01) che «Il reato di molestia o disturbo delle persone, seppure non ha natura necessariamente abituale, potendosi quindi perfezionare anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall’art. 660 cod. pen., può in concreto assumere tale forma, incompatibile con la continuazione, quando è proprio la reiterazione delle condotte a creare disturbo ovvero molestia, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico» (Sez. 1, n. 16069 del 24/04/2026 Ud., Rv. 290008 – 01).

3. Ciò premesso, il motivo relativo al mancato riconoscimento del fatto di modesta entità (motivo n. 2 dei ricorsi C. e T.) è infondato, posto che i ricorrenti C. e T. male interpretano il ragionamento del Giudice dell’udienza preliminare che ha correttamente distinto la natura di lieve entità dei singoli atti, dalla natura molesta della condotta quale si desume dalla continua ripetizione di tali atti nel tempo oltre che dalla loro obiettiva insidiosità (v. pagg. 12-13 della sentenza impugnata).

Il Collegio, in tal senso, intende dare continuità alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata che ha puntualizzato che «Il reato di molestia o disturbo delle persone, seppure non ha natura necessariamente abituale, potendosi quindi perfezionare anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall’art. 660 cod. pen., può in concreto assumere tale forma, incompatibile con la continuazione, quando è proprio la reiterazione delle condotte a creare disturbo ovvero molestia, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico» (Sez. 1, n. 12703 del 17/01/2025 Rv. 287787 – 01; Sez. 1, n. 16069 del 24/04/2026 Ud., Rv. 290008 – 01).

4. Parimenti infondato è il motivo relativo all’assenza di condotte in luogo pubblico o aperto al pubblico (motivo n. 3 dei ricorsi C. e T., motivo n. 2 del ricorso S.).

4.1. In tal senso “ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone, si intende aperto al pubblico il luogo, anche privato, al quale possono accedere un numero indeterminato di persone ovvero una categoria di persone con determinati requisiti, pur se solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto su quel luogo, sicché è tale uno spazio condominiale. (In motivazione la Corte ha, altresì, chiarito che il requisito della pubblicità del luogo di commissione del reato di cui all’art. 660 cod. pen. è integrato anche qualora solo uno dei due soggetti – l’imputato, ovvero la vittima – si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico).

4.2. Giova rammentare, circa “ambientazione” del reato di cui all’art. 660 cod. pen. (quando non è alternativamente commesso con il «mezzo del telefono»), la necessità che il disturbo o la molestia debbono essere realizzati «in luogo pubblico o aperto al pubblico».

4.2.1. Quanto alla espressione «luogo pubblico o aperto al pubblico» – che, non accompagnata dalla condizione della contemporanea presenza di più persone (art. 266, ultimo cpv., n. 2, cod. pen.) ricorre negli artt. 352, 404, 405, 660, 663, 688, 689, 690, 718, 720, 725, 726 cpv. – secondo dottrina e giurisprudenza consolidate sta a indicare: per «luogo pubblico», quello libero, di diritto o di fatto, continuativamente libero a tutti, o a un numero indeterminato di persone; per «luogo aperto al pubblico», quello, anche privato, ma al quale un numero indeterminato ovvero un’intera categoria di persone può accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo, sicché la effettiva possibilità di considerare un luogo privato “aperto al pubblico” è comunque questione di fatto, perché dipende dalle condizioni all’accesso poste dal titolare dello ius excludendi (cfr. Sez. 1, n. 37596 dell’11/07/2014, omissis, non mass.).

4.2.2. Con specifico riguardo ai contesti condominiali, si è riconosciuto aperto al pubblico agli effetti dell’art. 660 cod. pen. quel luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti (Sez. 1, n. 28853 del 16/06/2009, omissis Rv. 244301-01: fattispecie relativa ad una pluralità di episodi accaduti all’interno di un edificio condominiale).

4.2.3. Devono, altresì, essere considerati luoghi aperti al pubblico l’androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni (Sez. 6, n. 9888 del 6/06/1975, omissis, Rv. 131021-01).

