Cass. pen., sez. II, 2/10/2026 (ud. 2/10/2026, dep. 15/10/2026), n. 36376 (Pres. Messini D’Agostini, Rel. Cardamone)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando si perfeziona la truffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario su carta dotata di IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Torino confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Asti con la quale l’imputata stata condannata alla pena di un anno di reclusione e 300 euro di multa per delitti di truffa contestati ai capi D, G, e H, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusata il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione alle norme sulla competenza per territorio.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la truffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario su carta dotata di IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale, in quanto operazione assimilabile ad un bonifico bancario, in cui l’ordine di pagamento non è contestuale all’accredito, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 25992 del 01/07/2025).
I risvolti applicativi
La truffa contrattuale tramite bonifico su carta IBAN, non essendo l’ordine contestuale all’accredito, si perfeziona nel momento e nel luogo della riscossione della somma (ingiusto profitto) da parte dell’agente, e non in quello della disposizione di pagamento della persona offesa.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2
Num. 36376
Anno 2026
Presidente: MESSINI D’AGOSTINI PIERO
Relatore: CARDAMONE DANIELA
Data Udienza: 02/10/2026
Data Deposito: 15/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G. J., nata a … il …
avverso la sentenza del 28/04/2026 della Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Luigi Cuomo, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 aprile 2026, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 31 marzo 2025 del Tribunale di Asti con la quale J. G. è stata condannata alla pena di un anno di reclusione e 300 euro di multa per delitti di truffa contestati ai capi D, G, e H, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod. pen.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2 e 157 cod. pen., sostenendo che i reati contestati, commessi tra il 2 agosto 2017 e il 29 marzo 2018, si sarebbero estinti per prescrizione già nel corso del giudizio di merito.
Assume che, trattandosi di fatti soggetti alla l. n. 103 del 2017, l’art. 161-bis cod. pen. non sarebbe applicabile ai reati commessi anteriormente al 31 dicembre 2019, in quanto più sfavorevole. Le successive modifiche in materia di prescrizione, culminate nella riforma Cartabia, avrebbero abrogato la sospensione conseguente alle sentenze di primo e secondo grado, rendendo applicabile ai fatti commessi sino a tale data la disciplina c.d. ex Cirielli.
Contesta, infine, il computo dei periodi di sospensione effettuato dalla Corte territoriale, deducendo che quella per legittimo impedimento non potesse superare sessanta giorni e che i reati fossero comunque prescritti prima della definizione del giudizio di merito.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione alle norme sulla competenza per territorio, lamentando che il processo sia stato celebrato dinanzi al Tribunale di Asti anziché davanti al giudice territorialmente competente.
Rappresenta di avere tempestivamente sollevato l’eccezione nei gradi di merito e sostiene che la competenza spettava al Tribunale di Salerno, in relazione al primo fatto contestato in ordine cronologico, ovvero, con riferimento ai singoli capi di imputazione, ai Tribunali di Monza, Torino e Cuneo.
Deduce che le condotte sarebbero state realizzate mediante ricariche su carta PostePay intestata all’imputata e che nessuna delle persone offese risiedeva nel circondario di Asti o vi aveva effettuato i pagamenti. La lesione patrimoniale si sarebbe, pertanto, verificata nei luoghi in cui le persone offese avevano disposto i versamenti, con conseguente incompetenza del Tribunale di Asti.
Aggiunge che a diversa conclusione non condurrebbe la circostanza che alcune ricariche fossero state eseguite mediante bonifico sulla carta prepagata, poiché tale modalità comporterebbe l’immediata perdita della disponibilità della somma da parte dell’ordinante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con motivi manifestamente infondati.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2.1. I delitti per i quali si procede sono stati commessi tra il 12 febbraio 2018 e il 29 marzo 2018 e, alla data della sentenza di primo grado, pronunciata il 31 marzo 2025, il termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, non era maturato per alcuno di essi, e ciò anche senza tenere conto dei periodi di sospensione della prescrizione di 221 giorni (dal 1 luglio 2024 al 9 dicembre 2024 e dal 9 dicembre 2024 per sessanta giorni) come indicati nella sentenza della Corte di appello e, del tutto genericamente, contestati dal ricorrente.
2.2. Viene, invero, in rilievo l’applicazione, ratione temporis, dell’art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, poiché le condotte consumative ricadono nell’ambito temporale di applicazione della disciplina introdotta da tale legge, compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, omissis, Rv. 288175-01).
Dal termine ex art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, decorrente il 30 giugno 2025, ovvero novanta giorni dalla data della pronuncia della sentenza intervenuta il 31 marzo 2025, il corso della prescrizione è rimasto sospeso, ai sensi dell’art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che ha definito il grado successivo, intervenuta il 28 aprile 2026, e dunque per un periodo di nove mesi e ventinove giorni, inferiore al limite massimo di un anno e sei mesi previsto dalla legge.
Il corso della prescrizione è quindi ripreso sino alla scadenza, in data 13 maggio 2026, del termine di quindici giorni per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, emessa il 28 aprile 2026.
Dalla scadenza, in data 13 maggio 2026, del termine fissato per il deposito della motivazione della sentenza di appello ha operato l’ulteriore sospensione prevista per il giudizio di cassazione, di quattro mesi e diciannove giorni, sino alla pronuncia del dispositivo della presente sentenza, intervenuta il 2 ottobre 2026 e, dunque, prima del decorso del periodo massimo di un anno e sei mesi, che sarebbe scaduto il 13 novembre 2027.
Ne consegue che, alla data della pronuncia della presente sentenza, il termine di prescrizione non era ancora decorso, sicché la relativa doglianza è manifestamente infondata.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
3.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la truffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario su carta dotata di IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale, in quanto operazione assimilabile ad un bonifico bancario, in cui l’ordine di pagamento non è contestuale all’accredito, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 25992 del 01/07/2025, omissis, Rv. 288325-01).
3.2. La Corte di appello ha ritenuto accertato che la carta PostePay sulla quale confluivano i pagamenti fosse collegata a un conto corrente munito di IBAN collegato a un conto corrente intestato all’imputata e ha conseguentemente ritenuto che la competenza per territorio appartenesse alla autorità giudiziaria di Asti, facendo corretta applicazione del principio di diritto sopra enunciato.
Il ricorrente non censura specificamente l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa il collegamento della carta PostePay a un conto corrente, né deduce alcun travisamento della prova sul punto. Egli si limita, invece, ad affermare, in termini generici, che le condotte truffaldine sarebbero state realizzate mediante ricariche di una carta PostePay intestata all’imputata e che la lesione patrimoniale si sarebbe verificata nei territori ricompresi nei circondari di Salerno, Torino, Monza e Cuneo, anziché in quello di Asti.
La doglianza, pertanto, non si confronta con la ragione posta a fondamento della sentenza impugnata, fondata sul presupposto, non efficacemente contestato, che i versamenti fossero confluiti su una carta dotata di IBAN collegata a un conto corrente intestato all’imputata, con conseguente applicazione dei principi elaborati da questa Corte in materia di individuazione del luogo di consumazione del reato.
4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 02/10/2026





