Cass. pen., sez. II, 9/05/2025 (ud. 9/05/2025, dep. 22/05/2025), n. 19140 (Pres. Agostinacchio, Rel. Leopizzi)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando si consuma il reato di truffa contrattuale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Cagliari, rigettando un appello proposto dalla parte civile, aveva confermato una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città che, a sua volta, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di talune persone accusate di avere commesso il reato di cui agli artt. 110-640 cod. pen., estinto per prescrizione.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione la difesa della parte civile che, con un unico motivo, censurava, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’individuazione del momento consumativo della truffa contestata.
In particolare, secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto dell’ulteriore pregiudizio cagionato alla persona offesa, mediante la protrazione dei raggiri anche nella fase esecutiva del contratto, venendo meno all’impegno di successiva intestazione pro quota dell’immobile al verificarsi della condizione pattuita.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato, reputando come la Corte territoriale avesse fatto una corretta applicazione del seguente principio di diritto: il danno patrimoniale della truffa non può essere costituito dal mancato adempimento delle obbligazioni mendacemente assunte dalle imputate, poiché proprio nell’assunzione di un simile fraudolento impegno negoziale (non sorretto da alcuna volontà di adempimento) consiste precisamente la condotta di artificio, quale rappresentazione di una realtà inesistente, non sovrapponibile all’evento di danno (si aggiunge, peraltro, nella sentenza impugnata che, in difetto dei requisiti formali, le promesse di restituzione e co-intestazione dell’immobile non sarebbero comunque state suscettibili di esecuzione coattiva). In tema di truffa contrattuale, il reato si consuma nel momento in cui, secondo la specifica volontà negoziale, si sia prodotto l’effettivo pregiudizio per il raggirato, con relativo conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente, e, cioè, quando questi abbia perso definitivamente l’utilità pattuita non potendo più esercitare su di esso alcuna azione giudiziale (Sez. 2, n. 9092 del 12/12/2024; Sez. 2, n. 33588 del 13/07/2023; Sez. 2, n. 23080 del 09/05/2018).
I risvolti applicativi
La truffa contrattuale si consuma quando la vittima subisce un effettivo danno e l’agente ottiene l’ingiusto profitto, rendendo impossibile alla parte raggirata recuperare l’utilità pattuita tramite azione giudiziale.