4.2.4. Va poi ribadita la risalente affermazione secondo la quale per integrare il requisito della pubblicità del luogo di commissione del reato di cui all’art. 660 cod. pen. è sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo, ovvero quello passivo, si trovi – almeno uno di essi – in luogo pubblico o aperto al pubblico (Sez. 1, n. 11524 del 24/04/1986, omissis, Rv. 174068-01: «Ai fini del reato di cui all’art. 660 cod. pen., il requisito della pubblicità del luogo sussiste tanto nel caso in cui l’agente si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico ed il soggetto passivo in luogo privato, tanto nell’ipotesi in cui la molestia venga arrecata da un luogo privato nei confronti di chi si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico») (Sez. 1, n. 6759 del 03/02/2026 Ud., Rv. 289493 — 01).

4.3. Nel caso di specie, la ricostruzione del fatto accolta dal giudice di merito evidenzia che alcuni luoghi condominiali in cui si sono verificate le molestie (a differenza di quelli che hanno dato origine alla contestazione ex art. 659 cod. pen.) erano senz’altro accessibili ad una categoria di persone aventi determinati requisiti (per tutti i clienti dell’officina).

4.3.1. Dalla acquisita denuncia-querela si ricava infatti che le condotte moleste sono state percepite dalla persona offesa nel “piazzale comune” (v. pag. 5 e segg. della sentenza impugnata).

4.3.2. Il Giudice dell’udienza preliminare ricostruisce diversi episodi occorsi nel piazzale suddetto; d’altra parte, sarebbe bastato anche solo un episodio avvenuto in luogo aperto al pubblico a configurare il reato in contestazione, posto che a livello consumativo la contravvenzione de qua non ha natura necessariamente abituale, potendosi quindi perfezionare anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall’art. 660 cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 3758 del 07/11/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258260-01; Sez. 1, n. 6759 del 03/02/2026 Ud., Rv. 289493 — 01).

5. Fondato, viceversa, il motivo -sviluppato in più punti- relativo all’insussistenza della condotta per petulanza o per altro biasimevole motivo (motivo n. 1 dei tre ricorsi) ed al mancato riconoscimento del rapporto di reciprocità (motivo n. 1 del ricorso S.).

5.1. Se la premessa giurisprudenziale svolta consente di ritenere in astratto configurabile il reato contestato in quanto la sentenza impugnata motiva puntualmente sulla oggettiva sussistenza dei singoli atti di molestie descritti in dettaglio nel capo di imputazione (v. pagg. 5-13 della sentenza impugnata), carente è la motivazione della sentenza quanto al motivo relativo alla cd. reciprocità delle molestie, la cui valutazione in concreto e relativa ai singoli elementi posti in evidenza dai ricorrenti è sfuggita al Giudice dell’udienza preliminare. Correttamente, invero, con la sentenza impugnata il Giudice ha premesso che “il reato di molestia o disturbo alle persone, presupponendo che la condotta sia stata tenuta “per petulanza o per altro biasimevole motivo”, non è configurabile nel caso in cui le molestie siano state reciproche e, dunque, quando tra le stesse vi sia stato un rapporto di immediatezza o, comunque, un nesso di interdipendenza” (Sez. 5 n. 11679 del 13/12/2022 Ud., Rv. 284250 — 01); ma in concreto, con una formula astrattamente corretta, ha omesso di riportare i singoli atti congiuntamente contestati al periodo temporale cui si riferiscono il provvedimento del Tribunale di Aosta emesso in data 11 novembre 2021, la querela sporta dagli imputati M. T. C. e G. T. in data 4 maggio 2022, la richiesta di archiviazione del 23 settembre 2022, l’ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta in data 7 giugno 2023, l’azione possessoria di M. T. C. in data 11 giugno 2023 e l’ordinanza di nomina di consulente tecnico d’ufficio, la sentenza del Tribunale di Aosta n. 251/2024 del 17 giugno 2024.

5.2. Annullata l’ordinanza, dunque, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta, nel nuovo giudizio, dovrà valutare, in motivazione, tali elementi.

6. Il motivo relativo al concorso di persone nel reato (motivo n. 4 ricorsi C. e T., motivo n. 3 ricorso S.) è fondato.

6.1. Posto che il reato di cui all’art. 660 cod. pen. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà, va premesso che “in tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l’obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti” (Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021 Ud., Rv. 282295 -01).

