Cass. pen., sez. fer., 5/08/2025 (ud. 5/08/2025, dep. 8/08/2025), n. 29372 (Pres. Beltrani, Rel. Scarcella)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando si consuma il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, su concorde richiesta di uno degli imputati e del Procuratore Generale, concessa l’attenuante di cui all’art. 648-ter.l, comma terzo, cod. pen., in relazione al reato di cui al capo e) della rubrica, rideterminava la pena inflittagli, per i restanti reati, in anni quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa, revocando le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’interdizione legale inflittegli, dichiarando al contempo inammissibile l’appello proposto da questo impugnante in relazione ai restanti motivi oggetto di rinuncia.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione l’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di violazione di legge in relazione all’art. 11, D.Lgs. n. 74 del 2000.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, per la sua natura di reato di pericolo eventualmente permanente, si perfeziona al realizzarsi della condotta finalizzata a eludere le pretese del Fisco e la sua consumazione si protrae nel caso in cui siano posti in essere ulteriori atti simulati o fraudolenti, sicché i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell’ultimo atto idoneo a mettere a repentaglio le ragioni esecutive dell’erario (in motivazione, si è peraltro precisato che gli ulteriori atti devono essere in grado, “ex se”, di ledere il bene giuridico tutelato, ritenendo irrilevante che, nel caso di specie, dopo la vendita simulata di un immobile a una società, realizzata dagli indagati onde sottrarsi alle azioni esecutive per il pagamento di debiti tributari, la società acquirente avesse concesso in locazione quell’immobile a uno degli indagati: Sez. 3, n. 8659 del 12/09/2023).
I risvolti applicativi
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si perfeziona con la condotta elusiva e si consuma finché si compiono atti fraudolenti o simulati.