6.2. In punto di diritto, le Sezioni Unite di questa Corte, ormai da oltre un decennio (cfr. sent. n. 45276 del 30/10/2003, omissis, Rv. 226101) – dopo aver ricordato che, in tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) – hanno aggiunto che l’atipicità della condotta criminosa concorsuale non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite, è suscettibile di essere applicato a qualsiasi forma di manifestazione del concorso di persone nel reato: dunque, non soltanto al concorso morale, ma anche al concorso materiale. Ed invero è dato di comune esperienza che, nel concorso di persone nel reato, soltanto gli esecutori materiali pongono in essere una azione criminosa conforme a quella prevista dalla fattispecie incriminatrice di parte speciale, mentre gli altri correi realizzano condotte atipiche, che valutate isolatamente (e, quindi, a prescindere dal contesto nel quale si collocano) potrebbero anche risultare non illecite: ciò in quanto le norme di parte speciale del codice sono costruite con riferimento alla commissione monosoggettiva del reato.

All’affermazione della penale responsabilità dei concorrenti, che non abbiano compiuto alcuna azione tipica, si può perviene, ricorrendone i presupposti applicativi, mediante le norme di parte generale sul concorso di persone, norme che, fondendosi con quelle di parte speciale, comportano una estensione della tipicità, consentendo così di punire anche azioni atipiche. Il problema di stabilire quando l’attività concorsuale di partecipazione diviene penalmente rilevante è stato quindi risolto nel nostro sistema penale alla luce del generale principio della pari responsabilità dei concorrenti: qualunque condotta che abbia apportato un qualunque contributo alla realizzazione al fatto reato integra una partecipazione penalmente rilevante. Così come qualunque condizione, senza la quale un determinato evento non si sarebbe verificato, è causa dello stesso, così qualunque condotta, senza la quale quel determinato reato, con le sue concrete modalità, non sarebbe venuto in essere, è causa di esso (ed è, quindi, penalmente rilevante).

La clausola di riserva contenuta alla fine dell’art. 110 c.p. (“salve le disposizioni degli articoli seguenti”) e la previsione della minima partecipazione quale attenuante speciale (art. 114 comma 1 c.p.) stanno per l’appunto a significare che, fermo restando che chiunque abbia apportato un sia pure minimo contributo causale deve rispondere del reato, comunque allo stesso può essere applicata una

pena inferiore rispetto agli altri correi quando il suo apporto si sia rivelato del tutto secondario. In altri termini: il ruolo effettivamente svolto da ciascun concorrente, sempre che abbia avuto un apporto causale, rileva esclusivamente ai fini della graduazione della responsabilità (e non già della sua affermazione).

6.3. Nel caso in esame, la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare conferma la natura plurisoggettiva del reato e la responsabilità dei tre imputati, senza motivare su quali elementi di prova si fondi il concorso dal momento che, materialmente, i singoli atti molesti risultano essere stati commessi da uno solo degli imputati; all’imputato T. risulta contestato il numero maggior di atti molesti; agli imputati S. e C. risultano rispettivamente contestati numero sei atti molesti e numero cinque atti molesti. L’unico atto contestato a tutti e tre gli imputati è quello descritto nella prima interlinea del capo di imputazione: “in plurime occasioni tra il maggio e l’ottobre 2023, C., S. e T., pur avendo a disposizione l’intero piazzale, transitavano immotivatamente tra il muro e l’auto parcheggiata … tg. … di proprietà di V. D., sfregando vari oggetti (prevalentemente sacchi dell’immondizia) contro la carrozzeria lato baule della predetta autovettura”.

6.3.1. In relazione a tale episodio, nella motivazione della sentenza impugnata è ripreso il contenuto della querela sporta dalla V. in data 2 novembre 2023 che fa riferimento, in realtà, al solo S. che “avrebbe trascinato contenitori contro la vettura della denunciante”.

7. Consegue, dunque, l’annullamento (…) con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta in diversa persona fisica, che dovrà valutare in concreto anche il reale contributo offerto dai singoli ricorrenti negli episodi rispettivamente loro contestati nel capo

di imputazione, (…).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Aosta in diversa persona fisica.

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